CASS
Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19039 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN RN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost.Procuratore Generale ha Aldo Esposito ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
vista la memoria della costituita parte civile SO;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 febbraio 2025 (n. 19699 del 2025) la V Sezione di questa Corte ha rigettato i ricorsi all’epoca introdotti da AN RN, AN BE e AN DE avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 22 maggio 2024. Per effetto di detta decisione è divenuta irrevocabile la decisione di merito, con cui AN RN – per quanto qui rileva – è stato ritenuto responsabile di plurime condotte di manipolazione del mercato (contestate in due distinti procedimenti, poi riuniti in secondo grado). Penale Sent. Sez. 1 Num. 19039 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 20/02/2026 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso straordinario – nelle forme di legge – AN RN. Il ricorso si articola in due punti, nell’ambito dei quali il ricorrente esprime le sue tesi, in punto di esistenza di un errore di fatto, incidente sull’esito del ricorso. Al primo punto si ritiene errata la decisione di questa Corte di Cassazione nella parte in cui si è ritenuto sussistente un comportamento teso a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. A fronte degli sporadici acquisti il prezzo si è incrementato appena dello 0,46% ed in ogni caso le condotte del AN avevano una finalità diversa rispetto a quella manipolativa. La Corte avrebbe ragionato su un dato di partenza errato, perché le condizioni di mercato relative al titolo CHL non erano mutate. Al secondo punto si contesta sia la effettiva riconducibilità al ricorrente del confezionamento dei comunicati stampa (redatti dalla società CHL) che l’analisi del loro contenuto.
3. Ha depositato memoria la parte civile SO, con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario, sostenuta da argomentazioni correlate alla natura dell’istituto azionato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
2. Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. per tutte Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, [...]) il particolare strumento dell’art. 625 bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologìa estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi. O ancora, lì dove, sempre per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività. Il parametro delle decisività dell’errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta, inoltre, il presupposto essenziale affinché si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n. 47316 del 1/6/2017, Rv. 271145) così come è nettamente da escludersi (come ribadito in Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, [...], Rv. 263686 - 01) la possibilità di realizzare in sede di ricorso straordinario un ulteriore sindacato su «scelte valutative o interpretative» realizzate nella decisione emessa dalla Corte di Cassazione. 2 3. Ora, nel caso in esame va affermato che questa Corte di legittimità, quanto alla condotta manipolativa realizzata con le operazioni di vendita e revoca della vendita, ha esaminato il contenuto del ricorso senza omissione alcuna, anche nella parte in cui si sosteneva (come adesso) l’esistenza di una finalità diversa da quella manipolativa. Nella risposta al motivo la sentenza impugnata affronta il tema in diritto ribadendo la natura di reato di pericolo concreto del delitto contestato (comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari) ed evidenzia come i giudici del merito abbiano fatto buon governo dei principi ermeneutici elaborati in sede di legittimità. Inoltre, a pagina 16 della sentenza impugnata viene affrontato il tema della pretesa diversa finalità delle operazioni, con argomentazioni che portano a ribadire la logicità della ricostruzione operata in sede di merito. Al netto della riproposizione di tesi difensive con le quali la Corte d'appello s'era confrontata con motivazione ritenuta razionale dalla V sezione, è del tutto eccentrica, nella prospettiva dei presupposti del ricorso straordinario, l'affermazione secondo cui la sentenza della V sezione sarebbe basata su un dato - le mutate condizioni di mercato - non sorretto da alcun riscontro con non precisati dati reali, posto che il giudice di legittimità deve controllare la tenuta della motivazione della decisione impugnata (anche, al limite, rispetto alle prove, quando sia denunciato un travisamento). La tesi per la quale le mutate condizioni di mercato costituirebbero un dato introdotto per la prima volta dalla Corte di cassazione, oltre ad essere meramente assertiva, collide con il fatto che la V sezione correla esplicitamente - tenendo conto del riconosciuto vincolo della continuazione (punto 6.1)- la vicenda della vendita delle obbligazioni e quella della vendita delle azioni della medesima società (a proposito della quale – v. p. 13 della sentenza della V sezione - emerge che lo stesso ricorso aveva evidenziato la contrazione dei ricavi che si era riverberata sulla quotazione del titolo). Quanto al secondo punto, analogamente, non si comprende quale possa essere l’errore percettivo oggetto di denuncia, posto che il motivo introduce una doglianza sostanzialmente nuova rispetto al contenuto dell’originario ricorso e comunque eccentrica, posto che i comunicati stampa – che, nella prospettiva della responsabilità penale di carattere personale, postulano una indagine che ne verifchi l’attribuzione a persone fisiche e non a una società - sono stati razionalmente attribuiti anche al AN RN sia in ragione della complessiva ricostruzione concorsuale dei fatti e sia in ragione della veste rivestita di a.d. della società CHL spa. A ciò deve aggiungersi che, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, la sentenza della V sezione non afferma che la sorella dei AN era stata alla guida della società, ma che la cessione delle azioni era stata fatta a favore di altro componente- la sorella, appunto - della famiglia da sempre alla guida della società (la famiglia, non il componente). Ciò posto il ricorso straordinario tende ad ignorare – in realtà – le ragioni per cui è stato respinto il ricorso originario e tende a riproporre temi di puro merito che giammai potrebbero 3 essere esaminati da questa Corte di legittimità in sede di ricorso straordinario, posto che si tratta di apprezzamenti in fatto che riguardano la ricostruzione delle condotte delittuose, estranee al perimetro dell’intero giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen. Va inoltre accolta la richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente parte civile, quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, AN RN alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SO che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
vista la requisitoria con cui il Sost.Procuratore Generale ha Aldo Esposito ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
vista la memoria della costituita parte civile SO;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 febbraio 2025 (n. 19699 del 2025) la V Sezione di questa Corte ha rigettato i ricorsi all’epoca introdotti da AN RN, AN BE e AN DE avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 22 maggio 2024. Per effetto di detta decisione è divenuta irrevocabile la decisione di merito, con cui AN RN – per quanto qui rileva – è stato ritenuto responsabile di plurime condotte di manipolazione del mercato (contestate in due distinti procedimenti, poi riuniti in secondo grado). Penale Sent. Sez. 1 Num. 19039 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 20/02/2026 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso straordinario – nelle forme di legge – AN RN. Il ricorso si articola in due punti, nell’ambito dei quali il ricorrente esprime le sue tesi, in punto di esistenza di un errore di fatto, incidente sull’esito del ricorso. Al primo punto si ritiene errata la decisione di questa Corte di Cassazione nella parte in cui si è ritenuto sussistente un comportamento teso a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. A fronte degli sporadici acquisti il prezzo si è incrementato appena dello 0,46% ed in ogni caso le condotte del AN avevano una finalità diversa rispetto a quella manipolativa. La Corte avrebbe ragionato su un dato di partenza errato, perché le condizioni di mercato relative al titolo CHL non erano mutate. Al secondo punto si contesta sia la effettiva riconducibilità al ricorrente del confezionamento dei comunicati stampa (redatti dalla società CHL) che l’analisi del loro contenuto.
3. Ha depositato memoria la parte civile SO, con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario, sostenuta da argomentazioni correlate alla natura dell’istituto azionato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
2. Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. per tutte Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, [...]) il particolare strumento dell’art. 625 bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologìa estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi. O ancora, lì dove, sempre per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività. Il parametro delle decisività dell’errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta, inoltre, il presupposto essenziale affinché si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n. 47316 del 1/6/2017, Rv. 271145) così come è nettamente da escludersi (come ribadito in Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, [...], Rv. 263686 - 01) la possibilità di realizzare in sede di ricorso straordinario un ulteriore sindacato su «scelte valutative o interpretative» realizzate nella decisione emessa dalla Corte di Cassazione. 2 3. Ora, nel caso in esame va affermato che questa Corte di legittimità, quanto alla condotta manipolativa realizzata con le operazioni di vendita e revoca della vendita, ha esaminato il contenuto del ricorso senza omissione alcuna, anche nella parte in cui si sosteneva (come adesso) l’esistenza di una finalità diversa da quella manipolativa. Nella risposta al motivo la sentenza impugnata affronta il tema in diritto ribadendo la natura di reato di pericolo concreto del delitto contestato (comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari) ed evidenzia come i giudici del merito abbiano fatto buon governo dei principi ermeneutici elaborati in sede di legittimità. Inoltre, a pagina 16 della sentenza impugnata viene affrontato il tema della pretesa diversa finalità delle operazioni, con argomentazioni che portano a ribadire la logicità della ricostruzione operata in sede di merito. Al netto della riproposizione di tesi difensive con le quali la Corte d'appello s'era confrontata con motivazione ritenuta razionale dalla V sezione, è del tutto eccentrica, nella prospettiva dei presupposti del ricorso straordinario, l'affermazione secondo cui la sentenza della V sezione sarebbe basata su un dato - le mutate condizioni di mercato - non sorretto da alcun riscontro con non precisati dati reali, posto che il giudice di legittimità deve controllare la tenuta della motivazione della decisione impugnata (anche, al limite, rispetto alle prove, quando sia denunciato un travisamento). La tesi per la quale le mutate condizioni di mercato costituirebbero un dato introdotto per la prima volta dalla Corte di cassazione, oltre ad essere meramente assertiva, collide con il fatto che la V sezione correla esplicitamente - tenendo conto del riconosciuto vincolo della continuazione (punto 6.1)- la vicenda della vendita delle obbligazioni e quella della vendita delle azioni della medesima società (a proposito della quale – v. p. 13 della sentenza della V sezione - emerge che lo stesso ricorso aveva evidenziato la contrazione dei ricavi che si era riverberata sulla quotazione del titolo). Quanto al secondo punto, analogamente, non si comprende quale possa essere l’errore percettivo oggetto di denuncia, posto che il motivo introduce una doglianza sostanzialmente nuova rispetto al contenuto dell’originario ricorso e comunque eccentrica, posto che i comunicati stampa – che, nella prospettiva della responsabilità penale di carattere personale, postulano una indagine che ne verifchi l’attribuzione a persone fisiche e non a una società - sono stati razionalmente attribuiti anche al AN RN sia in ragione della complessiva ricostruzione concorsuale dei fatti e sia in ragione della veste rivestita di a.d. della società CHL spa. A ciò deve aggiungersi che, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, la sentenza della V sezione non afferma che la sorella dei AN era stata alla guida della società, ma che la cessione delle azioni era stata fatta a favore di altro componente- la sorella, appunto - della famiglia da sempre alla guida della società (la famiglia, non il componente). Ciò posto il ricorso straordinario tende ad ignorare – in realtà – le ragioni per cui è stato respinto il ricorso originario e tende a riproporre temi di puro merito che giammai potrebbero 3 essere esaminati da questa Corte di legittimità in sede di ricorso straordinario, posto che si tratta di apprezzamenti in fatto che riguardano la ricostruzione delle condotte delittuose, estranee al perimetro dell’intero giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen. Va inoltre accolta la richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente parte civile, quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, AN RN alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SO che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4