Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2004, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo rel. - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTO DI L'AQUILA, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
IC AH;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila pubblicata il 1^ aprile 2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 marzo 2002 HI EH, cittadino sloveno, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di L'Aquila il locale prefetto proponendo opposizione contro il decreto di espulsione notificato il 18 marzo 2002 per denunciare la mancata traduzione del provvedimento in una lingua a lui nota. Con ordinanza depositata il 1^ aprile 2002 il tribunale accoglieva l'opposizione e annullava il decreto di espulsione affermando la sua nullità per la mancata giustificazione delle ragioni di impedimento della traduzione in una lingua nota al destinatario, con la preclusione dell'esame di ogni ulteriore doglianza. Contro l'ordinanza ricorre per Cassazione il Prefetto di L'Aquila con un solo motivo.
Non ha presentato difese HI ME.
MOTIVI DELIA DECISIONE
L'Amministrazione ricorrente, premessa un'ampia esposizione della disciplina normativa che regola l'ingresso degli stranieri extracomunitari nel territorio nazionale, contesta la motivazione del provvedimento impugnato e sostiene che nella specie l'opponente aveva compreso il contenuto del provvedimento redatto in lingua italiana, come poteva desumersi dal rilievo che aveva presentato tempestivo ricorso sottoscrivendo specifica procura in lingua italiana. Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto il provvedimento impugnato si fonda su una corretta interpretazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua ad esso nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla legge (inglese, francese e spagnolo): tale attestazione è condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione sia ritenuto immune da vizi di nullità, poiché la legge non specifica i casi di impossibilità, nè indica i parametri generali a cui essa debba essere ragguagliata, e restando escluso che il giudice di merito possa sindacare le scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione (da ultimo: Cass. 14 gennaio 2003, n. 366; 11 aprile 2001, n. 5732). Nè è ipotizzabile alcuna sanatoria della nullità per il raggiungimento dello scopo dell'atto, che l'Amministrazione ricorrente ravvisa nella mera presentazione del ricorso e nella sottoscrizione della procura redatta in lingua italiana, poiché la normativa operante nei confronti degli atti processuali non si estende ai provvedimenti amministrativi e le circostanze evidenziate non costituiscono prova certa della piena conoscenza della lingua italiana da parte dell'opponente.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
La mancata partecipazione al giudizio da parte dell'intimato preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004