Sentenza 28 gennaio 2002
Massime • 1
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 403 del 31 luglio 2000, per gli enti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincida con l'anno solare deve escludersi, in quanto contraria agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la sovrapposizione dell'ILOR e dell'ICI, con riferimento ai medesimi fabbricati, di cui all'art. 17 comma quinto del D.Lgs. 504/1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2002, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LOESCHER ED SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 260/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 02/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto e correzione ex art. 384 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso del 2 maggio 1995 alla Commissione tributaria di I° grado di Torino, la Loescher Editore S.r.l. impugnò il silenzio-rifiuto, formatosi sulla sua istanza di rimborso dell'i.lo.r., corrisposta nel periodo d'imposta 1992-1993, insistendo nella domanda di rimborso della somma di £ 15.202.000, oltre interessi.
In particolare, la Società dedusse: a)- che il suo periodo d'imposta non coincideva con l'anno solare, essendo stato l'esercizio sociale statutariamente determinato dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo;
b)- che, per l'esercizio sociale 1° luglio 1992-30 giugno 1993, era stata corrisposta l'i.lo.r. sul reddito di fabbricati;
c)- che essa aveva corrisposto, a far data dal 1° gennaio 1993, anche l'I.C.I. gravante sui medesimi fabbricati;
d)- che a siffatta duplicazione d'imposta era stata costretta da quanto disposto dall'art.17 commi 4 e 5 del d.lgs. n.504 del 1992 e che l'art.17 comma 5 doveva ritenersi viziato da eccesso di delega rispetto all'art. 4 lett.a) n.16 della legge di delegazione n.421 del 1992;
In contraddittorio con l'Ufficio - che instò per la reiezione del ricorso - la Commissione adita, con decisione n. 682 del 20 ottobre 1995, accolse il ricorso.
1.2 A seguito di appello dell'Ufficio - cui resistette la Società contribuente - la Commissione tributaria regionale di Torino, con sentenza n. 260/14/97 del 2 dicembre 1997, respinse il gravame, confermando la decisione di primo grado.
In particolare, la Commissione ha affermato quanto segue: "Alla data di entrata in vigore dell'I.C.I. i redditi da fabbricati sono esclusi dall'ILOR, poiché, in caso contrario, si sarebbero verificate due situazioni uguali con un diverso carico di imposta. Una diversa decorrenza dell'esecuzione ILOR per i redditi di fabbricati basata unicamente sul diverso periodo d'imposta rispetto all'anno solare sarebbe discriminatorio in quanto graverebbe solamente su alcuni soggetti in violazione del principio di cui all'art.3 della Costituzione. È palese come ecceda il 5° comma dell'art.17 D.Lgs. 504/92 rispetto alla delega contenuta nella Legge 421/92 la quale prevede le non applicazione dell'ILOR dal momento che trova applicazione l'I.C.I. L'interpretazione della norma apparirebbe anticostituzionale, inoltre, per evidente duplicazione di imposte sul medesimo presupposto quando per volontà del legislatore le stesse sono alternative. L'interpretazione della norma che rende inutile l'eccezione della seconda parte dell'art.17 appare esattamente conforme alla Legge e deve ritenersi la più corretta visto che la giurisprudenza ha affermato che se esistono due interpretazioni si ritiene applicabile quella conforme al dettato costituzionale".
1.3 Avverso tale sentenza il Ministro delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. La Loescher Editore S.r.l., benché ritualmente intimata, non si è costituita, ne' ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art.17 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504, del DPR 29.9.1973 n.599, nonché erronea o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che la lettera dell'art.17 comma 5 del d.lgs. n.504 del 1992 non lascerebbe adito a dubbi circa la legittima sovrapposizione, quantomeno parziale, delle due imposte, i.lo.r. ed i.c.i., e che la Commissione torinese avrebbe riconosciuta la sussistenza di un vizio di eccesso di delega nella predetta disposizione, senza peraltro rimettere la relativa questione all'esame della Corte costituzionale.
2.2 Pronunciando sul ricorso, lo stesso deve essere respinto, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 384 comma 2 cod.proc.civ., essendo il suo dispositivo conforme al diritto.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 403 del 31 luglio 2000, pubblicata sulla G.U., prima serie speciale, n. 33 del 2 agosto 2000, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., "dell'art.17 comma 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421), nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi (ILOR) di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4" (in precedenza, la stessa Corte, con sentenza n. 198 del 1998, aveva dichiarato non fondata, con riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 4 comma 1 lett.a punto 16 della legge n. 421 del 1992, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui stabilisce che l'esclusione dall'i.lo.r. sui redditi ivi indicati ha effetto, per i soggetti all'i.r.pe.g. il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, sui redditi prodotti dal primo periodo d'imposta successivo al 1° gennaio 1993, escludendo, perciò, la sussistenza del vizio di "eccesso di delega" della disposizione impugnata). La norma dichiarata incostituzionale coincide con quella "astrattamente" applicabile alla fattispecie, ove non fosse stata pronunciata l'incostituzionalità "necessaria" della parte omessa dal legislatore: infatti, costituiscono circostanze incontestate tra le parti quelle, secondo cui: a)- la Società Loescher, quale società a responsabilità limitata, è soggetto passivo i.r.pe.g. (cfr. art. 87 comma 1 lett. a del d.P.R. n. 917 del 1986), il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare (cfr., supra, n.1.1, lett.a, nonché art. 90 comma 2 del d.P.R. n. 917 del 1986); b)- la Società stessa ha corrisposto, per il periodo 1°-30 giugno 1993, sia l'i.lo.r. sul reddito di fabbricati (cfr. art.115 comma 1 del d.P.R. n. 917 del 1986), sia l'i.c.i. sui medesimi fabbricati, proprio in forza di quanto statuito dall'art. 17 comma 5 secondo periodo del d.lgs. n. 504 del 1992 (cfr., supra, n. 1.1, lett.b e c),
dichiarato, appunto, costituzionalmente illegittimo in parte qua. In conseguenza della dichiarata incostituzionalità, la norma stessa, nella parte omessa - che coincide con quella invocata dalla Società Loescher, ed a quest'ultima favorevole -, cessa di avere efficacia (art.136 comma 1 Cost.) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 30 comma 3 della legge n. 87 del 1953), e cioè dal 3 agosto 2000. Da tale data,
dunque, l'art.17 comma 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 deve esser letto nel senso che "le disposizioni di cui ai commi (2, 3, oggi abrogati, e) 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993, ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo d'imposta successivo a detta data, con esclusione della sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4": infatti, a siffatta lettura conduce, non che il dispositivo, anche la ratio decidendi della pronuncia di incostituzionalità, tratta dalla sua motivazione, laddove si precisa che - a fronte della previsione, contenuta nella legge di delegazione e nel decreto delegato, della "istituzione, a decorrere dall'anno 1993", dell'i.c.i. e l'assoggettamento ad essa per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno di possesso;
ed a fronte della varietà di soluzioni che si presentavano al legislatore delegato - "l'unica soluzione manifestamente irragionevole ed in contrasto con il principio di eguaglianza e della capacità contributiva....era quella adottata, cioè di pretendere il cumulativo ed integrale pagamento dell'ICI e dell'ILOR per i contribuenti soggetti ad IRPEG, quando il sistema di tassazione in base a bilancio portava ad una discrasia tra periodo annuale di bilancio ed anno solare"; che "con il dettato univoco della norma denunciata, quando il periodo di imposta IRPEG ed il relativo bilancio venivano a scadere in una data del 1993 successiva al 1° gennaio 1993, si verificava, per detto periodo, una sovrapposizione di imposta ILOR (fabbricati e redditi immobiliari assimilati) sugli stessi beni assoggettati ad ICI, dovuta per anno solare"; che "in tale maniera risulta manifesta la irragionevolezza della norma, aggravata da una ingiustificata discriminazione rispetto non solo alle persone fisiche, ma soprattutto rispetto alle altre persone giuridiche (e soggetti assimilati tassati in base a bilancio) rispetto alle quali è esclusa ogni possibilità di sovrapposizione dell'ICI sul periodo soggetto a ILOR"; e che "infatti, a parità di reddito e di capacità contributiva, alcuni soggetti per un periodo del 1993 (variante a seconda della fine del periodo di bilancio non solare) sarebbero tenuti per il medesimo reddito fondiario (fabbricati, terreni e assimilati) solo alla sopravvenuta forma impositiva (ICI), altri anche alla sopprimenda ILOR per la stessa tipologia di beni" (cfr. n.3 del Considerato in diritto).
Le considerazioni che precedono, oltre a determinare la reiezione del ricorso e la necessità di correggere la motivazione della sentenza impugnata nei sensi dianzi precisati, determinano, altresì, l'assorbimento di ogni altra questione.
2.3 Non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, lo rigetta .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 27 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2002