Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
In virtù del principio "tempus regit actum", secondo cui la validità degli atti è regolata dalla legge in vigore al tempo della loro formazione, il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena legittimamente emesso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. non può essere revocato per effetto del sopravvenire della legge 6 febbraio 2006, n. 38, che ha incluso i delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-quater nel catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali la sospensione non può più essere disposta.
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- 1. 4-bis ord. penit., reati contro p.a. e tempus regit actumhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., sez. I, ud. 20 settembre 2019, dep. 28 novembre 2019, n. 48499, Pres. Rocchi, Rel. Cairo 1. Secondo la sentenza in commento, l'estensione del regime ostativo di cui all'art. 4-bis ord. penit. ai reati contro la p.a., realizzata dalla l. n. 3/2019, non interessa i procedimenti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, era già stato emesso l'ordine di carcerazione e il relativo decreto di sospensione. Nello specifico, la Prima Sezione della Cassazione afferma che, in base al principio tempus regit actum, è illegittima la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena che era stata legittimamente disposta dal pubblico ministero a seguito …
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Cass., sez. I, ud. 20 settembre 2019, dep. 28 novembre 2019, n. 48499, Pres. Rocchi, Rel. Cairo Cass. 48499/2019 1. Secondo la sentenza in commento, l'estensione del regime ostativo di cui all'art. 4-bis ord. penit. ai reati contro la p.a., realizzata dalla l. n. 3/2019, non interessa i procedimenti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, era già stato emesso l'ordine di carcerazione e il relativo decreto di sospensione. Nello specifico, la Prima Sezione della Cassazione afferma che, in base al principio tempus regit actum, è illegittima la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena che era stata legittimamente disposta dal pubblico …
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Cass., sez. I, ud. 20 settembre 2019, dep. 28 novembre 2019, n. 48499, Pres. Rocchi, Rel. Cairo Cass. 48499/2019 1. Secondo la sentenza in commento, l'estensione del regime ostativo di cui all'art. 4-bis ord. penit. ai reati contro la p.a., realizzata dalla l. n. 3/2019, non interessa i procedimenti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, era già stato emesso l'ordine di carcerazione e il relativo decreto di sospensione. Nello specifico, la Prima Sezione della Cassazione afferma che, in base al principio tempus regit actum, è illegittima la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena che era stata legittimamente disposta dal pubblico …
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Cass., sez. I, ud. 20 settembre 2019, dep. 28 novembre 2019, n. 48499, Pres. Rocchi, Rel. Cairo 1. Secondo la sentenza in commento, l'estensione del regime ostativo di cui all'art. 4-bis ord. penit. ai reati contro la p.a., realizzata dalla l. n. 3/2019, non interessa i procedimenti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, era già stato emesso l'ordine di carcerazione e il relativo decreto di sospensione. Nello specifico, la Prima Sezione della Cassazione afferma che, in base al principio tempus regit actum, è illegittima la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena che era stata legittimamente disposta dal pubblico ministero a seguito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2010, n. 24831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24831 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento