Sentenza 22 aprile 1998
Massime • 1
L'esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente, come il diritto di sciopero, qualora comporti l'astensione dalle udienze, costituisce legittimo impedimento del difensore ai sensi dell'art.486, quinto comma, cod. proc. pen., quando l'adesione del difensore all'agitazione venga tempestivamente comunicata al giudice procedente. Tuttavia, nel caso in cui sia prossimo a scadere il termine di prescrizione del reato, deve ritenersi consentito, in virtù del principio del bilanciamento di interessi, di nominare un difensore d'ufficio all'imputato e procedersi oltre nel dibattimento, dovendo darsi prevalenza all'interesse dello Stato di evitare la prescrizione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1998, n. 6023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6023 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido IETTI Presidente del 22/04/98
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Pasquale PERRONE " N. 816
3. " Angelo DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
4. " RI OT " N. 35585/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EN DA, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona in data 9.5.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23.5.1996,il Pretore di Ascoli Piceno dichiarava EN DA colpevole dei reati di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 c.p. (capi A e C della rubrica) e di cui agli artt. 61 n. 2, 482, 476, 485, 491 c.p. (capi B e D), condannandolo, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione e concessegli le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi sei, giorni cinque di reclusione, sostituiti con libertà controllata per un periodo di anni uno e la giorni dieci.
A seguito di appello dell'imputato, la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 9.5.1997, in riforma dell'impugnata decisione, riduceva la parziale pena a mesi sei di reclusione, confermando nel resto.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il EN, il quale deduce: 1) violazione dell'art. 606, primo comma lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 486, quinto comma, c.p.p.,
lamentando che nonostante che il difensore di fiducia avesse tempestivamente comunicato per telefax la propria adesione alla astensione dalle udienze penali proclamata dall'Organismo Unitario e dalla Unione Camere Penali, la Corte d'Appello, erroneamente indicando nella data del 15.8.1997 la data di prescrizione del reato, aveva nominato un difensore d'ufficio all'imputato, procedendo oltre nel dibattimento sino alla emissione della sentenza;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sollevata eccezione di improcedibilità dell'azione penale per difetto assoluto di querela ed in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di appropriazione indebita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
L'esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente, come il diritto di sciopero, qualora comporti l'astensione dalle udienze, costituisce legittimo impedimento del difensore ai sensi dell'art.486, quinto comma, c.p.p., quando l'adesione del difensore all'agitazione venga tempestivamente comunicata al giudice procedente. Tuttavia, nel caso in cui sia prossimo a scadere il termine di prescrizione del reato, deve ritenersi consentito, in virtù del principio del bilanciamento di interessi, di nominare un difensore d'ufficio all'imputato e procedersi oltre nel dibattimento, dovendo darsi prevalenza all'interesse dello Stato di evitare la prescrizione del reato.
Ciò premesso, deve rilevarsi che nella specie la comunicazione del difensore al giudice procedente di aderire allo sciopero proclamato dall'Ordine degli Avvocati e dall'Unione Camere Penali risulta tempestiva, essendo stata effettuata due giorni prima del giorno fissato per il dibattimento;
mentre non risultano sussistenti le ragioni di urgenza per la celebrazione del dibattimento, ravvisate dal Collegio giudicante nella imminenza della prescrizione. Difatti, stante la unificazione i tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, il termine prescrizionale iniziava a decorrere dal momento in cui era cessata la continuazione e cioè, stando ai capi di imputazione sub C) e D) , dai primi mesi del 1992 e non già dal 15.2.1990, con la conseguenza che il termine prescrizionale per i reati in contestazione veniva a scadere per il combinato disposto degli artt. 157, quarto comma e 160, ult. comma, c.p., quanto meno, al luglio 1999, con conseguente assenza di ragioni di urgenza che giustificassero la celebrazione del dibattimento in assenza del difensore di fiducia dell'imputato da ritenersi legittimamente impedito.
Ciò posto, l'aver nominato all'imputato un difensore d'ufficio nonostante l'assenza giustificata del difensore di fiducia, implica l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta dell'intero giudizio e della sentenza di appello. Si impone pertanto, con effetto assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio, alla Corte d'Appello di Perugia, per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 22 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1998