CASS
Sentenza 5 ottobre 2023
Sentenza 5 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2023, n. 40492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40492 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO OB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TE OC che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40492 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari con sentenza del 12 aprile 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari del 21 maggio 2021 che aveva condannato AC RO alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione relativamente al real:o di cui agli art. 81 cod. pen. e 5 d. 1gs. 74 del 2000, perchè quale legale rappresentante della Progetto 4 s.r.l. ha omesso di presentare la dichiarazione IVA per gli anni di imposta 2015 e 2016, con imposta evasa di euro 73.3012,95 e di euro 60.079,69. Reati commessi il 30 dicembre 2016 e 1'8 giugno 2017. 2. L'imputati) propone ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 5, d. 1gs. 74/2000). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento del dolo. La Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo specifico per avere il ricorrente presentato la comunicazione IVA per il solo anno 2015; invece, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere configurato il dolo specifico di evasione al di là di ogni ragionevole dubbio. La presentazione della comunicazione annuale dell'IVA risulta elemento sintomatico per l'esclusione del dolo specifico di evasione. 2. 2. Violazione di legge (art. 322 cod. proc. pen.); vizio della motivazione relativamente alla disposta confisca dei beni personali del ricorrente senza accertamento della sussistenza di beni della società su cui operare la confisca. Non risulta nessuna prova dell'impossibilità di effettuare il sequestro in forma diretta nei confronti dei beni della società; non risulta nessun accertamento in tal senso e il generico riferimento agli accertamenti della Guardia di Finanza non è sufficiente ad escludere la sussistenza di beni della società. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza impugnata, con motivazione immune da contraddizioni e senza manifeste illogicità, ritiene che l'omessa dichiarazione per gli anni di imposta 2015 e 2016 è stata effettuata al fine di evadere le imposte, con dolo specifico di evasione in quanto mentre per l'anno 2015 era stata presentata la comunicazione IVA per il successivo anno nessuna comunicazione era stata presentata. Infatti, "È configurabile la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA, prevista dall'art.
8-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, poiché si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità" (Sez. 3 - , Sentenza n. 7135 del 17/12/2020 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 281323 - 01). Gli adempimenti fiscali hanno una finalità diversa, mentre la dichiarazione serve a liquidare l'imposta la semplice comunicazione non serve al pagamento dell'IVA. 4. Infondato anche il motivo sulla confisca in quanto la decisione adeguatamente motiva sulla accertata incapienza dei beni della società come accertato dalla Guardia di Finanza. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione ma reitera il motivo di appello, senza specifici motivi di legittimità. Del resto, il ricorrente non indica nessun elemento concreto per far ritenere sussistenti beni della società, da sottoporre a sequestro e confisca, limitandosi ad una generica contestazione: "Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato, sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta" (Sez. 3, Sentenza n. 40362 del 06/07/2016 Cc. (dep. 28/09/2016) Rv. 268587; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 43816 del 01/12/2016 Cc. (dep. 22/09/2017) Rv. 271254 -).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 9/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TE OC che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40492 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari con sentenza del 12 aprile 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari del 21 maggio 2021 che aveva condannato AC RO alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione relativamente al real:o di cui agli art. 81 cod. pen. e 5 d. 1gs. 74 del 2000, perchè quale legale rappresentante della Progetto 4 s.r.l. ha omesso di presentare la dichiarazione IVA per gli anni di imposta 2015 e 2016, con imposta evasa di euro 73.3012,95 e di euro 60.079,69. Reati commessi il 30 dicembre 2016 e 1'8 giugno 2017. 2. L'imputati) propone ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 5, d. 1gs. 74/2000). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento del dolo. La Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo specifico per avere il ricorrente presentato la comunicazione IVA per il solo anno 2015; invece, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere configurato il dolo specifico di evasione al di là di ogni ragionevole dubbio. La presentazione della comunicazione annuale dell'IVA risulta elemento sintomatico per l'esclusione del dolo specifico di evasione. 2. 2. Violazione di legge (art. 322 cod. proc. pen.); vizio della motivazione relativamente alla disposta confisca dei beni personali del ricorrente senza accertamento della sussistenza di beni della società su cui operare la confisca. Non risulta nessuna prova dell'impossibilità di effettuare il sequestro in forma diretta nei confronti dei beni della società; non risulta nessun accertamento in tal senso e il generico riferimento agli accertamenti della Guardia di Finanza non è sufficiente ad escludere la sussistenza di beni della società. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza impugnata, con motivazione immune da contraddizioni e senza manifeste illogicità, ritiene che l'omessa dichiarazione per gli anni di imposta 2015 e 2016 è stata effettuata al fine di evadere le imposte, con dolo specifico di evasione in quanto mentre per l'anno 2015 era stata presentata la comunicazione IVA per il successivo anno nessuna comunicazione era stata presentata. Infatti, "È configurabile la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA, prevista dall'art.
8-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, poiché si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità" (Sez. 3 - , Sentenza n. 7135 del 17/12/2020 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 281323 - 01). Gli adempimenti fiscali hanno una finalità diversa, mentre la dichiarazione serve a liquidare l'imposta la semplice comunicazione non serve al pagamento dell'IVA. 4. Infondato anche il motivo sulla confisca in quanto la decisione adeguatamente motiva sulla accertata incapienza dei beni della società come accertato dalla Guardia di Finanza. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione ma reitera il motivo di appello, senza specifici motivi di legittimità. Del resto, il ricorrente non indica nessun elemento concreto per far ritenere sussistenti beni della società, da sottoporre a sequestro e confisca, limitandosi ad una generica contestazione: "Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato, sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta" (Sez. 3, Sentenza n. 40362 del 06/07/2016 Cc. (dep. 28/09/2016) Rv. 268587; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 43816 del 01/12/2016 Cc. (dep. 22/09/2017) Rv. 271254 -).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 9/06/2023