CASS
Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2023, n. 27740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27740 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Felicetta Marinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27740 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 26 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di LA IT di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla detenzione domiciliare. Il detenuto era già stato ammesso all'affidamento in prova, misura che era stata prima sospesa e poi revocata con ordinanza in data 12 gennaio 2022. Detta revoca aveva determinato, ai sensi dell'art. 58-quater ord. pen., l'inammissibilità della nuova richiesta. 2. Il difensore di LA IT ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto la revoca della misura era stata disposta in relazione a denuncia penale, che aveva determinato l'apertura di procedimento penale che era stato successivamente archiviato. Con il secondo motivo viene denunciata omessa motivazione in relazione al giudizio in ordine la concedibilità della misura richiesta, negata senza valutare la relazione dell'equipe interna né l'archiviazione del procedimento penale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Va pronunciato l'annullamento dell'ordinanza impugnata, nei limiti di seguito precisati. 1. Innanzitutto, si deve considerare che al Tribunale di sorveglianza sono state proposte due istanze, distinte anche se convergenti nell'oggetto. Infatti, la difesa di LA IT, una volta disposta l'archiviazione, in data 12 maggio 2022, del procedimento penale iscritto a seguito della denuncia per i fatti che avevano fondato la decisione di revoca della misura alternativa concessa con ordinanza in data 28 giugno 2021, aveva chiesto, al magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e, al Tribunale di sorveglianza di Salerno, la revoca del provvedimento di revoca della misura già concessa. Quest'ultima istanza è stata, in ragione dell'istituto nel quale si trovava ristretto il IT, trasmessa al Tribunale di sorveglianza di Napoli. 2 Le due istanze vanno esaminate distintamente, risultando diversi i presupposti e la disciplina normativa applicabile. E' stato, infatti, precisato, anche sulla scorta di principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 181/1996), che le pronunce in materia di sorveglianza sono assunte rebus sic stantibus e quindi sono suscettibili di revoca nel caso in cui i presupposti di fatto che avevano giustificato il provvedimento risultino, successivamente, diversi come erano stati apprezzati dal giudice (Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020, ZINZI, Rv. 279056). Con particolare riferimento al provvedimento di revoca della misura alternativa, si è affermato che, ove la revoca sia stata motivata in ragione di una condotta che aveva determinato l'iscrizione di un procedimento penale, detto provvedimento va revocato nel caso in cui l'esito del procedimento penale abbia acclarato l'insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 15861 del 7.3.2014, Cammisa, Rv. 259604). 2. L'ordinanza impugnata, provvedendo sulle indicate richieste, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, stante la preclusione determinata, ai sensi dell'art. 58-quater ord. pen., dalla precedente revoca della stessa misura. Sul punto, il ricorso ha ritenuto che il venir meno delle ragioni che avevano motivato la revoca della misura aveva determinato anche l'insussistenza di alcun effetto preclusivo della precedente revoca rispetto ad una nuova concessione della misura alternativa. Il motivo è manifestamente infondato. A norma dell'art. 58-quater ord. pen., è stabilito che le misure alternative alla detenzione non possano essere concesse, per un periodo di tre anni, a chi abbia subito la revoca di una precedente misura per aver tenuto, nel corso della misura, comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura stessa. Con riguardo al carattere rigido di detta preclusione, si è evidenziato che esso consegue ad una valutazione discrezionale, che è quella che riguarda la precedente revoca della misura, del comportamento tenuto dal condannato nel caso concreto (Corte costituzionale n. 87/2004) ed è espressione di incensurabile discrezionalità del legislatore, siccome non in contrasto con i principi costituzionali (Corte costituzionale n. 173/2021). Dunque, esattamente è stata dichiarata l'inammissibilità della nuova richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. 3 3. Con riguardo all'ulteriore e distinta istanza di revoca del provvedimento di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale il Tribunale di sorveglianza di Napoli non ha provveduto, così implicitamente rigettandola. La difesa aveva evidenziato che in relazione ai fatti che avevano motivato la revoca della misura alternativa il relativo procedimento penale era stato definito con l'archiviazione della notitia criminis, esito che imponeva una rivalutazione del comportamento tenuto dal condannato durante la vigenza della misura. Valutazione che il Tribunale di sorveglianza non ha compiuto, essendosi soffermato solo sulla distinta richiesta di nuova misura alternativa, richiesta che ha un diverso ambito di giudizio ed è disciplinata dalla rigida preclusione normativa di cui si è detto. 4. Va, dunque, annullata l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego dell'istanza di revoca del provvedimento di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale emesso il 12 gennaio 2022, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, è tenuto a verificare se risulta mutata la situazione di fatto conosciuta dal Tribunale di sorveglianza al momento della decisione di revoca e, in caso positivo, a rinnovare il giudizio ai sensi dell'art. 47, comma 11, ord. pen., e quindi a pronunciarsi in ordine alla revoca, o meno, del precedente provvedimento di revoca della misura alternativa. Nel resto, il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego dell'istanza di revoca del provvedimento di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale emesso il 12.01.2022, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 17 maggio 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Felicetta Marinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27740 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 26 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di LA IT di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla detenzione domiciliare. Il detenuto era già stato ammesso all'affidamento in prova, misura che era stata prima sospesa e poi revocata con ordinanza in data 12 gennaio 2022. Detta revoca aveva determinato, ai sensi dell'art. 58-quater ord. pen., l'inammissibilità della nuova richiesta. 2. Il difensore di LA IT ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto la revoca della misura era stata disposta in relazione a denuncia penale, che aveva determinato l'apertura di procedimento penale che era stato successivamente archiviato. Con il secondo motivo viene denunciata omessa motivazione in relazione al giudizio in ordine la concedibilità della misura richiesta, negata senza valutare la relazione dell'equipe interna né l'archiviazione del procedimento penale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Va pronunciato l'annullamento dell'ordinanza impugnata, nei limiti di seguito precisati. 1. Innanzitutto, si deve considerare che al Tribunale di sorveglianza sono state proposte due istanze, distinte anche se convergenti nell'oggetto. Infatti, la difesa di LA IT, una volta disposta l'archiviazione, in data 12 maggio 2022, del procedimento penale iscritto a seguito della denuncia per i fatti che avevano fondato la decisione di revoca della misura alternativa concessa con ordinanza in data 28 giugno 2021, aveva chiesto, al magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e, al Tribunale di sorveglianza di Salerno, la revoca del provvedimento di revoca della misura già concessa. Quest'ultima istanza è stata, in ragione dell'istituto nel quale si trovava ristretto il IT, trasmessa al Tribunale di sorveglianza di Napoli. 2 Le due istanze vanno esaminate distintamente, risultando diversi i presupposti e la disciplina normativa applicabile. E' stato, infatti, precisato, anche sulla scorta di principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 181/1996), che le pronunce in materia di sorveglianza sono assunte rebus sic stantibus e quindi sono suscettibili di revoca nel caso in cui i presupposti di fatto che avevano giustificato il provvedimento risultino, successivamente, diversi come erano stati apprezzati dal giudice (Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020, ZINZI, Rv. 279056). Con particolare riferimento al provvedimento di revoca della misura alternativa, si è affermato che, ove la revoca sia stata motivata in ragione di una condotta che aveva determinato l'iscrizione di un procedimento penale, detto provvedimento va revocato nel caso in cui l'esito del procedimento penale abbia acclarato l'insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 15861 del 7.3.2014, Cammisa, Rv. 259604). 2. L'ordinanza impugnata, provvedendo sulle indicate richieste, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, stante la preclusione determinata, ai sensi dell'art. 58-quater ord. pen., dalla precedente revoca della stessa misura. Sul punto, il ricorso ha ritenuto che il venir meno delle ragioni che avevano motivato la revoca della misura aveva determinato anche l'insussistenza di alcun effetto preclusivo della precedente revoca rispetto ad una nuova concessione della misura alternativa. Il motivo è manifestamente infondato. A norma dell'art. 58-quater ord. pen., è stabilito che le misure alternative alla detenzione non possano essere concesse, per un periodo di tre anni, a chi abbia subito la revoca di una precedente misura per aver tenuto, nel corso della misura, comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura stessa. Con riguardo al carattere rigido di detta preclusione, si è evidenziato che esso consegue ad una valutazione discrezionale, che è quella che riguarda la precedente revoca della misura, del comportamento tenuto dal condannato nel caso concreto (Corte costituzionale n. 87/2004) ed è espressione di incensurabile discrezionalità del legislatore, siccome non in contrasto con i principi costituzionali (Corte costituzionale n. 173/2021). Dunque, esattamente è stata dichiarata l'inammissibilità della nuova richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. 3 3. Con riguardo all'ulteriore e distinta istanza di revoca del provvedimento di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale il Tribunale di sorveglianza di Napoli non ha provveduto, così implicitamente rigettandola. La difesa aveva evidenziato che in relazione ai fatti che avevano motivato la revoca della misura alternativa il relativo procedimento penale era stato definito con l'archiviazione della notitia criminis, esito che imponeva una rivalutazione del comportamento tenuto dal condannato durante la vigenza della misura. Valutazione che il Tribunale di sorveglianza non ha compiuto, essendosi soffermato solo sulla distinta richiesta di nuova misura alternativa, richiesta che ha un diverso ambito di giudizio ed è disciplinata dalla rigida preclusione normativa di cui si è detto. 4. Va, dunque, annullata l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego dell'istanza di revoca del provvedimento di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale emesso il 12 gennaio 2022, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, è tenuto a verificare se risulta mutata la situazione di fatto conosciuta dal Tribunale di sorveglianza al momento della decisione di revoca e, in caso positivo, a rinnovare il giudizio ai sensi dell'art. 47, comma 11, ord. pen., e quindi a pronunciarsi in ordine alla revoca, o meno, del precedente provvedimento di revoca della misura alternativa. Nel resto, il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego dell'istanza di revoca del provvedimento di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale emesso il 12.01.2022, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 17 maggio 2023.