Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2001, n. 9447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9447 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
ee 58967 ORTE SUPRE9447 /01 ITALIANA REPUBBLICA E N O I OGGETTO Z IN NOME DEL POPOLO ITAL NO A R I.R.PE.F.: accertamento;
coefficienti presuntivi SSAZIONE SEZIONE CIVILE -TRIBUTARIA . 5 N 8 - 9 1 N / . 4 / L 8 L 2 la dai Magistrati: A C . A R I B E A R T E 1 R.G. N. 1344/98 T 3 E A DELLI PRISCOLI Presidente 1 Dott. Mario D I . M S 2 N E S A Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron.21776 Cons. relatore Rep. SOTGIU Dott. Simonetta Ud. 15.12.2000 Consigliere DI PALMA Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1344 R.G. 1998, proposto da PI AN, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo 69, presso lo studio dell'avv. Gabriele AMADIO, che 10 difende unitamente all'avv. Giorgio NATOLI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; controricorrente 4 0 1 2 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 242/97, depositata il 3 ottobre 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2000: il Cons. Sotgiu, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Amadio per il ricorrente e l'avv. Di Carlo per il controricorrente;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio II.DD. di Civitavecchia, a seguito di notizie fornite allo stesso ufficio, a mezzo questionario, da ND IE, accertava in via induttiva nei confronti di quest'ultimo, titolare di pensione INPS di lire 19.102.000, il maggior reddito, per l'anno 1986, di lire 31.618.000, desumendolo da fattori indice presi in considerazione dai D.D.MM. 21.7.83, 10.9.92 e 19.11.92, quali il possesso di una Fiat Panda 650 immatricolata nel 1984; il canone di locazione di lire 1.694.000 annue per alloggio fornito dall'Enel, del quale il IE era stato dipendente;
la partecipazione al 50% delle spese di manutenzione di una imbarcazione, di proprietà del figlio ER IE. La Commissione Tributaria di 1° grado ha accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza 3 ottobre 1997, ha accolto l'appello dell'Ufficio, che invocava l'applicabilità a periodi di imposta precedenti al 1992 la dei D.M. emanati in quell'anno, stabilendo legittimità della loro applicazione. ND IE chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di motivare su un punto decisivo della controversia, quale la natura dei decreti ministeriali del 1992 applicati, attuativi del c.d. i quali, in quanto attiredditometro, amministrativi, non possono avere una efficacia retroattiva che la legge (art. 38 comma 4° e art. 2 comma 2° DPR 600/73) non prevede. Col secondo motivo di ricorso, adducendo la falsa applicazione della norma istitutiva del c.d. redditometro, il ricorrente ne contesta l'applicazione nel caso di specie, difettando i presupposti di operatività di un accertamento sintetico a fronte di entrate evidenti per complessive lire 22.13 2.520 dichiarate dal contribuente, e di 3 uscite, egualmente dichiarate, di complessive lire 6.938.000 (lire 1.694.000 = affitto, lire 750.000 = barca, lire 4.494.000 -= autovettura). Col terzo motivo, il IE contesta ulteriormente la sussistenza dei presupposti per un accertamento sintetico, previsto quando la differenza fra il dichiarato e l'accertato superi il 25%. In sostanza, se il contribuente avesse dichiarato un reddito di lire 2.409.819 annue superiore а quello reale esposto in dichiarazione (lire 21.303.623), il redditometro non sarebbe potuto scattare. Ma una così 似 esigua differenza non sembra poter autorizzare un accertamento sintetico, quale quello compiuto. Il ricorso risulta infondato. Col primo mezzo di cassazione si ripropone la questione della c.d. retroattività dei redditometri la stessa nondimeno, introdotti dalla legge 413/1991; sot to: /profi sotto profilo in effetti prospettato, e ripreso col motivo seguente della violazione di legge, appare infatti il collegio di dover dare infondata. Ritiene continuità - in assenza di argomentazioni di segno contrario all'indirizzo di questa Corte (fra le più recenti, Cass. 13972 e 11300/2000), secondo cui il potere dell'ufficio impositore di determinare sinteticamente il reddito sulla scorta di "elementi e 4 circostanze di fatto certi", utilizzabili anche dal Ministro delle finanze per la fissazione di coefficienti presuntivi ai sensi dell'art. 38 comma 4° DPR 600/1973, consente il riferimento a 'redditometri' contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo d'imposta da verificare, senza porre problemi di retroattività, poiché il potere in concreto disciplinato è quello di accertamento, rispetto al quale non viene ad incidere il momento dell'elaborazione (v. anche Cass. 2510/2000, con ulteriori richiami). - nonostante la Né la soluzione è destinata a mutare contraria opinione talora espressa dalla giurisprudenza tributaria di merito -, con riguardo ai 'redditometri' successivi alla citata legge 413/1991, non risultando, in particolare, ipotizzabile la violazione della riserva di legge in materia impositiva (art. 23 Cost.) e del generale principio d'irretroattività della legge (art. 11 disp. legge in gen.), poiché deve distinguersi fra i contenuti dell'obbligo di dichiarazione del contribuente in realtà innovati dall'art. 1 legge cit. attraverso - la modifica dell'art. 2 comma 2° DPR 600/1973 - e la individuazione di ulteriori elementi indicativi della capacità contributiva. Difatti, l'obbligo del contribuente, appositamente sanzionato (artt. 46 segg. DPR 600/1973 5 dichiarazione cit.) è quello di presentare una rispetto a cui il potere di corretta e fedele, rettifica in via sintetica dell'ufficio risulta normativamente limitato dal riferimento ad elementi e circostanze di fatto certi;
e sono questi ultimi che, come 'possono' essere considerati dai decreti ministeriali per ricavarne coefficienti presuntivi di redditività, così 'possono' essere tenuti presenti dall'ufficio impositore, in un contesto normativo che si rivela, per l'aspetto in esame, in realtà immutato. Tutto ciò, come ben s'intende, sotto il profilo probatorio, con salvezza per il contribuente di offrire My. la prova del contrario, anche limitatamente al 'quantum'. esaminata va, L'impugnazione complessiva finora dunque respinta, non involgendo, sotto il profilo della violazione di legge, alcuna questione che potrebbe risultare rilevante, in termini di retroattività rapportabile alla specifica previsione dell'art. 7 comma 3° della legge 413/1991, e non venendo ad assumere, sotto il concorrente profilo del vizio di motivazione, una propria autonomia. Parimenti infondate risultano le censure restanti. La seconda per la parte residua in quanto l'accertamento sintetico attraverso il c.d. redditometro d'infedeltà non richiede, in positivo, la verifica espressamente inteso alla della dichiarazione, ma determinazione del "reddito complessivo netto" del contribuente, sulla scorta degli indici, come sopra predeterminati. Ed, infine, la terza, attraverso cui s'introduce nel dibattito processuale un inammissibile elemento di merito - peraltro non esaminato dal giudice 'a quo' e non prospettato quale omissione di pronuncia come rispetto alla soglia quello dell'esigua differenza minima del divario fra reddito accertato e dichiarato. Il ricorso va, in definitiva, respinto. giustifica la controversia La natura della compensazione delle spese.
P Q M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000 16 marzo 2001. Il Presidente Il Cons. estensore tta Sotgiu Mario Delli Priscoli л ошо ресс Писов. IL CANCELLIERE C1 DEPOSITA Osvaldo Ascanio Oggi 1-2 LUG 2001 IL CANCELERE TOM Osvaldo Arcan 7