Sentenza 25 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di protezione penale del diritto di autore, l'inopponibilità derivante dalla mancata comunicazione alla Commissione UE della regola tecnica riguardante l'apposizione del contrassegno SIAE, comporta il venir meno delle sole fattispecie criminose che ne prevedono la mancanza quale elemento costitutivo, e vale per tutti i reati commessi sino al 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, con cui è stato approvato il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione n. 2008/0162/I.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 23678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23678 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2016 |
Testo completo
23 67 8 / 1 6 Sent, n. 612 f UDIENZA PUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA DEL 25/02/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 1199/2015 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. RENATO GRILLO Presidente Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Consigliere Dott. ALDO ACETO Consigliere Dott. ANDREA GENTILI Consigliere Consigliere Rel. Dott.ssa ANTONELLA DI STASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL KADHIM, nato a [...] il [...] h avverso la sentenza del 03/06/2014 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30.6.2009, il Tribunale di Roma, pronunciando nei confronti dell'attuale ricorrente LL KADHIM, imputato del reato (capo a) di cui all'art. 648 cod. pen. per aver acquistato o comunque ricevuto n. 111 CD contenenti brani musicali, n. 42 DVD contenenti opere cinematografiche contraffatte, cose che per loro natura non poteva ignorare essere di provenienza delittuosa e (capo b) del reato di cui 171 ter legge 633/41 per aver, al fine di trarne ingiusto profitto, detenuto per la vendita n. 216 CD contenenti brani musicali, n. 90 DVD contenenti opere cinematografiche, opere tutelate dal diritto d'autore, prive del prescritto contrassegno SIAE (In Roma il 28.2.2007), lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva per i reati di detenzione per la vendita di materiale abusivamente riprodotto ex 171 ter lett. c) legge 633/41 e ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv cod. pen.. Con sentenza del 14.3.2014, la Corte di appello di Roma, a seguito di appello dell'imputato, riformava la sentenza del Tribunale di Roma, escludendo la ritenuta recidiva e rideterminando la pena in mesi due e giorni dieci di reclusione;
confermava nel resto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LL KADHIM, per il tramite del difensore di fiducia articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: a. erronea applicazione dell'art. 171 ter lett. c) della legge n. 633/1941 e vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. " Il ricorrente deduce che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, i beni materiali oggetto del reato contestato al capo b) sono diversi da quelli oggetto del capo a) dell'imputazione e che per tali beni non viene contestata la contraffazione bensì l'assenza del prescritto contrassegno SIAE. Argomenta, quindi, che il fatto andava qualificato quale violazione dell'art. 171 ter lett. d) della legge n. 633/1941 e l'imputato avrebbe dovuto essere assolto dal reato contestato in base alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea 8.11.2007, causa n. C-20/05, ric. Schwibbert. Il ricorrente deduce, inoltre, che la motivazione della Corte territoriale, si appalesa illogica e contraddittoria nella parte in cui equipara i beni materiali dei due capi di imputazione e nella parte in cui ritiene che i beni materiali indicati nel capo b) dell'imputazione dovevano essere necessariamente contraffatti in quanto lo erano quelli indicati al capo a) dell'imputazione. 2 Chiede, pertanto, l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato sulla base delle argomentazioni che seguono.
2.Il reato di cui all'art. 171 ter comma 1 lett. d), contestato al capo b) dell'imputazione e commesso in data 28.2.2007, non sussiste. Va osservato che la I. n. 633 del 1941, art. 181 bis, al comma 1 prevede da parte della SIAE (Società Italiana degli autori ed editori) l'apposizione di un contrassegno su tutte le opere destinate al commercio. Il comma 4 prevede che "I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne l'agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente...". In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 11 luglio 2001, n. 338, modificato con D.P.C.M. del 25 ottobre 2002, n. 296. Sennonché la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. 3, in data 8 novembre 2007, nel procedimento C-20/05 Schwibbert, dopo avere premesso che la previsione dell'apposizione di un contrassegno costituisce una regola tecnica, ha stabilito che la normativa sul contrassegno in questione, essendo entrata in vigore dopo la direttiva del Consiglio del 28 marzo 1983 n 83/189/CE, modificata con la direttiva 98/34, la quale prevedeva una procedura d'informazione alla Commissione Europea nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, doveva essere preceduta dalla procedura d'informazione disciplinata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (Direttiva n 98/34/CE) e che l'omessa comunicazione alla Commissione, rendeva la regolamentazione relativa al contrassegno inopponibile ai privati. Sulla base di tale decisione da parte di questa Corte si è statuito che in tema di diritto d'autore, la non opponibilità ai privati della normativa sul contrassegno Siae, quale effetto della mancata comunicazione della stessa alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", nel senso affermato dalla Corte di Giustizia CE, comporta il venir meno unicamente dei reati caratterizzati dalla sola mancanza del contrassegno suddetto, continuando dunque ad essere vietata e sanzionata penalmente qualsiasi attività che comporti l'abusiva 3 diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno (cfr. Sez. 3, 3.9.2008. n. 34555, Rv 240753). Inoltre, questa Corte ha affermato che l'inopponibilità derivante dalla mancata comunicazione alla Commissione UE della regola tecnica riguardante l'apposizione del contrassegno SIAE, nelle fattispecie di reato che ne prevedono la mancanza quale elemento costitutivo, vale per tutti i reati commessi sino al 21 aprile 2009 (e, quindi, evidentemente anche per quello in esame che risulta commesso in data 28.2.2007), data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, con cui è stato approvato il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione n. 2008/0162/I. (Sez. 3, 23.9.2009 n. 37067, Rv 244962). Pertanto il prevenuto, dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), va assolto perché il fatto non sussiste, per l'insussistenza di uno dei presupposti previsti dal legislatore per l'integrazione del reato. Conseguentemente, va eliminata la pena applicata per il suddetto reato, per la continuazione interna, come rideterminata dalla Corte territoriale in gg 10 di reclusione ed euro 10,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di gg 10 di reclusione ed euro 10,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 25/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aritonella Di Stasi Renato Grillo e DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 CIU 2018 VIL CANCELA RE Mariani Luan 4