Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2000, n. 11104
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Sentenza 21 settembre 2000

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Lo scarico in pubblica fognatura di tensioattivi provenienti dall'esercizio di un autolavaggio, costituente reato ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 5 ottobre, n. 319 del 1976, non è più considerato tale dalla jus superveniens costituito dal D.L.G. 5 novembre 1999, n. 152, il cui art. 59 prevede come reato lo scarico di acque reflue industriali e l'immissione occasionale che superi i valori-limite indicati nella tabella 3 dell'allegato n. 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella n. 5, nell'elenco della quale non figurano i tensioattivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2000, n. 11104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11104
    Data del deposito : 21 settembre 2000

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