Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Ce 65641 ESENTE DA REGISTR.. AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1> MATERIA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARI. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SA NE0497 7 770) LA CORTE Coget Tributari город Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 16047. Cron. ма Presidente Dott. Giovanni. PAOLINI el. Consigliere Rap. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud.27/09/02 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Dot:. sappe MARÍNUCEIGisappe a Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO CELLE FINANZE, in persona del Ministro pro . tempore, domiciliat.o in ROMA VIA DEI PORTOCHESI 12, N I presso 1'AVVOCATORA GENERALE DELLO STAIO, che 10 rappresenta e difende opc legis;
zicorrente
contro
DALL'OGLIO CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO AMBROSIO 4, presso 10 studio ALESSANDRO BELTOMI, che difendedell'avvocato giusta procura Notaio MARIATERESA ANTONUCCI in Roma, 2002 repertorio n.174.849 del 23 settembre 2002; 3399 -1- controricorrente avverso la decisione T 828/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 16/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dost. Giovanni PAOLINI;
udito, per il resistente, 1'Avvocato ALESSANDRO BELLOMI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
in via subordinata i rige-to; udito il P.M. in persono del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DAIO, stato tito_are di Cesaro un Trattamento pensionistico erogato dall' .N.P.S. fra 1983 ed il 1988, avendo dovuto restituire ai ente previdenziale quanto ricevuto permenzionato i_ titoio in argomento, Maggiorato del importo de le ritcruze di irpef dail'ente medesimo operate sui singoli ratei de la pensione versa egli, seguito della revoca di tale pensione de. conseguimento, in luogo di esse, Con decorrenza sempre dal 1983 di un trattamento pensionistico che, alia sua volta, aveva carico del_' . P. B.A.I. Assoggettato a ritenuta di irpef gli importi corrispostigli per la causale in discorso istanza del 9 ottobre 1991, chiesc aila Intendenza l.. finarza di Roma 11 rimborso della Somma di SCO dire,5.32.343.000, oltre interessi, rappresentante il complessivo a ortare dei tribuli pagati sulla ridel a persione T.N.P.S.. Nel mancatc accoglimento deil'istar za recuperatoria considerata, il DAIO, con atto del 7 dicembre 1993, adi la Commissione tributaric all'epoca operante,di Frimo grado di Roma, chiedendo L 'adozione Jna pronuncia che sanzionasse riconoscimento ed attuazione delle 7 ragioni restitutorie da lui come sopra vantate. La commissione, cor decisione dell'i ofl.obre 1994, accoise la pretesa. Suli appello dell'intendenza di finanza, La Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con decisione deil'i dicembre 1995, confermo la pronuncia del primo giudico. J'amministrazione Finanziaria propose avveraO decisione l'impugnazione di Qui tāle seconda però, laall'art. 25 d.p.r. 26.X.1972 г. 636, Commissione tributaria centraie, con decisione del 9 novembre 1998 - 16 fahoraio 1399, pronunciando sul gravamo, dichiarò apettanto ai DAIO, per 1 titolo discusso, un rimborso di 1.32.222.000. Ta Commissione Tributaris centrale motivò la sLatuiziono in zal quisa rebd con le seguenti, testuali, considerazioni: "Premesso che l'istanza di rimborso presentals l o dal DAIO deve essere giudicala tempestiva si C rileva che, da parte dell'Officio non è contestato l'an ma solo il quantum da rimborsare: . ta o fine 1'Amministrazione ha proceduto alla riliquidaziono de le imposte dovute rei periodo ai tempo precedentemente indicato (e) da tale ri iquidazione imposizione pari À emersa na macgiorc ت A riconosciuto £.32.222.000; è ih tali limiti che va il diritto alla rostituzione in favore dal contribuento". J | Ministero dell'economia تب delle finanze cassazione della ricorre, con un motivo, per ia decisione da ullimo rich ficala al 6.0 ufficio periferico stato parte dei progressi stadi del processo i 10 maggio 1999. ES DAGL resiste al ricorso, 4-5 agosto 1999, cor contror corsonotificatogli del 1 ottobre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - ricorso va zavvisato tempestivo, 0 1 quindi, ammissibile, nella inettitudinc dolla notificazione dell'impugnata decisione della 10 Commissione tributaria centrale, eseguita (all'Ufficio periferico maggic 1999) a fac Scattare i_ termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325 cod.oroc.civ.
1.669 ofr., al riguarco, Cess. SS.JC. civ., sent. no la conseguente applicabilità del 20.1.1992) € nella situazione cork coversa dell'altro termino, annuale, di cui all'art. 327 del codice ai rito. 2) Il Ministero coll'economia e deile inanze, : con il motivo articololo per suffragare il ricorso, deduce che la pronuncia nei termini Illustrati in - narrativa resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria centrale deve essere tenuta per ile ai cassazione siccom.c inficiata da "violazione ė falsa applicazione degli artt. 30 d.p.r. 602/73 € 132 c.p. . in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.": più specificamente, ed in buona sostanza, prospella che, in contrasto con quanto assionaticamente dichiarato dalla commissione anzidetta, la prezesa resti uzoria cx coltivata avrebbe dovuto, dovrebbe, adverso riscontrata proposta intempestivamente, esserc nella già maturata consumazione del termine decadenziale previsto per la relativa proposizione dall'art. 30 d.p.r. 29.IX. 973 1.602, e, pertanto, dichiarata inammissibile. La censura merila ingresso nel sensi di seguito p l r o e precisati. s e o n t ES DAIO na irtrodonto nel e C giudizio una domanda intesa a recuperare l'importe di tributo pagato all'eraric in versamento diretto (essendo, in proposito, da puntualizzare doversi nolla situazione dere la ravvisabilità controversa di una c.d. zitenuta diret-a de_ tributo discusso, di cui all'art. 37 d.p.r. г.602 del 1973, cit., questa riguardando cuc.usivamente A amministrazioni de. lo Le ritenuto oporate da Slalo: cfr., in merito, ex aliis, Case. Sez. trib., sent.
1.9940 del 28.VI .2000), 107 già quelle operate de soggetti, e/o enti, diversi, anche pubblici. considerala, pertanto, Va ritenuta La domanda decadenziale, comunque proponibile Hel Lermine Ineludibile, di diciotto mesi da ciascuno dei versament i contestati stabilito da dianzi richiamato arl.. 38 1.p.1. 29. 1X. 1973 0.602, Lel tosto applicabile nel CASO in argomento ratione Temporis. Stando così le cose, 1'assionatica declaratoria del giudice del merito circa la tempostiv zà dalla posizione della pretesa recuperatoria deiibata, in una situazione in risulta accertato, nella glatadecisione impugnata, cho deila preless fatta valere nel mese di ottobre del 991, ossia a distanza d: oltre Lrenta nesi da l de i risalento, come detto, versamenti discussi, 1988, si evidenzia etorodossa, viziata dalla violazione di legge donunc a dei zicorrento, e Quindi, senz'altro cassabile (la relativa cassazione travolgendo, ox art. 336, comma 1. c. civ. atatuizione, dipendence, di nel merito del a pretesa in accoglimento discorso! . Conclusivamente, accoglimento del ricorso, al decisione impugnata deve essere cassata. 3) Nell'inutilità di qualsiasi accertamento di fatto, la Causdi ¿ mento de l' -b. 384, COMME 1, concod. proc. civ., deve essere decisa el merito, pronuncia che, in applicazione aelle Suespos e u ciazioni, non può non importare _El reie one della domanda restitutoria coltivata da l'odierno controricorrente. 4) Avuto riguardo a tul i i profili sostanziali della fattispecie, le spese del giudizio wargono compensa 0.
P.Q.M.
La LE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impognata, decidendo nel merl o, rigotta il ricorso litativo del giudizio oroposto, a Leno, یہ ان ES DAOglic, e compensa le spese processuali Fra contcndenti. Così deciso in Rome, ne a camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 27 sellombre 2002. 3 0 E PENTE T RELATORE T. PRES T 0 N 2 A . C ب ہی تو ہے مجھے R P O A T IL CANCE VIERE 01 A 1 Francesco Catania R -