CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2026, n. 20418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20418 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LU IM nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/01/2026 del TRIB. LIBERTA' di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LU IM, a mezzo dei difensori, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 08/01/2026, del Tribunale del riesame di Catania, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., con la quale è stata confermata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza applicata al medesimo in relazione ai reati di ricettazione di beni culturali di cui all’art. 518 quater cod.pen. 2. Per l’annullamento dell'impugnata ordinanza il difensore dell’indagato deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 274 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. e omessa valutazione di elementi decisivi, anche con riferimento al c.d. tempo silente, omessa valutazione delle risultanze delle investigazioni difensive. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. In data 20 aprile 2026, il difensore di fiducia del LU ha comunicato che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania ha revocato, in data Penale Sent. Sez. 3 Num. 20418 Anno 2026 Presidente: CC CA Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 13/05/2026 2 30/03/2026, la misura cautelare applicata nei confronti del ricorrente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse e ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza. Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, art. 591 comma 1 lett.a) cod.proc.pen., avendo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania revocato la misura cautelare oggetto di ricorso per cassazione. La carenza di interesse a coltivare il ricorso è causa di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. a) cod.proc.pen. e non di annullamento di una ordinanza nelle more revocata e non più efficace. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA CA CC
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LU IM, a mezzo dei difensori, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 08/01/2026, del Tribunale del riesame di Catania, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., con la quale è stata confermata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza applicata al medesimo in relazione ai reati di ricettazione di beni culturali di cui all’art. 518 quater cod.pen. 2. Per l’annullamento dell'impugnata ordinanza il difensore dell’indagato deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 274 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. e omessa valutazione di elementi decisivi, anche con riferimento al c.d. tempo silente, omessa valutazione delle risultanze delle investigazioni difensive. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. In data 20 aprile 2026, il difensore di fiducia del LU ha comunicato che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania ha revocato, in data Penale Sent. Sez. 3 Num. 20418 Anno 2026 Presidente: CC CA Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 13/05/2026 2 30/03/2026, la misura cautelare applicata nei confronti del ricorrente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse e ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza. Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, art. 591 comma 1 lett.a) cod.proc.pen., avendo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania revocato la misura cautelare oggetto di ricorso per cassazione. La carenza di interesse a coltivare il ricorso è causa di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. a) cod.proc.pen. e non di annullamento di una ordinanza nelle more revocata e non più efficace. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA CA CC