Sentenza 21 settembre 2000
Massime • 1
Lo scarico in pubblica fognatura di tensioattivi provenienti dall'esercizio di un autolavaggio, costituente reato ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 5 ottobre, n. 319 del 1976, non è più considerato tale dalla jus superveniens costituito dal D.L.G. 5 novembre 1999, n. 152, il cui art. 59 prevede come reato lo scarico di acque reflue industriali e l'immissione occasionale che superi i valori-limite indicati nella tabella 3 dell'allegato n. 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella n. 5, nell'elenco della quale non figurano i tensioattivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2000, n. 11104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11104 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dai sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 21/09/2000
Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere N. 2961
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere N. 49367/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL NI, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza del Tribunale di Lucca/Viareggio 18 giugno 1999 n.523, con la quale è stato dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dall'art. 21 c. 3 L. 1976 n. 319, accertato in Viareggio il 30 ottobre 1996, e condannato alla pena, sospesa, di L. 10 milioni di ammenda.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Antonio SINISCALCHI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Tribunale di Lucca/Viareggio 18 giugno 1999 n. 523 - con la quale è stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli perché, quale titolare dell'autolavaggio ERG di AN LL, eseguiva nella fognatura pubblica scarichi il cui contenuto in tensioattivi superava i limiti di accettabilità della tab. A allegata alla legge - AN LL propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Mancanza e manifesta illiceità della motivazione (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p., perché nella sentenza impugnata si afferma che l'autolavaggio è un insediamento produttivo, i cui scarichi sono soggetti alla disciplina della L. 1976 n. 319, senza riguardo alla natura dei reflui e all'assimilabilità di essi a quelli normalmente provenienti da un insediamento civile;
2. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4 c. 1 lett. e) L. 1976 n. 319, che attribuisce alle regioni la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degl'insediamenti, e dell'art. 5 L. Reg. Toscana 1986 n. 5, che classifica le pubbliche fognature in relazione alla natura degli scarichi che convogliano, in base al quale non sarebbero superati i limiti previsti dalla tab. K, nonché dell'art. 22 L. Reg. cit., che equipara lo scarico di autolavaggio a quello di civile abitazione;
3. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 21 L. 1976 n. 319, perché in presenza dell'autorizzazione l'inosservanza dei limiti di accettabilità è punita con sanzione amministrativa, in quanto gli stessi limiti sono stabiliti dalla L. Reg. cit., che si pone come speciale rispetto a quella statale;
4. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 28 D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, che assimila alle acque reflue domestiche definite dall'art. 2 C. 1 lett. g) quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti.
Preliminarmente si deve rilevare che l'art. 63 D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152 ha abrogato la L. 10 maggio 1976 n. 319, compresa la norma incriminatrice dell'art. 21 c. 3 che ha dato luogo all'imputazione contestata.
Le nuova disciplina, dettata dal D.L.vo 1999/152 cit., all'art. 59 c. 5 prevede come reato lo scarico di acque reflue industriali o l'immissione occasionale che superi i valori-limite indicati nella tab. 3 dell'all. 5 in relazione alle sostanze indicate nella tab. 5, nell'elenco della quale non figurano i tensioattivi, la cui presenza nello scarico ha dato luogo all'incriminazione del ricorrente. Pertanto il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato e la sentenza impugnata dev'essere, quindi, annullata senza rinvio con la formula corrispondente.
P.Q.M.
La Corte Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2000