Sentenza 14 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9592 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE95 9 2 /01 IN NORE DEL CASS IONE Abggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 10425/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 22194 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Consigliere Ud. 08/05/01 Dott. Pasquale PICONE Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: RAF S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato BRUNO D, rappresentato e difeso dall'avvocato PUTIGNANO NICOLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OL FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE BIA, giusta delega in atti;
2001 2243 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 318/99 del Tribunale di BARI, depositata il 27/02/99 R.G.N. 1963/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato AUGUSTO per delega PUTIGNANO;
udito l'Avvocato PELLEGRINI per delega BIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 14 febbraio 1991 ES IC conveniva innanzi al Pretore di Bari la RAF s.r.l., esponendo che in data 7 ottobre 1989 era stato assunto da detta società con contratto di formazione e lavoro per la durata di ventiquattro mesi;
che in data 14 giugno 1990 il contratto veniva trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che in data 13 luglio 1990 gli era stato intimato il licenziamento per soppressione dell'ufficio commerciale interno cui era addetto;
che in suo favore era stata già chiesta ed ottenuta dal medesimo Pretore ordinanza cautelare di reintegra. Tanto premesso, chiedeva al Pretore di confermare l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. già emessa in suo favore;
dichiarare la nullità della trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato;
dichiarare nullo ed illegittimo perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo il licenziamento intimatogli in data 13 luglio 1990; 4 ordinare alla convenuta di reintegrarlo nel proprio posto di lavoro;
condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento al giorno della effettiva reintegra, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi ed all'ulteriore risarcimento dei danni ai sensi di legge, con vittoria di spese. Si costituiva tardivamente la società convenuta, deducendo la legittimità sia della trasformazione del contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato, sia del licenziamento intervenuto per soppressione dell'ufficio commerciale;
in relazione a quest'ultimo profilo, adduceva, da un lato, che vi era stato un negativo andamento dell'attività commerciale e che si erano accresciuti i costi del personale e, dall'altro, che nell'azienda non esistevano prima dell'assunzione del ricorrente, né allo stato, altri posti dello stesso suo livello (sesto livello) o, comunque, equivalenti. Inoltre a sostegno della legittimità del licenziamento, la resistente evidenziava che non erano stati assunti nuovi dipendenti in sostituzione del ricorrente e che, comunque, lo stesso in epoca successiva al licenziamento aveva prestato e prestava la propria attività lavorativa presso altra azienda. Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del provvedimento cautelare di reintegra ed il rigetto della domanda di merito, con il favore delle spese. Acquisiti i nulla osta di avviamento al lavoro richiesti dalla RAF a partire del 7 ottobre 1989, e respinte le istanze istruttorie avanzate dalla società resistente, l'adito Pretore, con sentenza resa il 23 settembre 1997, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 13 luglio 1990 e con decorrenza dal 15 settembre 1990; ordinava alla RAF di reintegrare l'IC nel posto di lavoro;
condannava la convenuta a risarcire il danno subito dal ricorrente, per effetto del predetto licenziamento, all'uopo corrispondendogli un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, previa deduzione del complessivo importo di L. 43.607.000, a titolo di aliunde perceptum, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed agli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei di credito fino al giorno dell'effettivo pagamento;
condannava la RAF al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi alla retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra. Avverso tale decisione, la soccombente, con ricorso depositato l'11 novembre 1997, proponeva appello sulla base di due articolati motivi. Concludeva chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento della propria domanda. Resisteva l'appellato al gravame, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 28 gennaio-27 febbraio 1999, l'adito Tribunale di Bari, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la RAF s.r.l. a risarcire all'IC il danno subito, per effetto del comminato licenziamento, all'uopo corrispondendo a quest'ultimo un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione (avvenuta nel 2 mese di febbraio 1998), previa deduzione del complessivo importo di lire 48.890.308, a titolo di c.d. aliunde perceptum, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei di credito fino al giorno dell'effettivo pagamento;
confermava nel resto la sentenza impugnata. Osservava il Tribunale che, prima ancora di esaminare i motivi di censura avanzati dall'appellante, occorreva tener presente che, nella memoria di costituzione, l'appellato era legittimamente tornato anche sulla questione, ritenuta assorbita dal Pretore, concernente la soppressione dell'ufficio commerciale cui era addetto il prestatore di lavoro, e che sotto questo profilo la società non aveva fornito la prova, su di essa incombente, "neppure della soppressione del posto di lavoro dell'IC ed, in ogni caso, della connessione della stessa rispetto all'obiettivo dichiarato di riduzione della incidenza del costo del personale! Esaminava poi i dedotti motivi, di cui finiva per accogliere quello concernente una maggiorazione di circa cinquemilioni dell'aliunde perceptum rispetto a quanto accertato dal Pretore. Per la cassazione di tale decisione ricorre la R.A.F. s.r.l. con due mezzi d'impugnazione. Resiste l'IC con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art.414 c.p.c. e dell'art.2697 c.c., deduce che il Tribunale avrebbe violato le regole che illegittimità del disciplinano il riparto dell'onere probatorio, ritenendo la licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per effetto della mancata dimostrazione, di cui la datrice di lavoro era onerata, della impossibilità di 3 adibizione del lavoratore ad altre mansioni eventi contenuto professionale equivalente. avere fattoLa censura si risolve nell'addebito al Giudice a quo di non applicazione del principio secondo cui graverebbe sul lavoratore, che impugni il licenziamento per soppressione del posto, l'onere di deduzione ed allegazione delle circostanze idonee a provare o a far presumere l'esistenza di altre posizioni in cui possa essere ricollocato all'interno dell'azienda. A tale motivo, il resistente ne oppone l'inammissibilità, prima ancora della infondatezza, in base a considerazioni che il Collegio ritiene di dover condividere. Invero come accennato in narrativa-, la motivazione dell'annullamento del licenziamento è fondata in primo luogo sulla mancata dimostrazione, da parte M della società, della soppressione del posto di lavoro dell'IC e dell'utilità della stessa rispetto all'obiettivo dichiarato di riduzione dell'incidenza del costo del personale. Tale ultima giustificazione è apparsa, anzi, al Tribunale pretestuosa, considerato che la società, comunque, aveva operato diverse assunzioni a pochi mesi di distanza dalla deliberazione dell'assemblea che si prefiggeva l'obiettivo di contenimento dei costi, ma che non parlava (espressamente) di soppressione dell'ufficio commerciale per raggiungere lo scopo. Orbene, la società ha impugnato la statuizione del Giudice d'appello unicamente in riferimento al profilo concernente la mancata prova dell'obbligo di repechage, ma non anche in relazione all'ulteriore profilo ora esposto, condizionante anch'esso la legittimità del licenziamento. La mancata impugnazione del suddetto capo autonomo della sentenza ne ha provocato il passaggio in giudicato;
sicché il motivo di ricorso in esame, ove pure dovesse essere fondato, non sarebbe idoneo ad incidere, sotto alcun profilo, sulla 4 legittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la illegittimità del recesso datoriale per carenza di giustificato motivo. Analogamente è a dirsi con riguardo al secondo motivo con cui la ricorrente, denunciando violazione dell'art.3 legge 15 luglio 1966 n.604, deduce che erroneamente il Tribunale aveva affermato che “era la stessa società a prospettare la possibilità di un repechage dell'attore, sebbene (in apparenza) come lavoratore parasubordinato". Anche tale doglianza, infatti, non può essere esaminata, stante il giudicato formatosi sulla declaratoria di illegittimità del licenziamento per carenza di giustificato motivo. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 28.000 , oltre lire 4.000.000 (quattro milioni) per onorari. Roma, 8 maggio 2001. Il Consigliere est. Il President YeepH IL CANCELLIERE 3 3 5 . 0 Depositato in Cancelleria 1 N . T 3 R A 7 S - A S ' 8 L 14 LUG. 2001 - A L 1 T E 1 , D oggi, A E S I E S G IL CANCELLIERENELLIERE P N S G E I E S N L I I G , A D O A O N I Z O L A A T L T D T S E I E O D R , P I O D M R I T O S A I D G E E R T N E S E 5