Sentenza 12 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7218 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
ee 64796 VINVIA INL N A TIV HVL I I 'N 9861/M/9 8 REPUBBLICA ITALIANA NO LSIDEN VA SINISI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IV LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 072 18 SEZIONE Tributaria 18/03 Composta dagli Ill.mi Sigg gist ti: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO. Presidente 11609/99 Cron 16074 Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Rel. Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 14/11/02 Dott. Stefano BENINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64796 sul ricorso proposto da: AN AL ACCORDI, MOROTTO, SECONDO elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato CODACCI PISANELLI ALFREDO, che li difende, giusta delega a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2002 - sentenza n. 21/98 della Commissione 4122 avversO la -1- tributaria regionale di MILANO, depositata il 22/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Umberto APICE che ha l'accoglimento del ricorso. -2- 11609/99 AN. Fin. Ud.14/11/02 Svolgimento del processo NI CC AN e CO MO , già soci di società di fatto avente per rappresentante legale IA DY IA, impugnavano l'avviso di mora con cui l'Ufficio IVA di Mantova richiedeva loro il pagamento di sanzioni e interessi per il tardivo pagamento dell'IVA 1981, accertato in via definitiva nei confronti della società, in persona dell'IA. Avendo la Commissione di primo grado respinto il loro ricorso, con cui si lamentava che l'atto iniziale del procedimento fosse stato notificato al solo rappresentante legale della società e non ai soci, il MO e l'CC, dopo aver proposto tempestivo appello, chiedevano che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per aver eseguito il versamento previsto dall'art. 9 bis di definire la D.L. 79/97 conv. nella L.140/97, allo scopo controversia. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza ' legittimità di un 12 gennaio/22 aprile 1998, nel ribadire la avviso di mora notificato ai soci di società di persone, destinataria a suo tempo dell'avviso di accertamento, ha escluso che nella fattispecie potesse applicarsi il condono di cui all'art.9 bis del D.L.79/97 come convertito, per assenza di pendenza della lite, trattandosi di pretesa tributaria conseguente a provvedimento definitivo, avverso il quale gli appellanti avevano proposto argomentazioni а difesa non nel merito ma soltanto "dal punto di vista squisitamente formale". NI CC AN e CO ET chiedono la cassazione da di tale sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato memoria. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. Motivi della decisione Adducendo la violazione dell'art.9 bis del D.L.79/97, nonché contraddittorietà della sentenza impugnata, i ricorrenti censurano impugnat: per aver ritenuto non pendente la liteTale sentenza , nella quale non poteva considerarsi definitivo un provvedimento contestato, sia pure per motivi solo “formali" dai soci che, avendo ricevuto il solo avviso di mora non preceduto dalla notifica avevano diritto ad esplicitare integralmente le dell'accertamento, loro difese, a prescindere dal provvedimento assunto nei confronti della società. Se è vero, infatti, che, anche in tema di IVA, pur essendo riconosciuta la soggettività passiva della società di persone, soci, che l'Amministrazione finanziaria può rivolgersi a tutti i solidale, nei confronti del fisco hanno una responsabilità altresì che in tema ancorché sussidiaria (Cass. 1592/2001), è vero l'avviso di mora è di sanzioni tributarie il ricorso contro sempre ammissibile da parte del socio che non avendo ricevuto la lanotifica dell'avviso di accertamento, intenda contrastare pretesa dell'Ufficio (Cass. 6142/2002) Ciò è nella specie avvenuto, avendo i soci rimasti estranei all'accertamento, lamentato la violazione del loro diritto di difesa rispetto ad un atto ad essi ignoto;
dunque, a fronte della dizione dell'art. 9 bis n.9 del D.L.28 marzo 1997 n.79 ("per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione о di irrogazione di sanzioni impugnato...") non può ritenersi definita una lite in cui i destinatari di avviso di mora, ammessi a difendersi, lo abbiano fatto sia " pure con argomentazioni (relative alla solidarietà della loro posizione) non condivise о condivisibili sul piano giuridico, a prescindere dal fatto che tali contestazioni abbiano investito questioni formali o di merito della controversia L'impugnazione dell'avviso di mora che si estende, per coloro cui non sia stato rivolto l'avviso di accertamento, all'intera pretesa tributaria, risultandone altrimenti violato il diritto di difesa (C.Cost.184/89) comporta dunque , nella specie l'applicabilità della procedura di condono ex D. L. cit., e conseguentemente l'estinzione del giudizio. Cassata pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata,la causa , non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito, a' sensi dell'art.384 c.p.c., con declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuto condono. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara estinto il giudizio per intervenuto condono. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 14 novembre 2002 IL PRESIDENTE сять её Опита IL RELATORE Haya IL CANCELLIERE dott Luigi Pittano E DEPOSITATIO CANCELLERIA N 12 MAG. 2003 LUERE C1 . Y A N R / R 6 T - A 2 S T I . B R G . U . L E P B . L R I D A R . L A T E B D D A T A I R E T A M