Sentenza 3 aprile 2003
Commentario • 1
- 1. ACQUE: Impianti di autolavaggio inquinamento per sversamento a suolo.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
1° massima ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Impianti di autolavaggio – Natura di insediamenti produttivi – Qualità inquinante delle acque – Sversamento sul suolo – Acque reflue industriali – Configurabilità del reato – Artt. 74, 133, 137, 256, c.1, d.lgs. n. 152/2006 – GIURISPRUDENZA. Gli impianti di autolavaggio, hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da vetture usurate (così Sez. 3, n. 5143 del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5143 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA DI CASSAZIONE LA CORT ÉZI E SI CONT05 143/0 3 Oggetto recasterpiece del Composta dagli Ill.mi Sig ri gia servo di scalitzi dim Presidence Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 4751/ Сгод.1146 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Rep. 1412 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud.13/11/02 Dott. Cario CIOFFI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI EP, elettivamente domiciliato in ROMA CSO ---- TRIESTE 142, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DI CIOMMO, difeso dagli avvocati CARMINE NATALE, LUIGI LOMIO, giusta delega in atti;
ее - ricorrente в contro и Ч ZE AU, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA VERBANO 8, presso lo studio dell'avvocato CARLO AU, dall'avvocato NICOLA CAPUTO, giusta delega indifeso atti;
- controricorrente 2002 - 1468 avver's0 la sentenza n. 7/99 del Tribunale di MELFI, -1- depositata il 11/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso. 2 7 7 ich r -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I l Tribunale di Melfi, decidendo sull'appel o proposto da UR CO avverso ia sentenza del pretore del luogo, presso la sezione distaccata di Verona, con la quale era stala accolta la domanda di manutenzione del possesso delle serviti di scolo di passaggio, proposta condi acque piovane e ricorso in data 25 maggio 1992 da SE Madic, CON sentenza Teaa in data gennaio 1999, im parziale accoglimento del gravame ha rigettato la gomanda con riferimento aila servizi di scolo di acque piovane od ha compensato integralmente tra le parti le sposo del doppio grado del giudizio. Per la cassezione di tale sentenza ha proposto ricorso il Madio, affidandosi a tre molivi. Resiste con controricorso lo Reccola. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso inanmissibile per violazione ит dell'art. 366, cc.l, n. 3°, cod. proc. civ., poiché в іп esso manca l'esposizione dei fatti di CAUSA, и che, sia pur sommaria, come chiesto dalla citata ч norma, Bia idonez ad evidenziare il concreto completo oggetto delle domande iT Lecoċe delle eccezioni rispettivamente proposte dalle parti c le ragioni posto a fondamento delle stesso nonché i contenuto delle decisioni di primo e secondo grado con le rispettive motivazioni. Nella specie l'esposizione dei falli si traduce in un dato meramente formale, limitandosi, essa, ad ina indicazione molto generica dell'oggetto della domanda (peraltro, vi si parla di azione di manutenzione del possesso del fondo, mentre si trattava di possesso deile servicỳ di scolo di passaggio), con la conseguenza che essa non risulta I donea a soddisfare il precetto di logge, finalizzato a consentire al giudice di legittimità di cogliere, calla scla lettura de.l ricorso e senza, quindi, la necessità di consultare gli atti della fase di mer lo, i dati necessari 30 una decisione che tenga conto dei termini effcltivi del dibattito processuale de concreto evolversi delle vicende dolla controversia. Peraltro, La rilevala lacuna non può, nel Cd80 т in esame, essere colmala dall'esame dei motivi, che е si articolano in censure che presuppongone ев la р conosce]** della motivazione data dal gindice di Ч appello. Secondo l'ordinario criterio, il corrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e cordanna 11 ricorrente а rimborsare al contrericorrente le spese del presente giudizic, che liquida in complessive euro1572 30-, di cui euro 1500,00 per onorari. Così deciso in Roma, addi 13 Toverbre 2002, nella camera di consiglio della Sezione Civile. He Curlectio глут Me ac tive Avasoletern DEPOSITATA IN CANCELLENÍA IL CANCELLIERE ±3 APR-2009 AR Di NU Oggi, AR D , > IL CANCELLIERE AR Di NU бы облеа: 70 1 5