Sentenza 8 ottobre 2004
Massime • 1
L'estinzione per prescrizione di una contravvenzione (nella specie: art. 186 codice della strada) che commini oltre alla sanzione penale anche una sanzione amministrativa, non comporta anche l'estinzione di quest'ultima, atteso che l'accertamento del fatto-reato cui consegue la sanzione amministrativa deve ritenersi effettuato anche nel caso in cui il processo si concluda con declaratoria di prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2004, n. 42557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42557 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 08/10/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1363
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 14695/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN FT BE SM;
avverso la sentenza, in data 21.1.2004, della Corte d'appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dr. Fausto Cardella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, rappresentato dal s.p.g., Dr. Ciani Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NN FT BE SM ricorre avverso la sentenza, in data 21.1.2004, della Corte di Appello di Trento, con la quale,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano del 30.3.2002, veniva dichiarato non luogo a procedere per il reato di cui all'art. 186, 1 e 2 comma C. d. S. ma veniva confermata la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, seppure riducendo la pena. Deduce il ricorrente:
1) Con riguardo alla declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione al codice stradale, sarebbe stato necessario che il giudice d'appello avesse espressamente dichiarato nulla anche la pena accessoria della sospensione della patente di guida, avente natura amministrativa.
La doglianza è infondata.
L'estinzione per prescrizione di una contravvenzione, che commini oltre alla sanzione penale anche una sanzione amministrativa, non comporta l'estinzione anche della sanzione amministrativa, irrogata dal giudice unitamente alla pena. Ciò perché l'applicazione della sanzione amministrativa consegue all'accertamento del fatto reato, accertamento che deve ritenersi positivamente effettuato anche nel caso in cui, come nella specie, il processo si concluda con declaratoria di prescrizione(conf, Cass. Pen. Riv. 209201, Sent. 0 3900, 18/11/1997 - 23/12/1997 SEZ. 3^, Pres. Ric. Farano e altri). 2) La motivazione è contraddittoria poiché dalla stessa sentenza risulta la mancanza nell'imputato di quella vis idonea a qualificare la sua azione come resistenza.
Anche questo secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha motivato, in ordine alla sussistenza degli estremi del reato contestato e della il ricorrente al responsabilità dell'imputato, con argomentazioni congrue ed immuni da vizi logici. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004