Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2016, n. 25806
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Sentenza 3 marzo 2016

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La mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sé, inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell'effettivo "inizio dei lavori" entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo (art. 15, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), essendo necessario, al fine di escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva per le opere realizzate dopo l'inutile decorso di detto termine, che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera assentita, come l'impianto del cantiere, l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri e l'esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che i lavori espletati potessero qualificarsi come scavi di fondazione, in quanto non caratterizzati da quel cospicuo movimento di terra, anche in profondità, idoneo a contenere la platea di fondazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2016, n. 25806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25806
    Data del deposito : 3 marzo 2016

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