Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/06/2001, n. 8074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8074 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
! A 67813 ее E N N 6 O BLICA ITALIANA 8 I - Z 4 A - 6 R TIV 2 T S RA . I R T G . ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IS P E . IN R D M NOME DEL POPOLO ITALIANO T 8074 M A A D E N A E Oggetto IA: S JURISDIZIONE R TE SE ONI UN A M Composta dagli Ill.m Sigg.r agistrates R.G. N. 1568/00 Dott. Manfredo -GROSSI Primo Presidente f.f. 1685/00 AMIRANTE -Presidente di sezione-Dott. Francesco Cron. 18567 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Ud. 22/02/01 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere- Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere- PREDEN Rel. Consigliere- Dott. Roberto Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere ConsigliereDott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: . MINISTERO DEL TESORO BILANCIO, E DELLA PROGRAMMAZIONE N ECONOMICA, in persona del Ministro pro-tempore, 12, presso domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2001 contro 82 SITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- 1 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GRECO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO CATERINA, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente - nonchè
contro
REGIONE CAMPANIA;
intimata e sul 2° ricorso n° 01685/00 proposto da: REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 61, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO BARONI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
MINISTERO DEL TESORO, E DEL BILANCIA E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
SITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- 2 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GRECO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO CATERINA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-- controricorrente al ricorso incidentale avverso la decisione n. 1584/99 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 15/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Maria CERULO, per delega dell'avvocato Giuseppe GRECO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo;
accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi al TAR della Campania, sede di Salerno, la S.p.a. SITA, concessionaria di linee auto- mobilistiche, impugnava le note n. 62/F dell'8.1.1990 e n. 69/F in pari data, con le quali la Regione Campania aveva comunicato l'ammontare del contributo ordinario di esercizio per gli anni 1985 e 1986 determinato ai sensi della legge della Regione Campania 25.1.1983 n. 16, e della circolare del Ministero del tesoro n. 43 3 del 14.10.1988. La S.p.a. SITA lamentava che la Regione aveva ille- gittimamente ridotto il disavanzo risultante dai bilan- ci societari regolarmente approvati, riconoscendo le quote di ammortamento di alcuni beni strumentali (autobus) al netto del contributo in conto capitale erogato dalla stessa Regione. Il TAR della Campania, con sentenza del 3.10.1994, respingeva i ricorsi. Il Consiglio di Stato, pronunciando sull'appello proposto dalla S.p.a. SITA nei confronti della Regione Campania e del Ministero del tesoro, in riforma della suindicata sentenza, ha annullato le suindicate note n. 62/F n. 69/F. Ha considerato il Consiglio di Stato: - che la controversia riguardava l'esatta determi- nazione del contributo standard di esercizio di cui all'art. 6 della legge 10.4.1981 n. 151, alla stregua della legge della Regione Campania 25.1.1983 n. 16; che tale legge regionale indica le modalità di calcolo per la determinazione annuale del contributo, stabilendo che deve tenersi conto del costo di eserci- zio, da accertare e valutare secondo determinati crite- ri, dei ricavi presunti del traffico, del contributo da erogare per coprire la differenza tra costi e ricavi, del contributo per coprire la spesa degli accordi inte- 4 grativi aziendali;
- che la legge medesima prevede che il contributo è soggetto ad un duplice limite, in quanto non può ecce- dere lo stanziamento annuale del bilancio di previsione della regione, né può essere superiore alla perdita di esercizio aziendale;
che, ai fini dell'individuazione di tale secondo limite massimo, la regione si deve attenere alle risul- tanze del bilancio, restando escluso un potere di ret- tifica dei dati risultanti dai documenti contabili, re- golarmente formati ed approvati, in quanto, diversamen- sarebbero messi in crisi i principi di autonomia te, aziendale degli enti destinatari del contributo;
-- che, in particolare, non sono suscettive di ret- tifica le poste relative alle quote di ammortamento dei beni strumentali, nel senso di considerarle al netto dei contributi in conto capitale già percepiti per il loro acquisto, sia perché di tali contributi si tiene conto ai fini della determinazione del costo chilome- trico, sia in ragione della natura giuridica e della funzione degli ammortamenti, sia in ragione della di- versa funzione dei contributi di esercizio e dei con- tributi di investimento;
- che, pertanto, illegittimamente la Regione Campa- nia aveva, con i provvedimenti impugnati, depurato le 5 quote di ammortamento dei beni strumentali del valore del finanziamento già ottenuto per il loro acquisto dalla concessionaria. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi alle S.U. della Corte di cassazione il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, e la Regione Campania, deducendo il difetto di giurisdi- zione del giudice amministrativo. Ha resistito, con distinti controricorsi, la S.p.a. SITA, invocando lo ius superveniens costituito dall'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, che ha assegna- to al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in tema di concessioni di pubblici servizi di traspor- to, e deducendo che, anche secondo il previgente regi- la giurisdizione spettava al giudice amministrati-me, vo, poiché in relazione alla determinazione del contri- buto ordinario di esercizio alle società concessionarie di pubblici servizi di trasporto, queste ultime sono titolari di posizioni di interesse legittimo. La S.p.a. SITA ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Va anzitutto precisato il quadro normativo nel quale si inserisce la controversia in esame. 6 2.1. La contestazione portata all'esame del giudice amministrativo riguarda la quantificazione del contri- buto standard spettante per gli anni 1985 e 1986 alla S.p.a. SITA, quale concessionaria di linee automobili- stiche, ai sensi della legge della Regione Campania 25.1.1983 n.16, nell'ambito dei principi posti dalla legge 10.4.1981 n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investi- menti nel settore). L'art. 6 della legge-quadro n. 151 del 1981 prevede EX4 che i contributi di esercizio sono erogati dalla regio- sulla base di principi e procedure stabiliti con ne, regionale, con l'obbiettivo di conseguire legge l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di tra- sporto e sono determinati annualmente calcolando: A) il costo economico standardizzato del servizio con riferi- mento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qua- lità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui viene svolto;
B) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione con il concorso degli enti locali inte- 7 ressati, che debbono coprire il costo effettivo del servizio, almeno nella misura stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee con decreto del Mini- stro dei trasporti, di concerto con il Ministro del te- soro e di intesa con la Commissione consultiva interre- gionale;
C) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento, da erogare sulla base di parametri obbiettivi per coprire la differenza tra costi e rica- vi. La legge della Regione Campania n. 16 del 1983, a sua volta, prevede, all'art. 1, l'erogazione di contri- buti di esercizio agli enti locali ed alle aziende che esercitano servizi di trasporto pubblico locale, in concessione regionale e degli enti locali interessati, nei limiti del corrispondente stanziamento annuale del bilancio di previsione;
indica, nell'art. 2, le modali- tà di calcolo per la determinazione annuale del detto contributo, disponendo che deve tenersi conto degli B) e C) dell'art. 6 elementi di cui alle lettere A), della legge-quadro n. 151 del 1981 (stanzialmente ri- producendone il contenuto); individua, nell'art. 4, i parametri per determinare il costo standardizzato;
pre- cisa, nell'art. 9, i ricavi del traffico da considera- re;
stabilisce, all'art. 11, il procedimento da seguire per la liquidazione del contributo;
disciplina, 8 all'art. 13, le modalità di rilevazione da parte della regione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale, disponendo a tal fine che le aziende debbono inviare alla regione copia dei conti economici consuntivi relativi all'attività di trasporto pubblico, unitamente a copia del bilancio depositato ai sensi dell'art. 2435 c.c. ovvero alla copia del bilancio con- suntivo;
stabilisce, nel medesimo art.13, che i contri- buti non dovranno comunque superare, nel loro ammontare complessivo, la perdita di esercizio aziendale risul- tante dal conto economico consuntivo dell'azienda.
2.2. Alla stregua della richiamata normativa, la determinazione dell'ammontare del contributo presuppone quindi l'esercizio, da parte della regione, di una com- plessa attività, avente spiccati caratteri di discre- zionalità, in quanto prende l'avvio con la determina- zione dello stanziamento annuale del bilancio di previ- sione, e si articola, successivamente, in una vasta gamma di attività implicanti acquisizione di dati, in- dagini conoscitive, analisi e valutazioni della qualità del servizio.
2.3. Consegue che va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. Queste S.U., in materia di contributi e sovvenzio- ni, hanno invero più volte statuito che le controversie 9 attinenti alla spettanza ed alla quantificazione del beneficio sono devolute al giudice amministrativo, es- sendo configurabili al riguardo soltanto interessi le- gittimi del privato (sent. n. 5592/93; n. 9594/94; n. 12207/95; n. 57/99; n. 287/00), mentre deve riconoscer- si la giurisdizione del giudice ordinario soltanto nell'ipotesi in cui non sia attribuito alla P.A. alcun potere discrezionale in ordine alla concessione del contributo, per essere questo riconosciuto direttamente dalla legge con presupposti preventivamente e rigida- mente determinati ai fini sia dell'an che del quantum (sent. n. 1483/97; n. 10373/97; n. 12212/98; n. 108/99).
2.4. Giova precisare che proprio in riferimento ad una ipotesi del secondo tipo è stata pronunciata da queste S.U. la sent. n. 169/99, espressamente richiama- ta dai ricorrenti a fondamento della negazione della giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in esame. Tale decisione ha tuttavia riguardato una con- troversia determinatasi nell'ambito di un diverso qua- dro normativo. Veniva in considerazione, infatti, il d. 1. 9.12.1986 n. 833, convertito nella legge 6.2.1987 n. 18, in virtù del quale i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relative agli 10 esercizi 1982/1986, non coperti dai contributi di cui all'art. 6 della legge n. 151 del 1981, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari all'80% del loro ammontare. E' stata quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario, anche in relazione alla controversia avente ad oggetto l'attribuzione del contributo, per essere l'importo di questo predeterminato per legge in una percentuale fissa del disavanzo di esercizio, da accertarsi secondo le regole del diritto civile in ma- teria di bilancio delle società, con esclusione di ogni R potere discrezionale in capo alla P.A.
2.5. E' vero che in entrambe le fattispecie veniva in contestazione l' ammissibilità o meno, ai fini della quantificazione del disavanzo di esercizio, della de- purazione delle quote di ammortamento dei beni strumen- tali dal valore dei contributi di investimento (questione oggetto della circolare del Ministero del tesoro n. 43 del 13.10.1988, concernente la legge n. 18 del 1987, annullata del giudice amministrativo nell'ambito del giudizio sul quale si è pronunciata la sent. n. 169/99, che il Consiglio di Stato ha espressa- mente dichiarato inapplicabile al caso di specie). Ma ciò non determina contraddittorietà tra la presente pronuncia e la sent. n. 169/99, poiché nel caso risolto 11 quest'ultima sentenza l'individuazione della consi- stenza del disavanzo di esercizio costituiva l'unico parametro obbiettivo per la determinazione del contri- buto straordinario di cui alle legge n.18 del 1987, do- vendosi su tale base calcolare, in percentuale (pari all'80%), l'importo da assumere a carico del bilancio della regione, mentre nel caso in esame l'accertamento del disavanzo costituisce solo uno dei vari elementi in base ai quali la regione deve procedere alla determina- zione del contributo di cui all'art. 6 della legge n. 151 del 1981 ai sensi della legge della Regione Campa- nia n. 16 del 1983, che resta affidata, nella sua quantificazione definitiva in esito al complesso proce- dimento ivi previsto, ad una valutazione discrezionale.
3. Da quanto detto risulta l'infondatezza dell'assunto dei ricorrenti, secondo cui sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del- l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, dovendosi tale disposizione interpretare nel senso che il giudice or- dinario, in materia di rapporti di concessioni di beni e servizi, conosce di controversie concernenti indenni- tà, canoni ed altri corrispettivi in relazione ai quali sia configurabile un diritto soggettivo del concessio- nario. Ipotesi nella specie insussistente.
4. Ed è appena il caso di notare che non può farsi 12 riferimento, ai fini della decisione sulla giurisdizio- ne, all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, invocato dalla resistente, poiché la controversia di cui si di- scute era già pendente alla data del 30.6.1998 (art. 45, comma 18, d.lgs. cit.).
5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 22.2.2001. CONSIGLIERE EST. IL PRIMO PRESIDENTE F.F. 71 IfCollaboratore di Cancellerie Depositato in Cancelleria Roma, i 14 GIU. 2001- IL COLLABORATURE DI CANCELLERIA ӦQu ie ESENTE DA REGISTRAZIONE AL SENSI DEL D.P.R. 26-4-86 N. 18 13 MATERIA: ATTO AMMINISTRATIVE