Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/06/2002, n. 8171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8171 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
ee 6628. 0 8 17 1/02 'EPUBBLICA ITALIANA I IN NOME DEL POLO 5 6 R E 8 . 9 A N N 1 T / - O TE SUPREMA CASSAZIONE I 4 U / B Z B 6 . I A 2 L R . R L T R T . A S SEZIONE QUINTA CIVILE P I . . B D G A E L T E R A D 1 I sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3 A I R 1 S D N E E E T N S Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N.18510/1999 T A N A E M S E Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Consigliere Cron. 22532 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE DI BLASI Rel. - Consigliere Ud. 27/02/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Processo - Ricorso proposto S E N TENZA
contro
Ufficio Territoriale ed sul ricorso proposto da: allo stesso notificato. CESARE RICCHELLO, domiciliato in Roma, Largo Trionfale Conseguenze Inammissibilità. n. 7, presso lo Studio dell'Avv. Nicolino Stella, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
UFFICIO DEL REGISTRO DI ROMA - SUCCESSIONI ED ATTI GIUDIZIARI, in persona del Direttore pro tempore, - intimato CORTE SUPREMA DIG E pro CAMPIONE CIVILE MINISTERO DELLE FINANZE in persona del Ministro N. 66281 9 8 0 1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente Commissione Tributaria avversO la sentenza della Regionale di Roma Sez. 13 n. 62/13/99 del 10-05-1999, depositata il 3-08-1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27-02-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito per il ricorrente l'Avv. Stella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In esito alla morte di CC MA, avvenuta il 19- 03-1998, i di lui eredi RE CC, IA RA CC e IA MA presentavano all'Ufficio Registro di Roma dichiarazione di successione con cui esponevano cespiti immobiliari per un valore di 1.060.000.000. L'Ufficio, con avviso n.287188, notificato il 19-04- 1991, rettificava il valore dichiarato, elevandolo a L.
2.512.000.000. Tale atto veniva impugnato dai predetti contribuenti, che eccepivano il difetto di motivazione invocavano per taluni cespitidell'accertamento, l'applicazione del criterio di valutazione automatica ed, in ogni caso, chiedevano la conferma dei valori dichiarati. L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n.379/65/98 accoglieva l'impugnazione, riconoscendo il diritto a fruire della valutazione automatica limitatamente ad un cespite, mentre confermava, per il resto, i valori fissati con l'accertamento. CC RE proponeva appello, riproponendo le doglianze prospettate con il ricorso di primo grado, e la Commissione Tributaria regionale di Roma, con la decisione in epigrafe indicata, in parziale accoglimento dell'impugnazione, riduceva il valore accertato limitatamente a due cespiti in valutazione. Con ricorso, affidato a due mezzi, proposto contro l'Ufficio del Registro di Roma Successione ed Atti Giudiziari, in persona del Direttore pr o tempore ed allo stesso notificato 1'11-10-1999, RE CC ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L'intimato ufficio non ha svolto difese. Con controricorso notificato il 18-11-1999, 1'Amministrazione ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE preliminarmente esaminata la questione relativa Va all'ammissibilità del ricorso per cassazione, tenuto conto della circostanza ch'esso risulta proposto nei confronti dell'Ufficio del Registro di Roma, ed allo stesso notificato. Nel solco di un orientamento giurisprudenziale (Cass. 21-01-2000 n.657; 13-12-1999 n.13924; 29-08-1998 n.8642) ormai consolidato, tale ricorso, va dichiarato inammissibile, in quanto proposto in violazione dell'art. 366, comma I' n. 1 c.p.C., secondo cui il ricorso proposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, "deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti". La richiamata disposizione, infatti, non trova deroga in alcuna delle disposizioni del nuovo processo tributario, contenute nel Decr, Lgs. n.546 del 1992, tenuto conto che l'art. 62, comma 2°, di tale decreto delegato, statuisce che "al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili". Invero, nessuna deroga è rinvenibile nell'art. 11, comma 2° del Decreto Legislativo citato, secondo cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui proposto il ricorso sta in giudizio confronti direttamente o mediante l'Ufficio del contenzioso della direzione regionale 0 compartimentale ad esso sovraordinato", in quanto tale disposizione, letta in combinato disposto con gli artt. 12, comma 4° secondo cui l'Ufficio del Ministero delle Finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura 52, dello Stato e comma 2°1 che subordina la proponibilità dell'appello principale, da parte degli Uffici periferici del Dipartimento delle Entrate e Territorio, alla previa degli Uffici del riferisce, con ogni evidenza, siautorizzazione, soltanto ai primi due gradi di giudizio. Ciò posto, nel caso in esame, in cui il ricorso risulta avanzato nei confronti dell'Ufficio del Registro di Roma ed allo stesso notificato in Roma, Via Plinio, 19 presso la sede nonché in Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, l'inammissibilità del gravame consegue all'erronea indicazione della "parte" contro cui lo stesso è proposto. Ritiene, infatti, la Corte che, nel caso, l'impugnazione, così come reso palese dalla dizione کستان usata in ricorso, sia stata proposta nei confronti dell'Ufficio periferico dell'Amministrazione delle Finanze e che, quindi, poiché l'indicazione delle "parti", rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non può che essere solo quella desumibile dal relativo contenuto, lo stesso debba essere dichiarato inammissibile. Emblematica deve ritenersi la circostanza che nell'atto, sia stato indicato esclusivamente, 1 l'Ufficio del Registro di Roma Successioni ed Atti Giudiziari e che il legale rappresentante sia stato indicato nel relativo Direttore pro tempore;
tanto induce, ragionevolmente, а ritenere chi il ricorso sia stato proposto proprio nei confronti del detto Ufficio periferico e non già contro il "Ministero delle Finanze". La circostanza, poi, che il ricorso sia stato notificato al predetto Ufficio, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, non è idonea ad alterare i termini della questione, tenuto conto, che il condiviso orientamento giurisprudenziale (Cass. n.1586 del 28-02-96; n.3565 del 16-04-96; n.1389 dell'11-02- 94) indica esclusivamente nel ricorso, l'atto cui far riferimento per l'individuazione delle "parti". Né l'accertato vizio può ritenersi sanato per effetto della costituzione del Ministero delle Finanze, avuto riguardo al fatto che, nel caso, non è possibile alcuna sanatoria (Corte Costituzionale n. 97/1967), trattandosi di circostanza irrilevante, dal momento che si verte in tema di inammissibilità derivante dall'errata individuazione della "parte" (Ufficio anziché Ministero). L'inammissibilità del ricorso, preclude l'esame dei relativi motivi. Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2002. Il Consigliere Relatore Dott. B IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Il Presidente Dott. Saccucci Bruno E 6 логи N 8 O 9 I 1 Z / 5 4 A . / R 6 N T 2 - S A . I I R B . G R . P E . L A D R L Estensore T A L A E U . D B D B I I A lasi S E T R A N T T 1 I E N S 3 R E 1 I E S A . E T N A M DEPOSITAT IN CANCELLERIA 06 GIU. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio