Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
霄 30 2 3/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO ITAL LA CORTE SUPREMA DI SSAZIONE Oggetto 5 SEZIONE PRIMA CIVILE CONVENZIONE SANITARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20641/99 Dott Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron.7038 Rep. 804 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 15/11/2001 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. suo per diritti € 1.55 ASSOCIAZIONE ASSISTENZA DISABILI, in persona del 1 MAR 2002 IL CANCELLERE legale rappresentante pro tempore, elettivamente VIA DEI GRACCHI 209, presso domiciliata in ROMA BLASIS, rappresentata e difesa l'avvocato DARIO DE CANCELLER A dall'avvocato MARTINO GIUFFRIDA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MESSINA;
intimato 2001 avversO la sentenza n. 413/98 della Corte d'Appello di 2324 MESSINA, depositata il 29/10/98; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giuffrida, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo In data 11.6.1991 il Presidente del Tribunale di Messina emetteva D. I. con cui ingiungeva al Comune omonimo di pagare in favore dell'Associazione Assisten- za Disabili la somma di £ 1.230.398.894, oltre accesso- ri. Con atto di citazione notificato in data 19.7.1991 il Comune di Messina proponeva opposizione avverso il Blile y d. I. chiedendone la revoca, per non essere il credito azionato certo liquido ed esigibile. Nel giudizio si costituiva l'associazione opposta che chiedeva la reiezione dell'opposizione. Nelle more in base al D.I. opposto l'Associazione Assistenza Disabili iniziava procedura esecutiva nei confronti del Comune, pignorando somme di denaro presso il Banco di Sicilia, tesoriere comunale. Nonostante la positiva dichiarazione del terzo il 2 RE respingeva l'istanza di assegnazione assumendo che 1 Presidente del Tribunale, in funzione di G.I., aveva. sospeso l'esecutività del D.I., assegnando alle parti un termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale. In sede collegiale le due cause venivano riunite ed il Tribunale di Messina, revocato l'opposto D.I., dichia- l'Associazione Assistenza Disabili priva del di-rava ritto di procedere ad esecuzione forzata. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello l'Associazione Assistenza Disabili, formulando tre mo- tivi di impugnazione e la Corte di appello di Messina con sentenza in data 19.10.1998 respingeva l'appello. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello, propone ricorso fondato su due motivi l'Associa- zione Assistenza Disabili. Non svolge attività difensiva il Comune di Messina. Motivi della decisione Con il primo motivo l'associazione lamenta viola- zione e falsa applicazione dell'art. 28 della Costitu- zione, dell'art. 2042 c.c. e dell'art. 23 comma 4^ L. n 144/89 in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 nonchè in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia in relazione all'art. 360 comma 1 n 5 c.p.c. 3 Assume che la Corte territoriale ha violato il di- sposto dell'art." 28 della Costituzione nella parte in cui prevede la responsabilità dello Stato e degli enti pubblici per i fatti commessi da funzionari e dipenden- ti, in violazione di diritti. In relazione a tale norma la Corte di cassazione ha precisato che nei rapporti fra P.A. e privato l'esperi- bilità da parte del privato dell'azione di indebito ar- ricchimento nei confronti dell'amministrazione, al fine di essere indennizzato del pregiudizio subito, non può essere esclusa sotto il profilo del difetto di sussi- diarietà, visto che l'eventuale responsabilità del fun- Millen zionario, nella specie il sindaco, è contemplata dal- l'art 28 della Costituzione su un piano alternativo e paritetico rispetto a quella dell'ente. Ha pertanto errato la Corte di appello nell'esclu- dere l'azione di sussidiarietà prevista dall'art. 2041 c.c. posto che tale azione richiede che non vi sia al- tra azione da sperimentare nei confronti di persona di- versa dall'arricchito. Ha altresì errato la Corte di merito ogni qual vol- ta ha ritenuto di applicare al caso dedotto in giudizio l'art. 23 comma 4^ della L. n 144/1989, per escludere ogni responsabilità del comune, considerato che la nor- interpretata in modo ma indicata non poteva essere 4 " avulso dai principi contenuti nella Costituzione, tenu- to altresì conto che nella specie la responsabilità del Comure discendeva dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa. Il motivo testè riassunto è infondato e va pertanto respinto. Invero questa Corte suprema ha già avuto modo di precisare che la disciplina introdotta con il D.L. n 66/1989, convertito nella L. n 144/1989, ha improntato il rapporto intercorrente fra gli enti territoriali ed i lcro dipendenti a schemi privatistici, con la conse- guenza che i contratti stipulati al di fuori del ri- spetto delle regole dettate dalla legge stessa sono va- lidi ma producono i loro effetti direttamente fra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia con- т е а л е sentito la fornitura, al di fuori appunto del rispetto д delle regole dettate dalla legge. Pertanto il privato contraente non può esperire nei confronti del comune neppure l'azione di indebito arri- chimento che resta esclusa proprio sulla base della legge n 144/1989 in quanto sussiste azione specifica, esperibile nei confronti dell'amministratore o del fun- zionario che abbia consentito la conclusione dell'ac- ) Cass. civ. sez. I, 22.4.2000 n 5284; Cass. cordo. civ. sez. III, 25.11.1998 n 11969 ) 5 A tale giurisprudenza si ritiene di dare continuità tenuto conto che la Corte costituzionale con le senten- ze nn 446/1995 e 295/1997 ha ritenuto costituzionalmen- te legittima la norma contenuta nell'art. 23 della L. n 144/1989. Riguardo quindi al preteso obbligo derivante per il Comune dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa si osserva che la Corte territoriale ha escluso la sussi- stenza dell'obbligo stesso sia perchè sottoposto al termine di validità di gg. 180 e sia perchè non si era avverata la condizione sospensiva al quale l'obbligo делает era condizionato, condizione consistente nell'approva- zione del protocollo d'intesa da parte della Giunta mu- nic pale e del Comitato di gestione dell'USL n 41 di Messina. Trattasi di valutazioni di merito che non possono essere oggetto di riesame da parte del giudice di le- gittimità, se non inficiate da vizi logici o di dirit- to, non evidenziati dalla ricorrente. Il primo motivo va quindi interamente respinto. Con il secondo motivo l'Associazione ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 2041 C. C. e 36 L.
8.6.1990 n 142, in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. non- chè per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia. Assume la ricorrente che la Corte territoriale non ha tenuto nel debito conto l'esistenza del protocollo d'intesa, al quale era stato data immediata esecuzione, tanto che l'associazione aveva continuato ad erogare l'assistenza ai disabili ed il Comune aveva sborsato la somma di £ 520.000.000. Contraddittoriamente il giudice di merito dopo ave- re riportato per grandi linee l'accordo intercorso fra le parti ed avere evidenziato l'interesse del comune, aveva poi concluso per la esclusione dello indebito ar- ricchimento, dato che il comune non avrebbe tratto alcun Children vantaggio dalle prestazioni erogate dall'Associazione. La Corte di appello avrebbe dovuto considerare che fra gli obblighi istituzionali del comune rientra anche quello di provvedere all'assistenza delle persone disa- bili e che la USL aveva declinato ogni responsabilità, avendo predisposto il trasferimento dei bambini disabi- li presso l'Istituto convenzionato Papa Giovanni di Co- ser.za. Pertanto, nella specie l'unico rapporto che aveva assunto rilevanza era il rapporto di fatto intercorso fra il Comune e l'Associazione diverso dal rapporto in- tercorrente fra il comune e l' USL. Nè d'altra parte il ruolo del Comune poteva ridursi al ruolo di semplice anticipatario per conto della USL considerato che fino a quando l'Associazione non avesse ottenuto il riconoscimento regionale, necessario per un eventuale convenzionamento, nessun rapporto sarebbe po- tuto intercorrere fra l'Associazione e la USL. Ha quindi errato la Corte territoriale nel negare l'applicabilità nella specie del disposto dell'art. 2041 c.C. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero l'Associazione ricorrente nel ricostruire la vicenda e nel chiedere l'applicazione dell'art. 2041 c.c. dimentica di considerare che il Legislatore, al fi- ne di rendere possibile il risanamento finanziario del- le gestioni degli enti locali, ha previsto, con l'art. 23 del D. L. n 66/1989 convertito nella L. n 144/1989, le procedure da seguirsi per l'assunzione di impegni di spesa, stabilendo al comma 4 il principio innovativo, rispetto alla precedente normativa, in base al quale l'acquisizione di beni ° servizi effettuata in viola- zione della procedura prevista dalla legge stessa, de- termina l'insorgenza di un rapporto diretto fra il pri- vato fornitore e l'amministratore o funzionario che ab- biano dato luogo all' accordo, come in precedenza pre- cisato. In base a tale normativa, applicabile nel caso in 8 esame, rettamente la Corte di appello ha respinto la domanda proposta dall'Associazione considerato che non essendo stata rispettata la procedura di cui all'art. 23 comma 3 L. n 144/1989 il rapporto era sorto fra il Comune di Messina e l'Associazione assi- Sindaco del stenza disabili e tenuto conto che non può trovare in- gresso l'azione ex art. 2041 c.c. ove sussista un ter- E zo, diverso dall'arricchito, al quale l'impoverito pos- T A R T N sa rivolgersi. G In base alle esposte considerazioni irrilevanti de- 3 3 0 1 UFFICIO vono considerarsi le decisioni di questa Corte suprema riportate nel proprio ricorso dall'Associazione consi- derato che trattasi di decisioni precedenti l'entrata 109T 13.11 in vigore della L. n 144/1989, voluta dal Legislatore 456T 3099 proprio per porre rimedio agli esborsi degli enti loca- TOT 160,10 li, fondati su prestazioni di fatto, non assunte nel rispetto delle normative vigenti. Il ricorso pertanto va totalmente respinto. Nulla spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
E N O I rigetta il ricorso. Z A e l S i S h A Così deciso nella camera di consiglio della prima C C I e D n A o sezione civile, in data 15. novembre.2001 t M E R S P Mori i be U Il Consigliere estensore Presidente s e S t m E i a r T t i P R s O o P ✔ p e IL CANCENTERE D l Andrea Bianch i