Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2001, n. 5642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5642 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
BBLICA ITALIANA E REGISTRAZION ISI DEL D.P.R. 26/4/1986 RE B-N. TRIBUTAR REMA DI ASSA2 + DA NOME DEL POPOLO ITALIANO 564 2 ALL น * ATAS M Oggetto ERIA Registro - S1 valutazione automatica- art. 12 1. n. 154/88 Composta dagli Ill.) igg.ri Magistrati: R.G.N. 14004/98 Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente Re. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron. 12-132 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Ud. 14/02/01 Consigliere - Dott. Aldo CECCHERINI - ha pronunciato la seguente سمعنا SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LA RI, AS LO, SPINAZZOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DEL Richiesta copia studio FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato PALMERI dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 GIOVANNI, che li difende unitamente agli avvocati "17 APR. 2001 IL CANCELLIERE BERGMANN PAOLO, TAMBORINI M. GABRIELLA, giusta delega in calce;
ricorrente -
contro
UFF. REGISTRO MILANO ATTI PRIVATI 1; - intimato 2001 avverso la sentenza n. 57/98 della Commissione 253 tributaria regionale di MILANO, depositata il 12/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letto il ricorso presentato da Di GI Marino avverso la sentenza della commissione tributaria re- gionale di Milano 26 febbraio - 12 marzo 1998, con la quale era stato accolto l'appello dell'ufficio del Re- gistro di Milano contro la decisione della commissione kar di primo grado, in materia di rettifica ai fini in.v.im e imposta di registro dell'atto registrao il 22 dicem- bre 1988;
Ritenuto che
il ricorso è stato proposto e notifi- cato nei confronti dell'ufficio del Registro di Milano, anzichè dell'Amministrazione Finanziaria presso l'Avvocatura Generale dello Stato, e che ciò comporta, secondo la costante giurisprudenza della Corte sen- tenza 13924 /99 e numerose successive), l'inammissibilità dell'impugnazione, proposta e notifi- cata nei confronti di soggetto non legittimato a stare in giudizio nel processo di cassazione ( art.11, comma primo, del r.d. n.1611 del 1933 ); Ritenuto che, non avendo il soggetto intimato 2 svolto alcuna attività processuale, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 14 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Scchiato Enrico Altieri IL CANCELLIERE C1 innocenze Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 17 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 3