Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA02250/0 1 NO E DEL OP 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 1510/98 Consigliere Cron. 4727 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS -Consigliere Ud.27/10/00 Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 684 SENTENZA IL SOLE 24 ORE per diritti L. 600 dal Sig.. sul ricorso proposto da: - #16 FEB 2001 domiciliato in ROMA, NOVELLO FILIPPO, elettivamente IL CANCELLIERE presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CANCELLERIA TOMASELLI ANGELO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso 2000 FABIANIrappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, giusta delega in atti;
4478 -1- - controricorrente la sentenza n. 410/97 del Tribunale di avverso CALTAGIRONE, depositata il 25/10/97 R.G.N. 359/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo motivo. -2- th r SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PO NO in data 30 ottobre 1992 , presentava domanda in via amministrativa all'INPS al fine di ottenere gli assegni familiari per i nipoti minorenni a carico MA, PO e NA UA. L'Istituto non provvedeva entro i 120 giorni. In data 28 maggio 1996 il NO conveniva in giudizio 1'INPS chiedendone la condanna al pagamento degli assegni familiari già richiesti in via amministrativa. Con sentenza in data 14 aprile 1997 il RE di ON rigettava la domanda. Con sentenza in data 23-25 ottobre 1997 il Tribunale di ON rigettava l'appello proposto dal NO e lo condannava alle spese del giudizio di gravame. Il Tribunale osservava che il NO in data 30 ottobre 1992 aveva avanzato all'INPS domanda per ottenere gli assegni familiarie poiché l'INPS non aveva provveduto, si era giorni, everificato nei successivi 120 precisamente in data 27 febbraio 1993, il silenzio. rifiuto. Epperciò correttamente il RE aveva 14 dichiarato la decadenza ai sensi dell'art. 47 3 d.p.r. n. 639 del 1970, essendo stata proposta la domanda giudiziaria in data 28 maggio 1996 e cioè dopo un anno e 120 giorni dal silenzio rifiuto e تھے gli ulteriori 180 giorni previsti dall'art. 443 l'esaurimento del procedimentoc.p.c. per amministrativo. L'assicurato propone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il NO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 30 aprile 1970 n.639 come modificato 438 M. dall'art. 4 d.l. 19 settembre 1992 CH, il tutto con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. In particolare, rileva che secondo il Tribunale il procedimento amministrativo si sarebbe concluso il 26 agosto 1993 con la formazione del silenzio- rifiuto, con la conseguenza che l'azione giudiziaria sarebbe stata esercitata oltre l'anno previsto dall'art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n.639 a pena di decadenza. Osserva il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'azione per il conseguimento degli assegni familiari deve essere, th 4 a pena di decadenza, proposta entro il termine di un anno decorrente alternativamente o dalla data in cui il comitato provinciale dell'INPS comunica all'interessato la propria decisione sul ricorso amministrativo o dalla data di scadenza dei termini del procedimento prescritti per l'esaurimento amministrativo. Nella specie, tuttavia, l'esaurimento della procedura amministrativa si sarebbe verificata, secondo il ricorrente, il 18 marzo 1997 e cioè nel momento in cui 1'INPS aveva comunicato, dopo la proposizione dell'azione giudiziaria, che il ricorso amministrativo era stato definitivamente respinto dal Comitato Provinciale. Il Tribunale, invece, aveva ritenuto che per determinar il termine iniziale del periodo di decadenza occorresse procedere alla sommatoria dei termini di diversa natura, dilatori e perentori, previsti per la decisione dei ricorsi amministrativi da parte dei competenti organi o per impugnare la decisione amministrativa davanti all'autorità giudiziaria. Peraltro, il Tribunale aveva ritenuto, conclude il ricorrente, che l'assicurato dovesse proporre 5 Ц l'azione giudiziaria ai sensi dell'art 443 c.p.c., trascorsi altri 180 giorni dopo il silenzio-rifiuto e comunque entro il termine di un anno dal 26 agosto 1993, facendo confusione tra termini ordinatori e termini di decadenza senza considerare che la domanda amministrativa era stata rigetta bil 31 luglio 1995 e che il ricorso giurisdizionale era stato presentato entro un anno dalla prevista decadenza in riferimento alla data di rigetto definitivo del ricorso amministrativo. Con il secondo motivo il NO si duole della condanna alle spese del giudizio disposta dal Tribunale di ON in violazione dell'art. 152 dling att.C.P.C._ Il primo motivo è fondato. L'art. 47 del dpr. 30 aprile 1970 n.639, come modificato dall'art. 4 del d.1. 19 settembre 1992 n. 438, così testualmente recita: "Esauriti i ricorsi in via amministrativi, può essere proposta l'azione giudiziaria ai sensi degli artt. 459 e seguenti (ora 409 e seguenti) del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della 6 decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto 0 dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data di reiezione della domanda di prestazione, decorrono, a favore del ricorrente о dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto ad indicare, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbano essere presentati ed in quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti e l'esperimento dell'azione i termini per giudiziaria." 7 Come viene ad evincersi dalla norma sopra testualmente trascritta, il termine di un anno previsto a pena di decadenza sostanziale dal terzo comma dell'art. 47 citato in riferimento agli assegni familiari (essendo questo annoverabili tra le prestazioni attribuite alla gestione dell'INPS prevista dall'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n.88) per l'esercizio dell'azione giudiziaria viene computato con lo stesso metodo indicato dal primo comma per i trattamenti pensionistici e cioè mediante un sistema di calcolo che ha come data di riferimento quella certa di presentazione in via amministrativa della richiesta di prestazione e come data di determinazione quella, variabile, desumibile in via alternativa da una delle tre ipotesi indicate dal primo comma della sopra trascritta norma. E' evidente che ove 1'INPS eccepisca la decadenza, in base al generale principio di cui all'art. 2697 C.C. ne deve ' dimostrare la fondatezza in riferimento alle tre ipotesi di cui al primo comma della sopra trascritta norma, tenendo presente che il termine sopra detto può dirsi maturato soltanto se spirato sulla base del computo indicato seguendo i criteri previsti da dette tre ipotesi., atteso che 8 Hy l'alternatività della previsione non può risolversi in un danno per il titolare del diritto,se ciò non è previsto esplicitamente dalla norma. Nella specie il NO aveva adempiuto all'onere di allegare il fatto impeditivo dell'eccepita decadenza indicando l'ipotesi a lui più favorevole secondo la quale (data di comunicazione della decisione del ricorso in via amministrativa in via definitiva) l'eccepito termine di decadenza non si sarebbe verificato. Pertanto, ove il Tribunale avesse ritenuto non dimostrato attraverso gli atti del processo il fatto allegato dal NO, e avesse ritenuto maturato il detto termine anche sulla base delle altre due ipotesi, avrebbe potuto correttamente dichiarare la decadenza. Avendo, invece, trascurato tale accertamento così violando il citato art. 47, non correttamente ha dichiarato la decadenza. Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Catania, la quale si uniformerà al seguente principio. "Ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 9 30 aprile 1970 n. 639 come modificato dall'art. 4 del d.l., convertito, 19 settembre 1992 p.438 la decadenza di un anno per la proposizione in via giudiziaria della domanda diretta a ottenere gli assegni familiari si matura soltanto se tale termine può considerarsi spirato seguendo i criteri di computo indicati da tutte e tre le ipotesi indicate dal citato art. 47. Pertanto, qualora venga allegata la non maturata decadenza secondo una delle ipotesi previste in via alternativa dall'art. 47, il giudice dovrà anche accertare, se la decadenza risulti maturata seguendo i criteri indicati dalle altre due ipotesi se essa sussista secondo il computo indicato dalla ipotesi allegata;
e, naturalmente, sulla base dell'onere della prova incombente sulle parti".
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Catania. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2000 10 My R.G. 1510/98 H ele Griecy Il Presidente: Il Cons. estensore: Metale Capiteri IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I Oggi, 16 FEB. 2001 D , O L IL COLLABORATORE 3 L 0 3 A 1 O S 5 DI CANCELLERIA B . S I E T . T A R R D T O N N O E , A C ' A * A L 3 T S L S 7 E - E O P 8 D P S - I I 1 M S I 1 N N G A E O E D S G I A E G D T A E E N L O , E T S O T E R A I T L R S I L I D E G E D O R