Sentenza 31 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2001, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
LIRE 3000 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA 01 365/0 1 CG063624 LA CORTE SUP EMA DICASSAZIONE Oggetto servi Tui di fossip SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO - Presidente R.G.N. 15512/98 - Cron.2881 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Dott. Matteo IACUBINO Rel. Consigliere Rep. 459 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 22/09/00 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio, S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 31 GEN 2001 ROMANO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE AUGUSTO ARMELLINI 55, presso Famiglia BALDASSARRE | D'AMORE, difeso dall'avvocato MUSTO PELLEGRINO, giusta M delega in atti;
-.ricorrente -
contro
VIRGINIO, elettivamente domiciliato in ROMA CALIFANO GORIZIA 25, presso lo studio dell'avvocato V.LE inseine of Durki D'AMORE EMILIO, che lo difende, giusta delega in atti;
di pia D'Amore & folat coppola. controricorrente 2000 nonchè contro 1485 IMPERIO ADELE;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva - intimata dal Sig. AMORE EMIL 24000+6 per diritti avversO la sentenza n. 2723/97 della Corte d'Appello 23 MAG. 2001. IL CANCELLIERE di NAPOLI, depositata il 16/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 2000 udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Matteo CANCELLERIA IACUBINO;
l'Avvocato MUSTO PELLEGRINO, difensore deludito l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto BE138424 N G ricorso;
BE138425 udito 1'Avvocato D'AMORE Emilio, difensore del LIRE 10000 resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
CANCELLE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per AT363624 il rigetto del ricorso. AT363625 Yoor -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 28.2.1989 OM QU, premesso di essere proprietario di un fondo rustico in località Stazzoni di Lapio;
che detto fondo, siccome intercluso, godeva per accedere alla strada - di servitù di passaggio attraverso il comunale fondo dei coniugi CA IN ed MP LE;
che, avendo detti coniugi recintato la loro proprietà ed apposto due cancelli, per un verso l'accesso alla strada risultava ristretto e quasi impossibile il passaggio di una mietitrebbia e, per l'altro, l'istante avrebbe dovuto, sia all'andata che al ritorno, scendere dal mezzo agricolo, aprire il cancello e, una volta transitato, ridiscendere, richiudere il cancello e riprendere, infine, la marcia;
e che tale situazione rendeva estremamente gravoso l'esercizio della servitù, per cui il deducente non aveva accettato le chiavi del cancello messegli a disposizione dai proprietari del fondo servente;
tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino i detti coniugi CA-MP perché fossero condannati alla rimozione dei cancelli ed al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al ristoro dei danni, con 3 vittoria di spese. dell'istruttoria, nel corso della All'esito espletata CTU, il Tribunale, con quale veniva sentenza 14-25.7.1995, rigettava la domanda e condannava l'attore alle spese. A tale decisione perveniva il Tribunale sul supportato dalle risultanze della svolta rilievo, indagine peritale, che l'azione posta in essere dal convenuto, pur cagionando un disagio all'attore, non comprimeva o rendeva in modo grave difficoltoso l'esercizio della servitù di passaggio da parte dello stesso. Avverso detta decisione proponeva appello avanti la Corte napoletana il OM, con atto notificato in data 26.8.1995, a sostegno del quale deduceva che il C.T.U. si era servito, nella propria indagine, di un piccolo trattore con carrello scarico, laddove l'idoneità del passaggio Gr ey andava valutata in relazione al possibile uso di qualunque mezzo agricolo, anche meccanico. Resisteva all'appello il solo CA, chiedendone il rigetto. In tali sensi provvedeva la Corte territoriale adita con sentenza depositata il 16.XII.1997, sul riflesso che gli accertamenti compiuti dal C.T.U. in prime cure usando per 4 l'esperimento un carrello trainato da trattore consentivano della complessiva lunghezza di m.7 di ritenere la agevole transitabilità del passo, pur munito dei cancelli apposti dai proprietari del fondo servente. Avverso detta sentenza e per la sua cassazione ricorre OM QU, con atto fondato su unico motivo. Resiste con controricorso CA IN mentre MP LE, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensive. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di ricorso il CA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 841, 1064 e 1065 c. civ.; omessa insufficiente motivazione in ordine a punti decisivi della controversia prospettati dalle parti (vizi ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). eSostiene che, con motivazione erronea superficiale, il giudice di appello aveva recepito acriticamente le conclusioni del C.T.U. senza tener conto del fatto che la strada era "ripidissima", formava angolo retto col passo, era di limitata larghezza;
peraltro la servitù prevedeva il passaggio con "qualsiasi mezzo", sicchè la portata del diritto andava valutata anche in vista delle potenzialità culturali del suo fondo. Si sofferma poi nella descrizione dei luoghi per concludere che, contrariamente а quanto ritenuto in fatto nella s.i., "il disagio causato dai cancelli era da ritenersi notevole e l'esercizio della servitù oltremodo difficoltoso". 1.1.- Il motivo è inammissibile per quanto attiene le intestate violazioni di legge e infondato circa il vizio motivazionale denunciato. Sul primo punto invero il ricorrente, pur denunciando violazione e falsa applicazione di legge, con richiamo a specifiche disposizioni del civile, non indica le affermazioni incodice diritto contenute nella s.i. (così indicata d'ora innanzi la sentenza impugnata) che sarebbero in contrasto con le disposizioni invocate, così rendendo impossibile il controllo di legittimità proprio di questo giudizio. Vero è che, con il pretesto delle denunciate violazioni di legge, si che è, ripetesi, di prospetta in questa sede legittimità una nuova valutazione ed apprezzamento di mere circostanze di fatto (quali la pendenza della strada e la sua angolazione, 6 l'agibilità del passo, la larghezza o lunghezza dei mezzi che, per la obiettiva pregressa situazione dei luoghi, il passo consentiva). La motivazione della Corte territoriale, in punto di fatto, non presenta alcuna intrinseca sconnessione logica ed è adeguata rispetto alle doglianze mosse dall'appellante (che aveva, con il 2° motivo, dedotto che il C.T.U. avesse per l'esperimento usato un "piccolo trattore con carrello scarico"). На così risposto quel Collegio che il mezzo usato dal CTU era lungo ben 7 metri ed era transitato agevolmente, né la strada pubblica di accesso al passo consentiva il transito di veicoli di maggiori dimensioni (indipendentemente dai cancelli): v. pag. 5 s.i. Altre difficoltà di manovra non aveva rappresentato in fatto il OM come dovute all'opposizione dei cancelli, sicchè non si poteva attendere una risposta dal giudice di appello. Correttamente la servitù è stata valutata in relazione alla situazione dei luoghi, non risultando allegata con 1'appello una sua costituzione in vista di futuri mutamenti (quali un possibile ampliamento della carreggiata pubblica). 7 Della mutevolezza delle colture in atto sul fondo attoreo non faceva alcun cenno l'atto di appello, sicchè tale prospettazione, fuori deludevolutum in 2° grado, ora inammissibile (cfr., per tutte, Cass. 3162/00). Il giudizio, poi, sulla portata del disagio ( dalla innovazione) al titolare della causato servitù è prettamente in fatto e non è censurabile in questa sede. Sulla scorta delle prove di passaggio effettuate dal consulente, i giudici di merito, nel riportare il contenuto di tali prove, hanno motivatamente condiviso il parere di "agevole transitabilità in entrambi i sensi", con mezzi agricoli del passo in questione, con l'unico inconveniente di fermarsi per aprire e richiudere i cancelli (sosta ben possibile pur in strada scoscesa attesi i dispositivi di arresto dei mezzi agricoli). جو Wes 2. Per le svolte considerazioni il ricorso va la conseguente condanna delrigettato / con ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio - da liquidare come in dispositivo - a favore del resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il 8 ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio liquidate in per onorari L.
3.000.000 difensivi ed in 200.009 per esborsi. L Così deciso in Roma il 22 settembre 2000. НGry ейшу Jousty Нрийтика 60000 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 310000 DEPOSITATO IN CANC LERIA. Roma 3 1 GEN 2001 IL CANCELLIERE CT UPION LIST 22 MAR. 2001 14014 T A R