Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2002, n. 17758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17758 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
6 62465 1 775 8 / 0 2 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 21699/98 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron. 41727 Dott. Vincenzo DI NUBILA Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere - Ud. 09/05/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 62465 sul ricorso proposto da: LA AU, NA RO, elettivamente in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL. IV/B, domiciliati presso lo studio dell'avvocato GREZ MARCO, difesi dall'avvocato PASINI MARIA ANTONIETTA, giusta procura in calce;
- ricorrente G
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 1937 -1- avversO la sentenza n. 117/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 04/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 16-5-1987 alla Commissione Tributaria di primo grado di La Spezia, TT CL, quale titolare dell'impresa familiare esercente attività di commercio di vernici e smalti, e IV NA, quale coniuge compartecipe di detta impresa, proponevano ricorso avverso l'avviso di accertamento, notificato in data 18-3-1987, dell'Ufficio delle Imposte Dirette di La Spe- zia avente ad oggetto rettifica del reddito imponibile, per l'anno 1982, ai sensi dell'art. 39, 1° com- ma, lett. d del D.P.R. n. 600/73. L'adita Commissione di primo grado, con decisione n. 2631/90, accoglieva il ricorso, ritenendo del tutto ingiustificata la procedura “induttiva” adottata dall'Ufficio. A seguito dell'appello dell'Ufficio, che affermava trattarsi di un accertamento analitico e non in- duttivo, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza n. 117/97 in esame, ac- coglieva l'impugnazione, in riforma di quanto statuito in primo grado. Ricorrono per cassazione, con due motivi, il TT e la IV;
resiste con controricorso l'Ufficio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 327, 1° comma, e 324 c.p.c., in relazione all'art. 38 del D.P.R. n. 636/72, per non avere la Commissione di secondo grado dichia- rato l'improcedibilità dell'atto di appello depositato presso la segreteria della commissione di primo grado in data 10-12-1994, oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta mediante deposito in data 26-10-1990. Con il secondo motivo si deduce l'insufficiente ed omessa motivazione, con riferimento agli artt. 39 del D.P.R. n. 600/73, 2727 e 2729 c.c., in quanto non solo "succinta e concisa ma talmente sintetica ♡ da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere al dispositivo." Il ricorso merita accoglimento. Preliminarmente, deve rilevarsi che fondata è la doglianza di cui al primo motivo: per consolidato indirizzo giurisprudenziale infatti, di questa Corte (fra le altre, Cass. S.U. 668/92), il termine an- nuale di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c. applicabile al contenzioso tributario, in quanto espressione del generale principio di “certezza” in base al quale occorre consentire entro tempi ra- gionevoli l'impugnabilità delle decisioni. Tra l'altro, tale orientamento, già espresso, in mancanza di espliciti richiami, durante il “vecchio" contenzioso tributario di cui al D.P.R. n. 636/78, è stato confermato dall'art. 38, 3° comma, del D. Lgs. n. 546/92, secondo cui “se nessuna delle parti prov- vede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma uno, del Codice di Procedura Civile". Nella vicenda processuale in esame, iniziata con il vecchio rito in base al quale la decisione è resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella segretaria della Commissione Tributaria (art. 38 del D.P.R. n. 636/72), l'atto di appello risulta depositato in data 10-12-1994, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione ma, circostanza decisiva, oltre un anno dalla pubblicazione della sen- tenza (in quanto oltre quattro anni dal deposito della stessa avvenuto in data 26-10-1990). Ne consegue che la decisione impugnata è censurabile laddove non ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello, per l'inosservanza di detto termine di cui all'art. 327 c.p.c., e che questa Corte può rilevare essendo il relativo accertamento, quale di ufficio, esperibile, per quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, in ogni stato e grado del giudizio. Ne deriva, a seguito della cassazione dell'impugnata decisione, la declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado. Da quanto esposto, risulta assorbita la doglianza di cui al secondo motivo. Sussistono, infine, giusti motivi per integralmente compensare tra le parti le spese della presente fa- se e di quella di appello.
P.Q.M.
B La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa senza rinvio l'impugnata decisione e dichiara inammissibile l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado. Compensa le spese della presente fase e di quelle di appello. In Roma, il 9-5-2002 e il 4-10-2002 L'estensore DEPOSIT ERIA Ogg 12 DIC. 2002 REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ESENTE DA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA MATERIA Il Presidente Aimees 01 "Glo