Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1998, n. 6023
CASS
Sentenza 22 aprile 1998

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L'esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente, come il diritto di sciopero, qualora comporti l'astensione dalle udienze, costituisce legittimo impedimento del difensore ai sensi dell'art.486, quinto comma, cod. proc. pen., quando l'adesione del difensore all'agitazione venga tempestivamente comunicata al giudice procedente. Tuttavia, nel caso in cui sia prossimo a scadere il termine di prescrizione del reato, deve ritenersi consentito, in virtù del principio del bilanciamento di interessi, di nominare un difensore d'ufficio all'imputato e procedersi oltre nel dibattimento, dovendo darsi prevalenza all'interesse dello Stato di evitare la prescrizione del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1998, n. 6023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6023
    Data del deposito : 22 aprile 1998

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