Sentenza 9 maggio 2001
Massime • 1
In caso di richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice deve tenere conto anche della condotta del ricorrente successiva all'esecuzione del provvedimento restrittivo e, pur nel rispetto del diritto di costui a non rendere dichiarazioni, può legittimamente ritenere che la circostanza di non avere il ricorrente risposto in sede di interrogatorio e non fornito spiegazioni su circostanze obiettivamente indizianti abbia contribuito alla formazione del quadro indiziario che ha indotto i giudici della libertà all'applicazione e alla protrazione della custodia (Fattispecie in cui, nell'ambito di un più ampio quadro di collegamenti con le persone arrestate a seguito di rapina, il ricorrente non aveva fornito spiegazioni circa il contenuto, correttamente ritenuto significativo dai giudici di merito, di una conversazione intercettata poco dopo la commissione del fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2001, n. 22986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22986 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Presidente - del 09/05/2001
1. Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MAZZA FABIO - Consigliere - N. 2154
3. Dott. TATOZZI AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - N. 039875/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AM AN N. IL 23/10/1969
2) MINISTERO DEL TESORO N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 13/05/1999 CORTE APPELLO di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte osserva
AM AN ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 13 maggio 1999 della Corte d'Appello di Venezia che ha rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, dal 1^ febbraio 1995 al 30 settembre 1997, per i reati di rapina aggravata, porto e detenzione illegale di armi e ricettazione commessi in concorso con altre persone;
reati dai quali era stato assolto, dopo essere stato condannato in primo grado, dalla medesima Corte.
Premesso che, dalla carcerazione subita, andavano detratti anni uno, mesi quattro e giorni cinque da espiare ad altro titolo la Corte ha ritenuto che l'indennizzo richiesto non fosse dovuto in quanto il ricorrente aveva dato luogo, con dolo o colpa grave, all'emissione del provvedimento cautelare nei suoi confronti e alla permanenza della custodia cautelare.
Deduce il ricorrente violazione di legge perché la Corte d'appello di Venezia avrebbe utilizzato, per escludere il diritto alla riparazione, elementi ritenuti insussistenti o irrilevanti dai giudici che l'avevano assolto nel processo principale, nel quale era stato sottoposto a custodia cautelare, ed inoltre perché i giudici di merito avrebbero tratto, dall'esercizio del suo diritto al silenzio, argomenti a sostegno dell'esistenza di un suo comportamento gravemente colposo.
Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato in conformità delle richieste del Procuratore generale. L'ordinanza impugnata ha ritenuto di ravvisare la colpa grave del ricorrente nelle seguenti condotte: 1) il ricorrente frequentava abitualmente, nel periodo in cui fu commessa la rapina per la quale gli fu applicata la custodia cautelare, OR VA e CO CO, autori della rapina attribuita anche a AM, deceduti in un conflitto a fuoco con i Carabinieri avvenuto subito dopo la rapina;
2) la sera stessa del giorno in cui fu commessa la rapina AM telefonò a casa sua e, parlando con il padre, chiese se fossero venuti in casa i Carabinieri;
3) nella medesima telefonata fece intendere che non disponeva più di un mezzo di trasporto. Orbene non rientra nei compiti del giudice di legittimità accertare se gli elementi individuati dal giudice di merito come gravemente colposi, ai fini del riconoscimento all'equo indennizzo, abbiano effettivamente queste caratteristiche ma soltanto di verificare se il procedimento argomentativo, seguito nella sentenza impugnata, sia corretto ed esente da vizi motivazionali o da caratteristiche che ne evidenzino la manifesta illogicità.
Nel caso in esame gli elementi accertati dal giudice di merito sono astrattamente idonei a fondare il giudizio di grave imprudenza e negligenza formulato nella sentenza impugnata che ha fornito una convincente spiegazione della sua valutazione con il riferimento, in particolare, al contenuto della conversazione intercettata che, nel contesto descritto, appariva gravemente compromettente soprattutto per la richiesta relativa al possibile intervento dei Carabinieri. Infatti questa richiesta formulata al padre se era inidonea (così almeno è stato definitivamente ritenuto dal giudice d'appello del processo principale) a dimostrare la partecipazione di AM alla rapina conclusasi tragicamente era certamente di contenuto tale - secondo l'incensurabile e non illogica valutazione contenuta nella sentenza impugnata - da far fondatamente sospettare, proprio per i rapporti di assidua frequentazione con gli altri due autori della rapina (tutti e tre erano sottoposti ad intercettazioni telefoniche perché sospettati di trafficare sostanze stupefacenti), che il ricorrente fosse coinvolto nel grave fatto criminoso. E comunque era idoneo, il contenuto della riportata conversazione, a far sospettare il coinvolgimento di AM in fatti illegali che giustificavano un controllo dei Carabinieri. Valutazione rafforzata dalla comunicazione del venir meno della disponibilità del mezzo di trasporto senza l'indicazione delle ragioni di questa indisponibilità. Insomma non si tratta di un quadro indiziario oggettivamente equivoco diversamente valutato dai giudici dei due gradi del processo di merito ma di una situazione in cui proprio i comportamenti del ricorrente hanno contribuito a creare quella falsa apparenza indiziaria che ha indotto i giudici della libertà all'applicazione e alla perdurante permanenza della libertà personale. In questo quadro, incensurabilmente accertato dal giudice di merito, superfluo appare il riferimento al legittimo comportamento processuale dell'imputato nel procedimento conclusosi con la sua assoluzione.
Ma va comunque sottolineato come, fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato, qualora egli soltanto sia in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio in quanto tale, ma il mancato esercizio di una facoltà (difensiva), quanto meno di allegazione di fatti favorevoli, se non può essere posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare.
In questo caso, infatti, non si tratta di sanzionare l'esercizio di un diritto fondamentale della persona quale quello al silenzio ma di attribuire rilevanza al mancato esercizio di un diritto o facoltà che, anche nel processo sulla responsabilità, acquista rilievo (si pensi al comportamento omissivo consistito nella mancata indicazione di un alibi da parte di persona nei cui confronti esista un quadro indiziario caratterizzato dai requisiti previsti dall'art. 192, comma 20, c.p.p.). Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001