Sentenza 8 gennaio 2003
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- 1. Riposo del personale socio assistenziale: quante ore spettano?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 7 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2003, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OggettoHE 0 0 0 6 6 / 0 3T SEZIONE LOUS ATTO - RECEJ JO- - PREVISIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G. N. 4826/00 Cron.67 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. 29 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud. 28/06/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO OR, elettivamente domiciliato in CAULONIA VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA difeso dall'avvocato TERESA CHIODO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FALL VOM SPA IN LIQ in persona del curatore Dr. Alessandro Tantardini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G CAMOZZI 1, presso lo studio dell'avvocato DANTE PICCA, difeso dall'avvocato LUIGI CARLO PELIZZARI, giusta delega in atti;
i controricorrente 2002 1021 avverso la sentenza n. 626/99 della Corte d'Appello di -1- BRESCIA, depositata il 14/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. И -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18.11.1992 la s.p.a. V.O.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia AL DO quale titolare della omonima azienda agricola e premesso 1 di aver stipulato in data 16.11.1990 con questo ultimo un contratto per la fornitura di un capannone a struttura metallica zincata a due falde per la' importo di lire 105.000.000 e di aver iniziato la costruzione del capannone stesso, ERA assumeva che il 21.11.1990 il convenuto ha ingiustificatamente receduto dal contratto procurandole gravi danni;
chiedeva quindi la condanna del DO al risarcimento dei danni subiti a seguito del recesso, indicati in lire 30.000.000. Il convenuto restava contumace, né compariva a rendere l'interrogatorio formale sulle circostanze di cui all'atto di citazione ammesso dal giudice istruttore. Il Tribunale di Brescia con sentenza del 2.5.1994 condannava il DO al pagamento in favore dell'attrice della somma di lire 15.000.000 oltre gli interessi legali dal novembre 1992 a titolo di risarcimento del danno equitativamente 3 determinato. Proposto gravame avverso tale decisione da parte del DO, cui resisteva la società V.O.M., la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 14.9.1999 respingeva l'impugnazione. La Corte territoriale, per quanto ancora INTERESSA riteneva in questa sede, rilevava anzitutto la inammissibilità della censura sollevata dal DO relativa al suo diritto di recedere dal contratto ai sensi degli articoli 4 - 5 e 6 del D.LGS. 15.1.1992 n. 50 di attuazione della direttiva n. 85/577 CEE in materia di contratti negoziati fuori ULTERIORE dai locali commerciali e di quella L'ultima riguardante la mancata prova in ordine alla sussistenza ed alla entità dei danni in quanto formulate entrambe nel corso del giudizio di secondo grado e non esposte nell'atto di appello;
riteneva poi che i capitoli oggetto dell'inter- rogatorio formale deferito al DO nel primo grado di giudizio erano rispondenti ai requisiti formali prescritti dall'art. 230 c.p.c.; esaminando poi il contratto concluso tra le parti per la fornitura di un capannone a seguito delle lettere del 22.10.1990 della V.O.M. e della accettazione da parte del DO con lettera del 16.11.1990, il 4 giudice di appello escludeva che le parti avessero convenuto la facoltà di recesso unilaterale in favore dell'appellante; in particolare la previsione di un deposito cauzionale di lire 20.000.000 a carico di quest'ultimo da versare entro il 24.11.1990 riguardava la prestazione di una garanzia successiva alla conclusione del contratto dalla quale non era possibile dedurre la volontà delle parti di consentire il recesso "ad nutum" della parte che doveva eseguirla fino al momento in cui essa era tenuta alla relativa costituzione;
del resto, potendo il contratto avere esecuzione immediata da parte della V.O.M., ed COSA avendo ad oggetto la fornitura e la presa in opera UN di capannone, la previsione di un recesso del DO fino al versamento del deposito cauzionale non sarebbe stata coerente con la natura commerciale del rapporto. Per la cassazione di tale sentenza il DO ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui ha resistito con controricorso il Fallimento della s.p.a. V.O.M. in liquidazione (già s.p.a. V.O.M.), MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il DO, deducendo che erroneamente il giudice di appello ha qualificato come appalto il contratto intercorso tra le parti, assume che l'esponente con la commissione del 16.11.1990 pur confermando l'ordine dei due preventivi di cui alla precedente letter A della società V.O.M. del 22.10.1990, aveva modificato il prezzo della forniturĄ e stabilito termini e Si era mai condizioni, cosicchè il contratto non più concluso, non essendo intervenuta l'accet- tazione di tali nuovi elementi negoziali da parte della suddetta società. Il ricorrente aggiunge che, non avendo versato il deposito cauzionale al momento della commissione di cui alla propria lettera del 16.11.1990, si era riservato il diritto di recedere dal contratto. Infine il DO si richiama alla sentenza 20.3.1996 n. 2369 di questa Corte relativa alla operatività della direttiva del Consiglio CEE del 20.12.1985 n. 577. Il motivo è infondato. anzitutto premettersi che il profilo diDeve censura relativo alla errata qualificazione del contratto intercorso tra le parti è inammissibile in quanto prospetta una questione che non risulta essere stata oggetto di discussione in sede di merito;
del pari la tesi della mancata conclusione del contratto per avere il DO operato una accettazione dei preventivi indicati nella lettera della società V.OM. del 22.10.1990 non conforme alla proposta, e dunque da intendersi come una nuova proposta ai sensi dell'art. 1326 ultimo comma C.C. non seguitA dalla accettazione della controparte, è inammissibile (prima che contrad- dittoria con il successivo richiamo all'invocato diritto di recesso che presuppone la avvenuta conclusione del contratto), trattandosi di questione nuova che implica accertamenti di fatto non consentiti in questa sede. In ordine poi al preteso diritto di recesso da parte del DO, si rileva che la Corte territoriale, all'esito di una interpretazione letterale, logica e sistematica della scrittura del 16.11.1990, ha escluso la sussistenza di una pattuizione di tal genere;
orbene il DO, che pure ha denunciato una “errata interpretazione" del contratto, lungi dallo specificare i canoni ermeneutici in concreto violati, e soprattutto il modo in cui il giudice del merito si sarebbe da essi discostato, si limita a prospettare una diversa ricostruzione della volontà contrattuale delle parti, come tale inammissibile in questa 7 sede. Infine il richiamo alla sentenza del 20.3.1996 2369 di questa Corte riguardante l'operatività n. della direttiva del Consiglio CEE del 20.12.1985 n. 577 in materia di vendita fuori dai locali commerciali prospetta una doglianza inammissibile, non essendo stata censurata la statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile la pretesa del DO di recedere dal contratto in base al D.LVO 15.1.1992 n. 50 di attuazione della menzionata direttiva, trattandosi di questione prospettata soltanto nella comparsa conclusionale e non esposta nell'atto di citazione di appello. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando insufficiente motivazione circa un controversia, censura la punto decisivo della sentenza impugnata per non aver offerto sufficienti argomentazioni sulla liquidazione equitativa del danno riconosciuto alla controparte nella misura di lire 15.000.000. La censura è inammissibile, non essendo stata impugnata la statuizione del giudice di appello relativa alla inammissibilità della doglianza del DO relativa alla mancata prova della sussistenza e dell'entità dei danni in quanto 8 sollevata soltanto nella comparsa conclusionale e non formulata nell'atto di citazione di appello. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto", censura il convincimento del giudice di appello per non aver ritenuto inammissibile l'interrogatorio formale deferitogli nel giudizio di primo grado nonostante esso non fosse stato formulato con indicazione specifica di capitoli separati, ma con generico richiamo ai fatti di causa;
egli quindi si duole del fatto che la mancata presentazione del DO a rendere l'interrogatorio formale è stata ritenuta idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c., considerato altresì che non vi erano altri elementi probatori tali da determinare nel giudice del merito il convincimento espresso. La censura è infondata. Sotto un primo profilo deve osservarsi che il ricorrente aveva l'onere, in realtà non assolto, di specificatamente le indicare circostanze che oggetto dell'interrogatorio formavano formale (e dunque i capitoli formulati dalla V.O.M. nell'atto di citazione cui ha fatto riferimento il giudice di appello) al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla loro ammissibilità, 9 controllo che per il principio di autosufficienza del ricorso deve essere compiuto soltanto sulla base del ricorso stesso senza possibilità di integrazione con altri atti. Deve comunque aggiungersj che la Corte territoriale ha proceduto alla valutazione dei fatci di causa fondamental ENTE sulla base della lettere deldocumentazione in atti, ovvero delle 22.10.1990 della società V.O.M. e della commissione del 16.11.1990 del DO, al fine di ricostruire la volontà delle parti e di accertare la previsione ° meno di un diritto di recesso a favore dello attuale ricorrente, onde anche il secondo profilo della censura è infondato. leIl ricorso deve quindi essere rigettalo;
spese seguono la soccorbenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 87,39 - per spese e di euro 3.000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 28 giugno 2002 Допты VI HE come extemen DEPOSITATA IN CANCELLERIA 0.8. GEN. 2003 IL CANCELLIERE MA Di ZO