CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25160 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NAPOLI NORD avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 9/9/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il ikribunale di S. Maria Capua Vetere, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse., tdi DI CO, annullava il decreto del Gip del Tribunale di Napoli Nord che, in data 19/7/2022, aveva disposto ai sensi dell'art. 640 quater cod.pen. il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata nei limiti della somma di euro 5.023,00. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25160 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 07/03/2023 In particolare, il collegio cautelare riteneva insussistente il fumus dell'ipotizzato reato ex art. 640, comma 2, cod.pen. in relazione alla ipotizzata illecita percezione da parte dell'indagato di somme di danaro per integrazione oraria quale lavoratore socialmente utile operante presso il Comune di Casal di Principe. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord, deducendo: 2.1 la illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata per aver omesso di considerare alcuni fondamentali elementi indiziari confluiti nel fascicolo procedimentale. In particolare, secondo il P.m. impugnante il collegio cautelare ha trascurato le plurime note indirizzate ai responsabili di area, sindaco e giunta comunale dal Segretario Generale con invito a rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, destinatari che, a distanza di due anni, non provvedevano a porre rimedio alle criticità segnalate nella gestione dei LL.SS.UU. proseguendo nelle condotte intese ad avvantaggiare i dipendenti infedeli e tentando, altresì, di coprire le condotte illecite risultanti dai primi accertamenti di P.g. L'ordinanza impugnata ha omesso di considerare la massiva cancellazione dei dati dai data-base del Comune e non ha considerato che la confusione e l'approssimazione esistente nell'ente costituiva una strategia di comodo adottata dai dirigenti per precostituirsi un alibi in caso di indagini amministrative, contabili e penali, come emerge dall'analisi delle chat scaricate dal cellulare di Pignata Enrico, responsabile del Settore Personale e Finanziario del Comune. Il Tribunale ha ritenuto in maniera illogica ed apodittica che le omissioni dei preposti ai controlli fossero meramente colpose e non espressione di una strategia mistificatrice intesa a celare le condotte illecite, consistite nell'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'integrazione oraria mediante semplici comunicazioni, talora anche orali, in luogo della preventiva adozione di delibere di giunta con predeterminazione degli obiettivi da raggiungere ed individuazione della somme messe a disposizione a tal fine. Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata ha fornito un'interpretazione illogica del compendio indiziario che risulta incongruamente svilito e con riguardo al DI ha omesso di considerare che il medesimo ha alterato la data del proprio collocamento a riposo e ha continuato a percepire l'integrazione oraria fino al mese di gennaio 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Infatti, a norma dell'art. 325, comma 1, cod.proc.pen., contro le ordinanze emesse in sede di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità con orientamento del tutto unanime e consolidato 2 o-, ritiene che nella nozione di violazione di legge si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o dei tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Rv. 269296-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656-01). 1.1 II P.m. ricorrente deduce esclusivamente il difetto e l'illogicità della motivazione, censurando la svalutazione della prospettazione accusatoria e degli elementi offerti a sostegno della domanda cautelare, profili che esulano dal sindacato di legittimità demandato alla Corte adita in materia di cautela reale, tenuto conto dell'effettività e congruità della trama giustificativa dell'ordinanza impugnata. A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 7/3/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il ikribunale di S. Maria Capua Vetere, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse., tdi DI CO, annullava il decreto del Gip del Tribunale di Napoli Nord che, in data 19/7/2022, aveva disposto ai sensi dell'art. 640 quater cod.pen. il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata nei limiti della somma di euro 5.023,00. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25160 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 07/03/2023 In particolare, il collegio cautelare riteneva insussistente il fumus dell'ipotizzato reato ex art. 640, comma 2, cod.pen. in relazione alla ipotizzata illecita percezione da parte dell'indagato di somme di danaro per integrazione oraria quale lavoratore socialmente utile operante presso il Comune di Casal di Principe. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord, deducendo: 2.1 la illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata per aver omesso di considerare alcuni fondamentali elementi indiziari confluiti nel fascicolo procedimentale. In particolare, secondo il P.m. impugnante il collegio cautelare ha trascurato le plurime note indirizzate ai responsabili di area, sindaco e giunta comunale dal Segretario Generale con invito a rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, destinatari che, a distanza di due anni, non provvedevano a porre rimedio alle criticità segnalate nella gestione dei LL.SS.UU. proseguendo nelle condotte intese ad avvantaggiare i dipendenti infedeli e tentando, altresì, di coprire le condotte illecite risultanti dai primi accertamenti di P.g. L'ordinanza impugnata ha omesso di considerare la massiva cancellazione dei dati dai data-base del Comune e non ha considerato che la confusione e l'approssimazione esistente nell'ente costituiva una strategia di comodo adottata dai dirigenti per precostituirsi un alibi in caso di indagini amministrative, contabili e penali, come emerge dall'analisi delle chat scaricate dal cellulare di Pignata Enrico, responsabile del Settore Personale e Finanziario del Comune. Il Tribunale ha ritenuto in maniera illogica ed apodittica che le omissioni dei preposti ai controlli fossero meramente colpose e non espressione di una strategia mistificatrice intesa a celare le condotte illecite, consistite nell'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'integrazione oraria mediante semplici comunicazioni, talora anche orali, in luogo della preventiva adozione di delibere di giunta con predeterminazione degli obiettivi da raggiungere ed individuazione della somme messe a disposizione a tal fine. Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata ha fornito un'interpretazione illogica del compendio indiziario che risulta incongruamente svilito e con riguardo al DI ha omesso di considerare che il medesimo ha alterato la data del proprio collocamento a riposo e ha continuato a percepire l'integrazione oraria fino al mese di gennaio 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Infatti, a norma dell'art. 325, comma 1, cod.proc.pen., contro le ordinanze emesse in sede di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità con orientamento del tutto unanime e consolidato 2 o-, ritiene che nella nozione di violazione di legge si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o dei tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Rv. 269296-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656-01). 1.1 II P.m. ricorrente deduce esclusivamente il difetto e l'illogicità della motivazione, censurando la svalutazione della prospettazione accusatoria e degli elementi offerti a sostegno della domanda cautelare, profili che esulano dal sindacato di legittimità demandato alla Corte adita in materia di cautela reale, tenuto conto dell'effettività e congruità della trama giustificativa dell'ordinanza impugnata. A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 7/3/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente