Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2001, n. 10657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10657 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
ce 69750 0 657 / ( A R I U A T B R I T A R I E A T M REPUBBLICA ITALIANA N 1 . B 3 T A L 1 A N N L 5 B I D E A . L D R S E . . - S I . 9 P 4 / 6 6 . / 2 8 1 E T E N E S IN NOME DEL POPOLO ITAL CORTE SUPREMA Oggetto : N E O R I T A S Z G E I R TRIBUTI i SEZIONE TRIBUTARIA TASSA CONCESSIONE t GOVERNATIVA a r t Presidente R.G.N. 10985/00 Giovanni OLLA s i PAPA Consigliere Dott. Enrico g a Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron. 23775 M g . l i S r g i Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. . g i l l i I m a Dott. Antonio MERONE Re. Consigliere - Ud. 17/05/01 CASSAZ ONE ☑ OKIE SUPREMA ILE ha pronunciato la seguente CAMPIONE C SENTENZA 69750 sul ricorso proposto da: N. GABRIELLI SPA, in persona del legale SIDERURGICA rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA (avviso postale), giusta mandato in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 PORTOGHESI 1244 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avversO la sentenza n. 408/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 26/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TONIOLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Con atto di citazione notificato il 29 aprile 1995, la società ricorrente conveniva in giudizio 1'Amministrazione finanziaria dello Stato, per sentirla condannare alla restituzione di quanto pagato dal 1985 al 1992 a titolo di tassa annuale di concessione gover- nativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in legge 17 febbraio 1985, n. 17, ritenendo il tributo in contrasto con l'art. 10 della direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969, così come interpretato dalla Corte di Giustizia della Comunità con sentenza n. 71 del 20 aprile 1993. Il Tribunale adito ha condannato l' Amministrazione 2 convenuta alla restituzione della somma di lire 78 mi- lioni, oltre gli interessi legali dalla domanda al sal- do. L'Amministrazione statale ha interposto appello ec- cependo, tra l'altro la intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 13 DPR 641/1972. A sua volta, la società ha proposto appello incidentale sul punto relativo alla determinazione termine iniziale di decorrenza degli in- teressi. La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha accolto parzialmente l'appello principale della Amministrazione finanziaria, ritenendo che per gli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, fosse scaduto il termine di decadenza e, quindi, ha ridotto la somma da restituire a complessive lire 45 milioni, "lire 12 milioni per ciascuna annualità dal 1989 al 1992, detratta sempre per ciascuna annualità, lire 750.000" (v. p. 13 della sentenza impugnata), oltre gli "interessi legali dalla domanda al saldo" (p. 14).
1.2. Avverso la sentenza della Corte di Appello, ha proposto ricorso la Società deducendo i seguenti mo- tivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 13 DPR 641/1972 e 2 DPR 1199/1971 e vizio di motivazione, in quanto i giudici di merito erroneamente hanno ritenuto che fosse intervenuta la decadenza per il rimborso relativo all'anno 1988, considerando la da- ta di ricezione della istanza di rimborso, invece che la data di spedizione;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto in- debitamente, per ciascuno degli anni per i quali è sta- to riconosciuto il diritto al rimborso, è stata detrat- ta la somma di lire 750.000, ai sensi della citata di- sposizione di legge;
3) violazione di legge, in quanto i giudici di merito hanno detratto le somme di cui al punto n.3, in assenza di domanda riconvenzionale da parte dell' Amministrazione Finanziaria;
4) errata applicazione dello jus superveniens (art. 11 legge n. 448/1998) in relazione al saggio da applicare sugli interessi, atteso che sul punto si era già formato il giudicato;
5) l'applicazione del saggio di interesse nella misura fissata dalla citata legge è in contrasto con la normativa comunitaria e, quindi, la questione rimessa alla Corte di Giustizia Europeaandrebbe (motivo n. 6)); 6) omessa pronuncia sulla richiesta che gli interessi debbano decorrere dal momento in cui sono 4 stati effettuati i singoli pagamenti o, in subordine, dalla richiesta di rimborso (motivo n. 7).
1.3. L'Amministrazione finanziaria si è costituita con controricorso.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare fondato in relazione ai mo- tivi 1°, 2°, 4° e 7°, assorbiti gli altri .
2.2. Come già accennato, con il primo motivo, la ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito abbiano ritenuto tardiva l'istanza di rimborso relativa all'anno 1988, in quanto pervenuta alla Amministrazione dopo alcuni giorni della scadenza del termine (4 luglio 1991, mentre il termine scadeva il 30 giugno preceden- E te), mentre invece avrebbero dovuto tenere conto della data di spedizione. La censura è fondata perché, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, "ai fini della verifica della tempestività della presenta- zione della domanda di rimborso devesi avere riguardo alla data di spedizione e non a quella di ricezione della domanda stessa da parte dell'amministrazione" (Cass. 11973/1999). Conseguentemente, la sentenza impu- gnata deve essere annullata con rinvio al giudice a quo che dovrà rinnovare il giudizio sul punto, tenendo con- to del principio di diritto appena indicato.
2.3. Anche il secondo motivo è fondato. Infatti, i 5 giudici di merito hanno ridotto l'ammontare del rimbor- so in ragione di lire 750.000 per ciascun anno, in for- za dell'art. 11 della legge 448/1998, applicato retro- attivamente. Come è noto, la citata norma dispone, per gli anni dal 1985 al 1992, che la tassa sulle conces- sioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese sia dovuta: a) nella misura di lire cinquecentomila per la iscrizione dell'atto costitutivo;
b) nella misura di lire 750.000 (per le s.p.a) per l'iscrizione degli altri atti sociali. Nella specie, nessuna detrazione può essere effet- tuata per la iscrizione iniziale che riguarda una an- nualità per la quale non c'è stata statuizione di rim- borso. Quanto agli altri atti, i giudici di merito non hanno specificato in relazione a quali atti sia dovuta la tassa portata in detrazione. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice a quo che dovrà inte- grare la motivazione sul punto. Sono assorbite le considerazioni sulla natura re- tributiva о meno della tassa in questione e il motivo sub 3 (ultrapetizione).
2.4. Quanto al motivo n. 4, vale quanto già stabi- lito da questa Corte: Essendo il giudizio di cassa- 6 zione "a critica limitata", cioè con oggetto circo- scritto ai motivi dedotti dal ricorrente, l'applicazione in esso dello "Jus superveniens" può av- venire soltanto se esse riguardano punti fatti oggetto di censure. Ne discende che, in tema di giudizio pro- mosso da una società nei riguardi dell'amministrazione finanziaria, per ottenere il rimborso della tassa an- nuale di cobcessione governativa pagata per gli anni dal 1985 al 1992, in dipendenza di contrasto della re- lativa normativa impositiva con la normativa comunita- ria, la pretesa, svolta dall'amministrazione nella me- moria difensiva in cassazione, di tenersi conto, ai fi- ni dell'individuazione delle somme eventualmente da rimborsare, della disciplina dettata dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998 (sopravvenuta in corso di lite) per quanto attiene alla tassa per l'iscrizione iniziale nel registro delle imprese e per quella dovuta per l'iscrizione degli altri atti sociali, nonché in ordine al saggio degli interessi, non avendo formato oggetto di censura da parte dell'amministrazione, dev'essere considerata inammissibile>> (Cass. 7052/1999). I giudici di merito hanno riconosciuto che l'amministrazione fi- nanziaria, appellante principale, non aveva proposto appello sulla misura degli interessi, che quindi doveva essere mantenuta fermi nella misura fissata in primo 7 grado. Questa conclusione rende superfluo l'esame dei motivi nn. 5 e 6, che rimangono assorbiti.
2.5. Infine, resta da esaminare la censura di omes- sa pronuncia o vizio di motivazione sulla questione del termine iniziale di decorrenza degli interessi. Sul punto, infatti, il giudice a quo si è limitato ad af- fermare che gli interessi debbano decorrere "dalla do- manda al saldo", senza altra spiegazione, se non quella collegata alla erronea applicazione "in blocco" dello jus superveniens che avrebbe determinato effetti peg- giorativi per la società, appellante incidentale. Come già è stato evidenziato, lo jus superveniens non poteva essere applicato "in blocco", ma si doveva tenere conto delle preclusioni derivanti dal giudicato. Gli effetti peggiorativi, considerati dai giudici di appello, sono frutto del calcolo degli interessi sulla base di un saggio ridotto che, invece, non può trovare applicazio- ne. Conseguentemente, anche su questo punto i giudici di merito dovranno ripronunciarsi con congrua motiva- zione.
2.6. In definitiva, il ricorso deve trovare acco- glimento per quanto di ragione. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere cassata con rinvio al giudice a quo, in relazione ai motivi accolti. I giudi- ci del rinvio provvederanno anche per le spese. 8
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spe- se, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma il 17 maggio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Giovanni Olla) (dr. Antonio (Merone) Hor. Sh DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi .. 3 AGO. 2001 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio A T T R R E U T A I A I B M R A I 3 T 1 1 A . L N B N L . A 5 . . B E E S N E T D A R E G I S T R A I Z O N E I S S N P . . / D R 1 9 E L E 6 2 6 / . A D 8 I 4 9