Sentenza 15 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/03/2001, n. 3772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3772 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0377 2/0 1 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 934/99 Consigliere Cron.7977 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Rep.1273 Dott. Alfredo MENSITIERI i Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Ud. 05/12/00 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.. IL SOLE 24 ORE SEN TENZA 3000 per diritti L. 16 MAR. 2001 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE TELECOM ITALIA SPA, già Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni (SIP) Ain persona 3000 CANCELLERIA del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio 00662870 dell'avvocato GIOVAMBATTISTA, che la difende, SGROMO speciale Dr. Misurale Maurizio, rep per procura . n.134209, del 21/10/98, in Roma;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva contro dal Sig. A ER per diritti L2 000+6 FORMICA OLGA, FERRARO ANGELO, elettivamente MAG 2001 domiciliati in ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio2000 1 Anima IL CANCELLIERE 1 2006 dell'avvocato FIAMMERI FIAMMETTA, che li difende, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - controricorrenti dai Sig. R per diritty loan. avversO la sentenza n. 457/97 del Tribunale di RIETI, 1-7-MOG-2001- depositata il 18/12/97; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
+ udito l'Avvocato SGROMO BA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del CANCELLERIA ricorso;
udito 1'Avvocato FIAMMERI Fiammetta, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. N. 934/99 Oggetto: Possesso-azioni a difesa del possesso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata in data 18-12-1997 il tribunale di Rieti, pronunciando sull'appello proposto da LO RR e LG OR nei confronti della SIP s.p.a., ora Telecom s.p.a., in totale riforma della sentenza del pretore della stessa città in data 1-19/6/1993, ha così deciso: "reintegra il RR e la OR nel possesso della superficie di terreno dei posti macchina contrassegnati con i nn.1 e 2 a confine con area di manovra e muro di contenimento di cui all'atto di compravendita notaio Bartoli, rep.50133 del 4-7- 1990, e, per l'effetto, ordina alla SIP, ora Telecom, di eliminare i due armadi ripartitori di linea, la cameretta interrata per giunzione dei cavi ed il palo in legno per linea telefonica da essa installati nella superficie in questione, e di ripristinare il preesistente stato dei luoghi". Segue condanna dell'appellata alle spese. è pervenuto a siffatta Il giudice di appello in quanto ha ritenuto provati, decisione, 2 contrariamente al giudizio espresso al riguardo dal pretore, sia il fatto del possesso, da parte degli appellanti, delle superfici di suolo antistanti il fabbricato condominiale (posti macchina), sulle quali essi, come, del resto, gli altri condòmini, parcheggiavano abitualmente le rispettive autovetture, sia la consapevolezza che non potevano non avere, in quanto ne erano stati informati, i responsabili della SIP che l'area sulla quale si andavano a costruire le opere fosse di proprietà di privati e da questi posseduta e che l'esecuzione delle stesse avrebbe privato i possessori di parte di tale superficie. Da ciò discende, quindi, per il tribunale, che la SIP ha agito con la consapevolezza di esercitare un atto di spoglio, a nulla rilevando, poi, il provvedimento, intervenuto, peraltro, successivamente all'introduzione del giudizio, di autorizzazione prefettizia a mantenere la servitù in questione, stante la natura esclusivamente petitoria dei suoi effetti. Ricorre per la cassazione della sentenza la Telecom Italia s.p.a., già Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni (S.I.P.)p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo 3 quattro motivi di gravame;
resistono con controricorso RR LO e OR LG. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 1140, 1168 e 1170 C.C., per avere, il possessoria tribunale, accordato la tutela resistenti, richiesta dagli appellanti, odierni nonostante che non fosse emersa alcuna prova né del loro possesso delle aree in questione né del preteso ese cizio dello stesso а mezzo del parcheggio delle autovetture, e men che meno della sussistenza, in саро ai responsabili della SIP, della consapevolezza di compiere un atto di spoglio dell'altrui possesso, posto che le opere furono eseguite previa autorizzazione da parte vuoi dei responsabili della società che aveva realizzato il comprensorio vuoi del Consorzio che ne curava la gestione, e previo approfondito esame, altresì, della situazione dei luoghi. La ricorrente rileva, poi, con riguardo all'azione 4 di manutenzione, che la stessa non poteva essere introdotta, essendo durato il presunto possesso vantato dagli appellanti per un periodo inferio#re ad un anno. 2) Omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art.360 c.p.c., in relazione agli artt. 1168 e 1170 c.C., con riferimento all'omesso esame della documentazione prodotta dalla SIP, per dimostrare la mancanza dell'elemento soggettivo, l'azione di reintegra che per quella disia per manutenzione. 3) Violazione e falsa pplicazione di norme di diritto ex art.360 n. 3 c.p.c, in relazione agli artt.244 e segg.c.p.c., per l'ammissione e l'espletamento di nuove prove testimoniali dinanzi al giudice di appello (?), dopo l'assunzione di quelle già dedotte ed assunte (davanti al pretore?), in violazione del principio dell'unicità della prova. 4) Omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art.360 n. 5, in relazione al così detto "errore revocatorio" ed laall'art. 100 c.p.c. Con il motivo in esame ricorrente si duole che il tribunale ha omesso di 5 motivare sul fatto, prospettato dall'appellata, che, con l'intervenuto decreto prefettizio di imposizione della servitù telefonica proprio sulla superficie interessata dalle opere realizzate dalla SIP, era venuta meno la legittimatio ad causam degli appellanti, per essere venuto meno il loro interesse alla reintegra del possesso. Evidenzia, infine, con lo stesso motivo "l'insussistenza del così detto errore revocatorio> eccepito dalla difesa di RR e OR, argomento, comunque, che non ha in alcun modo interessato il giudice di appello, dal momento che la documentazione prodotta, in particolare il certificato della Conservatoria dei RR.II., evidenzia in capo agli appellanti la proprietà esclusivamente dell'appartamento (particella 459 sub 48) e del terreno. Il decreto prefettizio è talmente chiaro che non contiene alcun errore, insistendo la servitù telefonica soltanto sul terreno la cui propietà non è esclusiva dei testualmente Khr Sigg. RR e OR" così nell'ultima parte del motivo). 6 La sentenza impugnata non merita le censure che ad essa sono state rivolte dalla ricorrente. Con i primi due motivi del ricorso che si prestano ad essere esaminati congiuntamente viene dalla Telecom contestata, innanzitutto, la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'azione possessoria, non essendo stata fornita, а suo dire, la prova né del presunto possesso vantato dagli odierni resistenti sulle aree di parcheggio di cui si discute né della consapevolezza, in capo ai responsabili della SIP (ora Telecom), dello "spoglio" che con le opere che si andavano ad eseguire su dette aree si commetteva. Ora, tali censure non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, in quanto attengono chiaramente all'esame delle risultanze processuali ed all'apprezzamento delle stesse da parte del tribunale, che, siccome compiuti diligentemente e Aly corretti criteri logici, con specifico con riferimento proprio а quegli elementi la cui sussistenza è stata negata dalla ricorrente idest: il fatto del possesso, da parte degli attuali resistenti, sulle aree in questione, esercitato abitualmente e sistematicamente con il parcheggio delle autovetture, e l'animus spoliandi, presente nel personale della SIP e desunto dal giudice di merito, sia dalla circostanza che i responsabili della stessa erano stati informati che l'area sulla quale si andavano a realizzare le opere apparteneva ai singoli proprietari delle unità immobiliari dello stabile, sia dagli omessi accertamenti, che avrebbero dovuto compiere quei responsabili, circa la reale situazione dell'area de qua ed i soggetti che ne erano possessori -, non possono essere qui ripetuti. Si è, in altri termini, in presenza di una con la quale il tribunale, dopo aver motivazione, dato debito conto della ricorrenza di quei presupposti cui si è accennato prima, ha fatto, con la decisone qui impugnata, corretta interpretazione ed applicazione della legge, uniformandosi, tra l'altro, a principi e criteri più volte enunciati da questa Suprema Corte in materia di tutela possessoria( Cass.n.13101/97; n. 6583/88;n.1132/85). I primi due motivi del ricorso vanno, pertanto, rigettati, risultando infondata anche la censura relativa alla pretesa improponibilità dell'azione di manutenzione del possesso ex art.1170 c.c., per 8 asserita mancanza del requisito dell'ultrannalità dello stesso, atteso che, essendo stata alternativamente esercitata dagli odierni resistenti l'azione di reintegrazione di cui all'art.1168 C.C., che non è subordinata alla presenza di tale requisito, ed essendo stata accolta, comunque, la domanda in relazione al denunciato "spoglio", ne consegue che è irrilevante ed ininfluente la circostanza della durata del possesso, prevista soltanto per l'esercizio (art.1170, secondodell'azione di manutenzione comma, c.p.c.). Il terzo motivo del ricorso è, per un verso, inammissibile, relativamente alla doglianza circa l'asserito espletamento di prova per testi in grado di appello, che, invece, non risulta esservi stato, e, per altro verso, infondato, con riguardo alla denuncia se mal non si comprende - di omessa pronuncia del tribunale in ordine ad eccezione di inammissibilità di prove richieste dai RR, posto che il giudice di appello ha esaminato e valutato soltanto le prove ammesse ed assunte dal pretore, per cui nessuna pronuncia avrebbe dovuto emettere sul punto. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente 9 ripropone una questione quella del venir meno della legittimatio ad causam dei resistenti, in conseguenza del decreto prefettizio di imposizione della servitù telefonica sulla superficie interessata dalle opere di cui si discute che il tribunale ha ritenuto infondata, in quanto, come ha esattamente osservato, il predetto provvedimento, 60000 intervenuto successivamente all'introduzione del 310000 giudizio possessorio, può spiegare i suoi effetti eventualmente in sede petitoria, ma non può elidere gli effetti della tutela concessa dal giudice per il perpetrato "spoglio". Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato, alle con conseguente condanna della ricorrente spese. . P
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in lire 267000, oltre a lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Olindo Schettino) (Dr.Mario Spadone) 化 MCR, 2001 IL CANCELLIERE C1 T C Valexia Neri E IR 15 N A C AN C 10 11 IL