Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
Una volta intervenuto da parte della pubblica amministrazione il riconoscimento, in favore dell'appaltatore di opera pubblica, della revisione dei prezzi con riguardo all'intera opera, la controversia che insorga per avere la pubblica amministrazione, nel procedere a detto riconoscimento, ritenuto di escludere che, ai fini della determinazione dell'ammontare del costo complessivo dell'opera conseguente all'accordata revisione, si debba tenere conto degli incrementi dei prezzi verificatisi durante un periodo nel quale i lavori erano rimasti sospesi per ragioni di pubblico interesse o necessità, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Generale d'appalto delle opere pubbliche, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attiene esclusivamente al quantum del credito già riconosciuto, sulla cui determinazione non sussiste più il coinvolgimento di un potere discrezionale dell'amministrazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/1999, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Antonio SENSALE - Primo Presidente
Dott. AN AMIRANTE - Pres. di Sez.
Dott. Vincenzo CARBONE - Pres. di Sez.
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1322 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997, proposto da
COMUNE DI ANDRIA, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio con delibera della Giunta Municipale n. 5 del 16 gennaio 1997, elettivamente domiciliato in Roma, Via Biella n. 4 presso LE CC, rappresentato dall'avvocato Antonio Merafina in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e dallo stesso difeso,
ricorrente contro
AT SA vedova AS, AS NA AR, AS IC, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale Carso n. 71, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Arieta, rappresentati dall'avvocato Giuseppe Trisorio Liuzzi in virtù di procura speciale a margine del controricorso, e dallo stesso difesi,
controricorrenti avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 874 del 14 dicembre 1995. Udita, nella pubblica udienza del 19 novembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olia;
udito, per i controricorrenti, l'Avvocato Trisorio Liuzzi;
udito, per il Pubblico Ministero, l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dottor Franco Morozzo della Rocca, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Andria il 6 dicembre 1984, AN UL - titolare della omonima impresa edile - espose che con contratto d'appalto 18 aprile 1972 e successive varianti, quell'ente gli aveva affidato la sistemazione di alcune strade del centro abitato;
che aveva esattamente adempiuto le obbligazioni assunte, tanto che le opere erano state regolarmente collaudate ed approvate;
ma che era tuttora creditore nei confronti dell'appaltante delle somme di L.
7.000.000 per maggiori compensi, di L. 41.500.000 per la revisione dei prezzi debitamente riconosciuta dal Comune e di L. 57.476.000 per interessi. Ciò esposto, con la stesso atto convenne il Comune di Andria davanti al Tribunale di Trani perché fosse condannato a pagare in suo favore la somma complessiva di L. 105.976.080, gli ulteriori interessi ed il risarcimento del danno da svalutazione monetaria.
L'ente locale convenuto, costituitosi in giudizio, eccepì che il UL non aveva diritto al maggior compenso di L. 7.000.000; e che a titolo di revisione prezzi aveva diritto alla sola somma di L. 4.192.442, peraltro già offertagli e rifiutata. Con riferimento a quest'ultimo tema sostenne che la maggiore pretesa dell'appaltatore non era fondata perché con la stessa il UL chiedeva il compenso revisionale anche per l'aumento dei prezzi verificatosi durante la sospensione dei lavori dal 30 novembre 1972 al 7 febbraio 1974, laddove - giusta il disposto dell'art. 30 del capitolato Generale d'appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - di siffatto incremento non si deve tenere conto, dato che detta sospensione era conseguente a motivi di pubblico interesse e necessità.
Nel corso del giudizio di primo grado l'attore decedette ed il giudizio fu proseguito dai suoi eredi SA TA, AN RI UL e OL UL.
Il Tribunale di Trani, decidendo con sentenza depositata il 13 febbraio 1992, accolse le domande di parte attrice e condannò il Comune di Andria a pagare agli Eredi UL: a) L. 41.560.000 a titolo di compenso revisionale;
b) L.
6.521.060 a titolo di differenza prezzo spettante in relazione al tipo di materiale fornito;
c) gli interessi sulle anzidette somme al tasso stabilito annualmente negli appositi decreti ministeriali, a decorrere dal 20 agosto 1976, sino al soddisfo.
Avverso la pronuncia proposero appello alla Corte d'appello di Bari, in via principale, il Comune di Andria e, in via incidentale, gli Eredi UL.
L'appellante principale, dopo aver eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria in ordine alla pretesa sul compenso revisionale, ripropose integralmente le difese e le eccezioni di merito formulate in primo grado. Gli appellanti incidentali censurano il rigetto della loro domanda diretta all'attribuzione degli interessi anatocistici. Con sentenza depositata il 14 dicembre 1995, la Corte di Bari ha respinto entrambe le impugnazioni.
Con riferimento alla statuizione sull'appello principale, ha osservato:
- che l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di compenso revisionale non era fondata in quanto la controversia aveva per oggetto non già l'an debeatur (infatti, il diritto dell'appaltatore alla revisione era stato debitamente riconosciuto dal Comune) ma il quantum, e, precisamente, il modo con cui calcolare il credito del UL per questo titolo;
- che l'appaltatore ha diritto al compenso revisionale anche per l'aumento dei prezzi verificatosi durante un periodo di sospensione dei lavori imposto da ragioni di pubblico interesse;
- che dalla corretta interpretazione delle clausole contrattuali discende la fondatezza della pretesa dell'appaltatore in ordine alla diversa modalità di calcolo del prezzo delle c.d. "zanelle". Con riferimento alla statuizione sull'appello incidentale, poi, ha osservato che gli interessi anatocistici non erano dovuti perché "l'anatocismo si riferisce solo alle obbligazioni di valuta . . . e non anche a quelle di valore, per cui non è invocabile nelle ipotesi di interessi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, quali sono sicuramente quelli - moratori - che l'impugnata sentenza ha riconosciuto dovuti all'impresa del UL".
Il Comune di Andria ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di annullamento.
Gli intimati SA TA, AN RI UL e OL UL resistono con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Le circostanze di fatto rilevanti per il giudizio sono incontroverse, e comunque risultano in modo univoco dagli atti processuali che questo giudice di legittimità può apprezzare direttamente, dovendo pronunciare su una questione di giurisdizione rispetto alla quale è giudice anche del fatto.
A suo tempo, AN UL - al quale con contratto 18 aprile 1972 il Comune di Andria aveva affidato in appalto la sistemazione di alcune strade del centro abitato - chiese all'ente committente la corresponsione della somma di L. 41.560.000 a titolo di compenso spettantigli a seguito della revisione dei prezzi contrattuali.
Con delibera 13 marzo 1984 n. 216 il Consiglio comunale di Andria accolse la domanda dell'appaltatore limitatamente all'importo di L. 4.192.442, offre al rimborso I.V.A., "in considerazione del fatto che le ragioni della sospensione per il periodo compreso dal 30/1/1972 al 7/2/1974 sono da riconoscersi di pubblico interesse e necessità richiamate nel secondo comma dell'art. 30 del Capitolato speciale d'appalto".
Da ciò la controversia che ne occupa.
2.- Riallacciandosi alle richiamate circostanze di fatto, nell'unico motivo di annullamento il Comune di Andria nega che al proprio riconoscimento del diritto del UL al compenso revisionale in ordine all'importo di L.
4.192.442 possa essere attribuita la valenza di un riconoscimento del diritto dell'appaltatore alla revisione, di portata generale ed onnicomprensiva, con contestazione del solo ammontare dell'importo dovutogli per questo titolo, ossia di un diniego limitato al quantum debeatur.
Ciò "non essendo scomponibile la volontà della P.A. che nell'esercitare il riconoscimento soltanto con riferimento a determinate voci e quantità, disconosce le ragioni di ulteriori pretese e, soprattutto, disconosce la ricorrenza dell'ipotesi di revisione con riferimento a particolari disposizioni del capitolato generale e/o particolare d'appalto".
Ne trae che la controversia in ordine alla pretesa del UL al compenso revisionale anche per il periodo di sospensione dei lavori, attiene all'an debeatur ed incide direttamente sul potere discrezionale della Pubblica amministrazione - correlato a rapporti di pubblico interesse - di riconoscere o meno la revisione;
e che tanto significa che in relazione ad essa pretesa il UL vanta soltanto un interesse legittimo, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo.
Denuncia, infine, che conseguentemente, nel disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore della giurisdizione amministrativa, la Corte d'appello di Bari ha violato i principi in tema di riparto di giurisdizione relativi alla materia della revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.
3.1.- La controversia che ne occupa, dunque, riguarda una fattispecie in cui la Pubblica Amministrazione appaltante un'opera pubblica, nell'esercitare la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi pattuiti attribuitale dall'art. 1 D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 e dalla successiva normativa, non ha negato che per l'opera appaltata globalmente considerata potesse essere concessa la revisione, e si è limitata ad escludere che ai fini della determinazione dell'ammontare del costo complessivo dell'opera conseguente alle variazioni dei prezzi intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta si debba tenere conto degli incrementi degli stessi prezzi verificatisi durante un periodo in cui i lavori sono rimasti sospesi per ragioni di pubblico interesse o necessità, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto per le pere pubbliche.
Ebbene, manifestamente, in una siffatta fattispecie la posizione negativa dell'Amministrazione appaltante attiene non già alla concedibilità della revisione nei riguardi dell'opera nel suo complesso o di una sua parte ben individuata e specificata, sibbene esclusivamente alle modalità ed ai criteri di calcolo delle variazioni dei prezzi utilizzabili ai fini della liquidazione del compenso revisionale.
Tanto, a ben vedere, risulta in modo addirittura plastico nel caso di specie, nel quale il Comune di Andria ha concesso il compenso revisionale con riferimento al costo complessivo dell'intera opera, liquidato, però, in funzione di una variazione dei prezzi depurata dal loro incremento durante il periodo dal 30 gennaio 1972 al 7 febbraio 1974.
Pertanto, la contestazione e la controversia tra le parti concernono unicamente i criteri liquidatori del compenso revisionale. 3.2.- Ora, come è principio affatto consolidato e non contestato dal ricorrente, in tema di revisione dei prezzi dell'appalto per la realizzazione di opere pubbliche e nel regime del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 come della legge 10 dicembre 1981 n. 741, le controversie relative a tali pretese appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto afferenti a posizioni di interesse legittimo, ove incidano sul potere discrezionale della pubblica amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, essendo quel potere correlato a preminenti interessi di ordine pubblicistico;
appartengono, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario, quando attengano esclusivamente al quantum della pretesa a tale titolo, ossia quando siano limitate alla determinazione del relativo ammontare, dato che la revisione stessa è stata già concessa dall'Amministrazione con un provvedimento espresso od implicito.
In applicazione di questo principio, e tenuto conto dell'oggetto della controversia che ne occupa avanti delineato, la giurisdizione sulla stessa appartiene al giudice ordinario, così come ha correttamente statuito la Corte di Bari.
Nel medesimo senso, del resto, queste Sezioni Unite hanno reiteratamente concluso nel pronunciare su fattispecie omologhe. In particolare, la sentenza 2 giugno 1992 n. 6669 ha statuito su una fattispecie nella quale l'Amministrazione committente, in via di principio, aveva riconosciuto il diritto al compenso revisionale in relazione all'intera opera e non limitato a lavori specifici o a categorie di essi ben individuati, ma nel determinare l'importo del compenso revisionale, aveva escluso l'applicabilità del metodo c.d. "dell'andamento, effettivo dei lavori" (che tiene conto, per stabilirne la durata complessiva, dei periodi di sospensione ove questa non sia addebitabile a fatto e colpa dell'appaltatore) ed aveva adottato il metodo c.d. "dell'andamento lineare," per il quale gli anzidetti periodi non vanno considerati;
ed ha affermato che in una tale situazione di fatto si deve ravvisare, per un verso, un riconoscimento integrale e non già parziale e, per altro verso, una contestazione tra le parti che, riguardando unicamente la determinazione dell'importo della revisione, non incide in alcun modo sull'an debeatur e sui poteri discrezionali attribuiti sulla materia alla Pubblica Amministrazione, con la conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.
3.3.- Quindi, la censura è infondata e deve essere respinta. 4.- Ne consegue la declaratoria della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ed il rigetto del ricorso. Sul ricorrente, soccombente, devono gravare le spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e rigetta il ricorso proposto dal Comune di Andria avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 874 del 14 dicembre 1995;
- condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione che liquida nella somma di L. 252.000#, oltre a L.
3.000.000 per onorari d'avvocato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 19 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 1999