Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2001, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
C.C 61238 0 18 1 9 /04 EPUBBLICA ITALIANA NOME DEL R Imposta di registro: SUPREMA DE CASSAZIONE atti giudiziari;
decadenza LA m 5 . 4 8 N 9 E 1 - / N SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA B 4 O / I 6 Z 2 A . A R R . T Magistrati: B composta S . I A D A T G I L CANTILLO Presidente R.G. N. 17656/98 E 1 E R R D 3 E I Dott. Michele A T S . D N A N 2 E S E T I 3 A N E Dott. Enrico PAPA Cons. relatore S E Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron. 3922 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud. 21.6.2000 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 61838 sul ricorso iscritto al n. 17656 R.G. 1998, proposto da CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro UFFICIO COPIE tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 320 per 3 FEB. 2001
- ricorrente -
il IL CANCELLIERE
contro
IMMOBILIARE LATINA S.r.l., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura in calce al CANCELLERIA controricorso, dagli avv.ti prof. Gaspare FALSITTA e Nicoletta DOLFIN, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l'avv. Rit Gradara, alla via Sardegna 40; 0 - controricorrenta - 0 2 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 24 aprile 1998, depositata col n. 98/01/98 il 25 maggio 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 21 giugno 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il 6 aprile 1988 l'Ufficio del Registro di Milano notificò alla S.r.l. Immobiliare Latina ingiunzione di pagamento (n. 158/88) relativa alla omessa registrazione della sentenza del Tribunale n. 3829 del 12 maggio 1983, che aveva dichiarato la simulazione assoluta di atti di compravendita immobiliare. L'impugnativa della contribuente - fondata sull'applicabilità dell'imposta fissa, prevista dalle più favorevoli disposizioni del d.P.R. 131/1986 fu accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado, ed il gravame dell'Ufficio è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza del 24 aprile 1998, depositata col n. 98/01/98 || 25 maggio seguente. In essa si premette che il fondamento dell'appello è costituito dal rilievo d'inapplicabilità del regime sopravvenuto, essendo frattanto decaduta l'azione della finanza per decorso del triennio (dal 12 maggio 1983 al 1° luglio 1986, data di entrata in vigore del d.P.R. 131/1986); si puntualizza che, mentre da una ingiunzione iniziale (notificata nel dicembre 1984) risulta la liquidazione 'ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 634/1972 nella misura prevista dall'art. 8 della tariffa A (allegata alla legge medesima)', in quella successiva, oggetto del giudizio, si legge di liquidazione 'ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 26.4.86 n. 131 nella misura prevista dall'art. 8 Tariffa A allegato alla legge medesima'; si osserva che da tali vicende è derivato un 'equivoco', "chiaramente risolto tanto in linea di diritto che di fatto" dalla decisione di primo grado, concludendosi per la conferma di essa. Per la cassazione della sentenza ricorre, articolando un unico motivo, l'Amministrazione finanziaria, con atto notificato il 9 ottobre 1998 ed illustrato da memoria. Resiste la Società con controricorso notificato il 17 novembre successivo. Motivi della decisione Denunziando la violazione dell'art. 74 del d.P.R. 634/1972, la ricorrente Amministrazione finanziaria osserva che: la questione da risolvere attiene alla applicabilità dell'art. 79 d.P.R. 131/1986, che consente il più favorevole nuovo regime nel caso in esame, con sottoposizione ad imposta fissa - se non sia ancora decorso il termine di decadenza per l'azione della finanza;
è erronea la conclusione del primo giudice, secondo cui la condizione negativa non si sarebbe verificata, in relazione all'ipotizzato termine quinquennale, poiché tale termine, in virtù dell'art. 74 comma 2 del d.P.R. 634/1972 (successivamente: art. 76 del d.P.R. 131/1986) è fissato, in ordine agli atti presentati per la registrazione, in tre anni;
per gli atti giudiziari, in particolare, per it combinato disposto degli artt. 13 e 10 del d.P.R. 131/1986, la decorrenza è stabilita dalla data di trasmissione ad opera della cancelleria, onde si era ormai verificata al momento dell'entrata in vigore della più favorevole disciplina invocata;
non ha, finalmente, pregio, il richiamo alla stessa normativa sopravvenuta, nell'atto impositivo. La Società resistente oppone l'infondatezza dell'impugnazione, ribadendo la correttezza della soluzione adottata dal giudice del merito, in particolare circa la sottoposizione ad imposta fissa, ai sensi dell'art. 8 lett. e) della tariffa, all. A al d.P.R. 634/1972 (al riguardo richiamando altresì una risoluzione ministeriale in data 5 maggio 1977, contrassegnata col n. 211439). Il ricorso è fondato. - per evidenti ragioni di pregiudizialità logica - Muovendo dall'ultimo rilievo, si osserva che la tesi di fondo della contribuente è erronea. In applicazione del d.P.R. 634/1972 (al pari di quanto accadeva, del resto, sotto il previgente r.d. 3269/1923), l'imposta - di cui si tratta risulta intesa a colpire il contenuto negoziale oggettivo dell'atto, indipendentemente dalla verità e dalle vicende del rapporto sostanziale sotto il profilo privatistico. Perciò la sentenza dichiarativa della simulazione assoluta del negozio traslativo è soggetta al pagamento dell'imposta proporzionale di registro, siccome volta a realizzare un ritrasferimento del bene oggetto del contratto simulato, in applicazione dell'art. 19 del d.P.R. 634 citato (cfr. Cass. 2633/1983; e, con riguardo al r.d. 3269 pure citato, Cass. 3750/1981). Conseguentemente, l'art. 8 della relativa tariffa all. A prevede, alla lettera d), l'imposta dell'1% in ordine agli atti dell'autorità giudiziaria “di mero accertamento dei diritti di cui alle lettere a), b) e c) o di altri diritti a contenuto patrimoniale”, fattispecie nella quale rientra il caso in questa sede considerato (v. anche Comm. Centr. 1243/1998), laddove l'ipotesi d'assoggettamento ad imposta fissa individuata dalla successiva lett. e) - a torto invocata dalla contribuente - è quella, evidentemente diversa nella stessa formulazione letterale, degli atti "non portanti condanna né accertamento di diritti a contenuto patrimoniale". Tanto necessariamente precisato non essendo dato del - resto individuare una intelligibile 'ratio decidendi' nella sentenza impugnata -, si rileva che il nuovo t.u. 131/1986 attribuisce maggior rilievo alle vicende sostanziali, tanto che la tariffa all. A - art. 8, lett. e), nella nuova formulazione - assoggetta ad imposta fissa gli atti giudiziari “che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti la restituzione di danaro o beni, o la risoluzione di un contratto". Onde l'unica possibilità che la sentenza, oggetto dell'imposizione, sconti l'imposta fissa, resta legata all'applicabilità della disciplina sopravvenuta più favorevole, condizionata, per effetto della disposizione transitoria dell'art. 79 comma 1 t.u. cit., al mancato decorso del termine di decadenza dell'azione della finanza: e, su questo punto, il contrasto consiste nella individuazione del termine triennale da parte dell'Amministrazione e nell'affermazione di quello quinquennale ad opera della Società, posto che il primo soltanto era decorso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (1° luglio 1986: art. 81 t.u. cit.). La soluzione corretta è la prima - con conseguente verificazione della decadenza ed inapplicabilità, pertanto, del più favorevole regime sopravvenuto -. L'art. 74 del d.P.R. 634/1972 - del quale la ricorrente afferma la violazione - stabilisce i termini di decadenza per l'Amministrazione finanziaria in cinque anni per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso non presentati per tale incombente (comma 1), ed in tre anni per gli atti presentati alla registrazione, con decorrenza in caso di imposta principale dalla relativa richiesta (comma 2, n. 1). L'inquadramento in tale ultima ipotesi non è scalfito dalla semplice argomentazione della resistente (controricorso, p. 3), secondo cui, ove si acceda ad una soluzione siffatta, l'avviso di liquidazione impugnato sarebbe stato notificato dopo la verificazione della stessa decadenza, dal momento che la questione, non rilevabile di ufficio, non appare individuata come motivo (ancorché aggiunto) dell'impugnativa della contribuente, non è menzionata in alcun modo in sentenza e non ha costituito in questa sede materia di ricorso incidentale. L'inquadramento medesimo si rivela infine esatto, atteso che la presentazione per la registrazione da parte di uno dei funzionari di cancelleria menzionati nell'art. 10 n. 3 d.P.R. cit. (nel termine di cui al successivo art. 13, pure richiamato dall'Amministrazione impugnante) risulta verificata attraverso l'invio - non contestato - 6 all'ufficio del registro dell'originale della sentenza, ai sensi dell'art. 11 comma 1 dello stesso d.P.R. 634. La decisione impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale, attenendosi agli enunciati principi, procederà al nuovo esame, provvedendo all'esito anche sulle spese processuali della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2000. Il Cons. estensore Il Presidente Enrico Papa · Michele Cantillo buico CORTE IL CANCELLIERE C1 wold AR DO R S U E E E DEPOSITATO IN CANCELLERIA N O I Z Oggi 2001 A IL CANCELLIERE R T MA AS S I 5 G . E N R - S . L A L D A . E A B I T A T N R E E 1 S 3 T E 1 A . M N 7