Sentenza 7 dicembre 2016
Massime • 1
Il reato di esercizio di caccia in giorni di silenzio venatorio, di cui all'art. 30, lett. f), L. n. 157 del 1992, presuppone che la condotta avvenga durante il regolare periodo di apertura, rimamendo pertanto assorbito dalla contravvenzione di cui alla lettera a) del predetto art. 30, ove commesso in periodo di caccia chiusa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2016, n. 13645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13645 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2016 |
Testo completo
Se 13645-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da Sent. n. 3734 sez. - Presidente - Silvio Amoresano UP 07/12/2016 Vito Di Nicola - Relatore - R.G.N. 28135/2016 Antonella Di Stasi Antonella Ciriello Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ES NG, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01-04-2016 del tribunale dei Terni;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Salzano che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicabilità dell'articolo 131-bis del codice penale;
udito per il ricorrente l'avvocato Roberto Spoldi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NG ES ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Terni lo ha condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di euro 2000 di ammenda per il reato previsto dagli articoli 81-110 del codice penale, 30, comma 1, lettere a), f) e h) della legge 157 del 1992 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esercitava la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura stabilita dall'articolo 18 della stessa legge, in un giorno di silenzio venatorio (martedì e venerdì), con mezzi vietati (trappola), catturando un esemplare di fauna selvatica (cinghiale). Accertato in Terni il 21 settembre 2012. va 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza 16 ricorrente solleva tre motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con essi il ricorrente lamenta innanzitutto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettere b), del codice di procedura penale) sul rilievo che egli è stato ritenuto responsabile, in continuazione, della violazione di due distinti titoli di reato del primo comma dell'articolo 30 della legge 157 del 1992), pur essendo i fatti oggetti risalenti al 21 settembre 2012 ovvero ad giorno nel quale vi era effettivamente il divieto di caccia al cinghiale e dunque risultava astrattamente configurabile il reato di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a ★ della legge 157 del 1992, tuttavia, se in tale giorno vi era il divieto generale caccia al cinghiale, tale divieto escludeva ontologicamente che in quello stesso giorno potesse sussistere anche il silenzio venatorio per la predetta tipologia di caccia. Siccome il divieto generale caccia al cinghiale, assorbe implicitamente il relativo silenzio venatorio, la loro contestazione congiunta deve ritenersi illegittima e quindi anche la condanna pronunciata sul punto (primo motivo); denuncia, poi, la contraddittorietà e la mancanza di motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale) sul rilievo che la sentenza impugnata risulta caratterizzata da un vizio di motivazione su un aspetto decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità, in quanto l'imputato è stato condannato per aver esercitato la caccia in periodo di divieto generale, in un giorno di silenzio venatorio e con mezzi vietati, catturando un esemplare di fauna selvatica e tuttavia né dall'istruttoria dibattimentale, né dalle ovviamente del provvedimento gravato emergerebbe alcuna prova e conseguente dimostrazione che il ricorrente avesse 2 effettivamente tenuto una simile condotta (secondo motivo); deduce, infine, la mancanza di motivazione su un punto decisivo per il giudizio, essendo stato condannato per fattispecie criminose per le quali risulta applicabile l'articolo 131- bis del codice penale e la difesa, nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 1 aprile 2016, ne aveva chiesto, sia pure in via subordinata il riconoscimento, senza che in motivazione vi sia alcun cenno a tale richiesta e siano state indicate le ragioni del mancato riconoscimento (terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo.
2. Il secondo motivo è inammissibile perché con esso il ricorrente solleva censure di merito, il cui esame non è consentito in sede di sindacato di legittimità. Con logica ed adeguata motivazione, priva di vizi di manifesta illogicità, il tribunale ha ritenuto la penale responsabilità dell'imputato sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria, ivi compresi i rilievi fotografici, comprovanti i fatti oggetto dell'imputazione, e sulla base delle testimonianze rese dagli ufficiali va del corpo forestale dello Stato (pagine 1, 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata), con la conseguenza che la ricostruzione operata con il motivo di ricorso, oltre a non tenere conto della ratio decidendi, introduce elementi di fatto il cui ingresso è precluso nel giudizio di legittimità.
3. Il terzo motivo è infondato perché, alla data dell'udienza dibattimentale di conclusione del processo, l'articolo 131-bis non era stato introdotto nel codice penale, non essendo ancora entrato in vigore, perché non ancora cessata la vacatio legis, il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 del 18-3-2015 ed entrato in vigore il 2 aprile 2015, cosicché il tribunale non aveva alcun onere di motivazione in proposito. La questione potrebbe tuttavia essere rilevata di ufficio dal giudice di legittimità, come è stato più volte affermato da questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593), tuttavia, in considerazione della pluralità delle violazioni commesse, unificate, come nella specie, dal vincolo della continuazione, l'applicazione della causa di non punibilità appare, in diritto, preclusa (Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015, Amodeo, Rv. 265084).
3. Il primo motivo è invece fondato. Quanto ai rapporti intercorrenti tra la fattispecie ex articolo 30, comma 1, lettera a) legge n. 157 del 1992 (caccia praticata in periodo di divieto generale) 3 e quella prevista dalla lett. f) dello stesso articolo (caccia praticata nei giorni di silenzio venatorio), deve ritenersi che, nel caso in cui il reato venatorio sia stato commesso in periodo di caccia chiusa e, quindi, di divieto generale di caccia, sussiste il reato di cui all'art. 30, lett. a) della citata legge e non quello di cui alla lett. f) dello stesso articolo, che presuppone l'esercizio della caccia in regolare periodo di apertura, nell'ambito del quale nei giorni di martedì e venerdì deve osservarsi il "silenzio venatorio". Ne consegue l'inconfigurabilità di un concorso di reati tra le due fattispecie, aventi la medesima oggettività giuridica e la prima (quella cioè di cui alla lettera a) dell'articolo 30), da sola, esaurisce completamente il contenuto antigiuridico del fatto commesso dall'agente con un'unica azione (aver esercitato la caccia in periodo di divieto generale e,quindi, di silenzio venatorio assoluto) sicché, nell'ipotesi di caccia che avvenga, come nel caso in esame, sia in periodo di silenzio venatorio, sia di divieto generale non sarà configurabile il concorso tra i due reati, ma potrà essere integrata solo la contravvenzione, di maggiore gravità, di cui alla lettera a) dell'articolo 30 legge n. 157 del 1992, che assorbe del tutto, contenendola, la contravvenzione di cui alla lettera f) dello stesso articolo. La sentenza impugnata va pertanto annullata va annullata con rinvio dovendo la pena essere rideterminata per via dell'assorbimento del reato di cui alla lettera f) dell'articolo 30 della legge n. 157 del 1992 in quello di cui alla lettera a) dello stesso articolo, con rigetto, nel resto, del ricorso.
P.Q.M.
Ritenuto assorbito il reato di cui all'articolo 30 lettera f) legge 157 del 1992 in quello di cui all'articolo 30 lettera a) medesima legge, annulla sul punto la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Terni per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 07/12/2016 Il Presidenteresident. Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Silvio Amoresano Todiricize DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 MAR 2017 CANCELLIERE Luana Mariani