Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2002, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPR00545 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO f Oggetto dorando, I coral SEZIONE SH ONDA CIVILE ri da parte di let luembro di cammistion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 8225/99 2.1480Cron. Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -179 Dott. Carlo Consigliere Rep. CIOFFI TROMBETTA - Rel. Consigliere Dott. Francesca Ud.16/05/01 Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente нод S EN TENZA sul ricorso proposto da: FT2 SS BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE GARCEA FRANCO, che lo difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ricorrente 1.55 per diritti 21 GEN. 2002 contro il IL CANCELLIERE AGENZIA SPAZIALE ITALIANA in persona del legale 55 13000 rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLERIA DEI PORTOGHESI 12, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la difende, giusta delega in atti;
DH676810 controricorrente udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato POLIZZI, per l'Avv. Gen. dello Stato, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. #T2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al presidente del Tribunale di Roma l'ing. Umberto SS, deducendo che, in forza di decreto emesso dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, aveva partecipato ai lavori di una commissione istituita per il reperimento di una sede dell'ente e che, portato a termine l'incarico, aveva invano chiesto il pagamento delle proprie spettanze, chiedeva che esse gli fossero liquidate nella somma di £. 52.910.000, ritenuta congrua, con parere espresso dal consiglio dell'ordine degli FT2 imponendone il pagamento ingegneri di Roma, all'Agenzia suddetta. Emessa l'ingiunzione, l'Agenzia Spaziale Italiana proponeva opposizione davanti al Tribunale di Roma eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario non inquadrandosi la prestazione dell'attività resa dall'ing. SS nell'ambito configurando libero professionale, ma l'esplicazione di una funzione pubblica, onoraria o straordinaria. Aggiungeva l'opponente che, per la natura del SS competeva solo rapporto all'ing. fissata, con successivo decreto del 1'indennità 28.2.91 a seguito di riserva contenuta nel decreto 3 di nomina, dal Presidente dell'Agenzia. Costituitosi l'ingegnere opposto contestava l'opposizione chiedendone il rigetto nonché la condanna dell'Agenzia Spaziale Italiana al risarcimento danni da svalutazione monetaria. Il Tribunale, con sentenza 22 aprile 1994 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando il SS al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente. Su impugnazione dell'ing. SS la corte di appello di Roma, con sentenza 12 marzo 1998 FT2 respingeva l'appello. Afferma la corte d'appello che, avendo l'ing. SS dedotto, con l'istanza di ingiunzione, il diritto а compenso derivato da un rapporto privatistico di natura professionale, correttamente tale pretesa è stata portata alla cognizione del giudice ordinario, restando una questione di merito, quella di stabilire se il rapporto fra il SS e l'Agenzia Spaziale abbia natura pubblica o privata. Pur essendo stata esclusa dal Tribunale la natura privata di tale rapporto, i caratteri pubblici evidenziati dal primo giudice per qualificarlo come tale non sono tuttavia, per la 4 corte d'appello, sufficienti a contrastare le obiezioni avversarie. Comunque, per la stessa corte, avendo il SS dedotto 1'esistenza di un incarico di natura professionale, a lui incombeva l'onere di dimostrare che le parti, nel dar vita al rapporto, avevano manifestato reciprocamente la volontà di conferire e di accettare l'incarico professionale. Una tale prova non è stata fornita, secondo la corte d'appello, in quanto dal tenore del decreto istitutivo della commissione unico elemento a 1 772 disposizione non risulta che l'Agenzia Spaziale abbia conferito un incarico di natura professionale al SS. Di contro, rientrando il reperimento della sede compiti nei confronti organizzativi degli enti pubblici, alla commissione istituita deve riconoscersi, in mancanza di diverse indicazioni, natura di organo pubblico, sia pure a carattere temporaneo, con la conseguenza che il rapporto tra i singoli membri e l'ente spaziale va ricondotto nel quadro del pubblico impiego. Comunque, sottolinea la corte d'appello, avendo l'ing. SS aderito, per fatti concludenti, alla riserva contenuta nel decreto di nomina, che " rimetteva all'ente stesso il potere di determinare l'entità del compenso, l'ing. SS non ha titolo per rivendicare i compensi nella misura prevista dalle tariffe professionali, anche ove voglia ravvisarsi un rapporto di natura privata atipica o professionale. Avverso tale sentenza, ricorre in Cassazione il SS;
resiste con controricorso l'Agenzia Spaziale Italiana. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: contraddittoria Fπ 1} l'insufficiente e decisivo della motivazione su un punto corte d'appello, pur controversia, per avere la ritenendo condivisibili i rilievi sollevati dall'ing. SS con l'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale, erroneamente affermato la natura pubblica dell'incarico facendo ricorso a quegli stessi argomenti che in precedenza, condividendo le censure del SS, aveva ritenuto non decisivi per escludere la natura di mandato professionale dell'incarico conferito;
2) l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti per avere la corte d'appello omesso di considerare 6 che l'ing. Massimo Fortini, dirigente il servizio immobiliare della Sara Ass.ni e quindi estraneo all'amministrazione pubblica, chiamato a far parte della stessa commissione, aveva ottenuto il pagamento dei suoi compensi in base alle tariffe professionali, circostanza contrastante con l'affermata natura di organo pubblico della commissione;
3) la violazione dell'art. 2230 C. civ., nonché l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la corte FR d'appello erroneamente affermato, per negare la natura privatistica del rapporto: A) che non era stata espressa dalle parti la volontà di conferire ed accettare un incarico professionale nonostante di un rapporto di naturaper l'instaurarsi privatistica la specificazione della natura dell'incarico sia superflua essendo sufficiente il conferimento dell'incarico e l'avvenuto svolgimento che, rientrando ildelle prestazioni;
B) reperimento della sede dell'ente nei compiti organizzativi degli Enti pubblici ciò confermava la natura giuspubblicistica del rapporto, nonostante con tale affermazione si pervenga a negare in linea di principio la possibilità di instaurare rapporti 7 di mandato professionale fra enti pubblici e professionisti, essendo sempre demandato a questi ultimi il compito di realizzare fini istituzionali degli enti medesimi che, viceversa, possono essere realizzati anche attraverso il conferimento di un mandato professionale. Le censure proposte non possono essere prese in esame stante la carenza d'interesse della parte ricorrente, ad impugnare la decisione in esame. Emerge, infatti, dalla sentenza resa dalla corte d'appello, confermativa della pronuncia del F12 Tribunale, che il giudice di secondo grado ha fondato la decisione di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Agenzia Spaziale Italiana, su una duplice ratio decidendi: da un lato sulla ritenuta mancanza di prova, da fornirsi da parte dell'ing. SS, natura privata libero-professionale della dell'incarico conferito al medesimo con la nomina a membro della commissione istituita dal Presidente dell'A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) su mandato del consiglio di Amministrazione dell'ente, per il reperimento di un immobile da destinare a sede dell'ente stesso;
dall'altro lato sull'affermata inesistenza, in ogni caso, del diritto del SS 8 a conseguire compensi in base alle tariffe professionali per l'attività svolta in commissione, anche ove, per ipotesi, fosse stata provata la natura privata del rapporto;
e ciò in quanto con l'accettazione della nomina a membro della commissione il SS avrebbe congiuntamente e per facta concludentia, accettato la riserva contenuta nel decreto di nomina, secondo la quale la determinazione del compenso а lui dovuta era rimessa al presidente dell'A.S.I. FT₂ Costituendo ciascuna di esse dette rationes decidendi} ragioni autonome logicamente idonee a sorreggere la decisione, entrambe dovevano essere impugnate. Viceversa, essendo stata impugnata con il ricorso in esame solo la prima ratio, il ricorso stesso diventa inammissibile per carenza d'interesse del ricorrente in quanto l'eventuale accoglimento dei motivi di impugnazione non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata che resterebbe legittimamente a fondamento della decisione presa (v. sentt. 9057/99; 7948/99; 9449/2000). infatti, divenuta definitiva Nella specie, inesistenza del diritto del l'affermazione della 9 ricorrente ad ottenere il compenso in base alle avendo egli implicitamentetariffe professionali, accettato che fosse il presidente dell'A.S.I. a determinare il compenso ed essendo ciò consentito 109T 129,11 anche ai sensi dell'art. 2233, 1° C., c. civ., che 458T 30,99 il principale fonda sull'accordo delle parti TOT. 160,10 12,00 compenso delle criterio per la determinazione del 8067 172,10 prestazioni professionali, l'eventuale accoglimento dei motivi del ricorso non potrebbe mai portare al F-52 rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'A.S.I., e, quindi, ad una decisione favorevole al SS, da cui l'inesistenza di un suo interesse ad impugnare. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso ed il ricorrente, soccombente, va condannato al pagamento in favore dell'A.S.I. delle spese del presente giudizio nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore giudizio dell'A.S.I. delle spese del presente liquidate in £. 200.000 oltre £.
2.000.000 per onorari. (€ 103,23) (€ 1032,81) Pres. Così deciso in Roma il 16 maggio 2001. Francesca RO est. DE IL CANCELLIERE C1 POSITATO CA 10 Dott.ssa Donatella D'AnnaDongtella Roma 18 GEN 2002 IL CANCELLICTED — — —