CASS
Sentenza 4 maggio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 15947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15947 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZU MA nata a [...] il [...]; nel procedimento a carico della medesima;
avverso la ordinanza del 23.07.2025 del tribunale di Napoli;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Valentina Manuali che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Napoli adito quale giudice dell’esecuzione per la sospensione o revoca della ingiunzione a demolire di un’opera abusiva di cui ad una sentenza di condanna irrevocabile, del pretore di Napoli n. 7603/97, rigettava il ricorso. 2. Avverso la ordinanza sopra indicata del tribunale, propone ricorso per cassazione ZU MA a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Con il primo rappresenta il vizio di violazione di legge per nullità conseguente alla intervenuta decisione del giudice assunta nonostante il deposito Penale Sent. Sez. 3 Num. 15947 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: OV EP Data Udienza: 11/02/2026 di documentazione medica attestante l’impossibilità della ricorrente di presenziare alla udienza del 23 giugno 2025. Il giudice avrebbe dovuto rinviare l’udienza assicurando la presenza della interessata oppure valutando modalità alternative come ad esempio il ricorso al collegamento da remoto. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, Il giudice nel valutare il principio di proporzionalità tra la demolizione e le condizioni di salute della ricorrente non avrebbe in realtà considerato queste ultime, priva di capacità di deambulazione autonoma, e si richiamano sul punto le argomentazioni sviluppate in fase di esecuzione. Il provvedimento di demolizione sarebbe quindi sproporzionato rispetto al sacrificio imposto alla ricorrente con l’abbandono forzato della abitazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile posto il principio anche di recente stabilito da questa Corte per cui in tema di procedimento di esecuzione, l'impedimento a comparire dell'interessato rileva nel caso in cui lo stesso abbia chiesto di essere sentito personalmente. (Sez. 3, n. 16084 del 13/02/2025, Lettieri, Rv. 288003 01) 2. Il secondo motivo è fondato, a fronte di una motivazione apparente – con cui il giudice ha assertivamente sostenuto la mancata prova della sproporzionata compromissione della salute della ricorrente senza specificarne, in concreto, le ragioni in punto di valutazione del principio di proporzionalità dell’ordine di demolizione in rapporto ai dedotti motivi di salute. 3. In proposito è comunque utile rammentare quanto segue. 4. Innanzitutto, va ribadito in estrema sintesi, che l'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna è: doveroso, incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva e che sia ancora tale, senza che alcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell'abuso, ed in fase di esecuzione esso è passibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività. 3 5. Quanto al tema della proporzionalità, si ricorda che questa Corte, recependo le indicazioni della Corte EDU (v. sentenze 21/04/2016, VA e ZO c. Bulgaria;
4/8/2020 IN c. Lituania;
23/03/2021 GH ed altri c. Spagna;
11/4/2023, NO c. Bulgaria,) ha ripetutamente statuito che l’attuazione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo impone una preventiva valutazione volta a verificare se l’’interesse dello Stato ad assicurare un ordinato sviluppo del territorio e il rispetto della legalità, la cui tutela è assicurata dal ripristino dello status precedente all’intervento abusivo, giustifichino, secondo i criteri di necessità, sufficienza e proporzionalità, la lesione del diritto del privato al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost. e dall’art. 8 CEDU, o di altri diritti protetti dall’ordinamento, quali ad esempio il diritto alla salute (v. Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270 01; Sez. 3, n. 43608 del 8/10/2021, Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950 – 01; Sez. 3, n. 27840 del 23/3/2016, Rv. 267055 – 01 in relazione all’uso per finalità terapeutiche dell’abitazione oggetto di sequestro preventivo disposto per violazione di leggi urbanistiche;
Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, Rv. 285756). 6. Le linea guida individuate dalla giurisprudenza di legittimità e da quella convenzionale che debbono orientare il test di proporzionalità devoluto al giudice al fine di valutare se il provvedimento di demolizione sia giustificato alla luce delle peculiarità del singolo caso, che è onere di chi intende avvelarsene allegare in modo puntuale , possono essere sintetizzate nei termini di seguito indicati: è necessario che l’esecuzione dell’ordine di demolizione incida sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona tutelato dall’art. 8 della CEDU, per cui l’esigenza di procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste solo nel caso di demolizione di un manufatto adibito ad abituale residenza mentre non si pone nel caso venga opposto il diritto alla tutela della proprietà ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), , Rv. 280270; Sez. 3, n. 47693 del 4/10/2023,); assumono rilevo la consapevolezza da parte dell’interessato dell’illiceità dell’intervento edilizio che ha originato l’ordine di demolizione, la gravità dell’illecito, da valutarsi anche in considerazione delle disposizioni normative violate, e la tipologia dell’abuso (Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022,; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Rv. 280270; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022,; Sez. 3, n. 7412 del 10/11/2020 (dep. 2021),; Sez. 3, 47693 del 4/10/2023,); è necessario che sia trascorso un arco temporale ragionevole fra l’accertamento del reato e l’attivazione del procedura esecutiva, così da consentire 4 al destinatario dell’ordine di demolizione di “legalizzare” l’immobile, se possibile, o di esperire i mezzi di tutela dei propri interessi offerti dall’ordinamento e di reperire nuove soluzioni abitative ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022,; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Rv. 280270; Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023 n. 869 Rv. 285733; Sez. 4, n. 2770 del 5/10/2023 (dep. 2024),; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, , Rv 282950); assumono rilievo le condizioni personali dell’interessato, quali l’età avanzata, le condizioni di salute e il basso reddito con la precisazione però che tali condizioni, di per sé sole, non posso assumere importanza decisiva dovendo essere valutate congiuntamente con la consapevolezza dell’illiceità dell’intervento edilizio e con l’arco temporale decorso dall’accertamento dell’abuso al fine di verificare se l’interessato abbia avuto la posizione di legalizzare il manufatto e di reperire un alloggio alternativo (Sez. 3, n. 7127 del 19/1/2022,; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023,; Sez. 3, n. 48934 del 15/12/2022,; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, , Rv. 282950); assume rilevo che vi sia stata per l’interessato la possibilità di poter far valere le sue ragioni davanti a un organo indipendente (Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023,; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, , Rv. 282950); è necessario che i fatti allegati dall’autore dell’abuso per contrastare l’esecuzione dell’ordine di demolizione non siano dipendenti dalla sua inerzia o, comunque, dalla sua volontà, non potendo il condannato lucrare sulle conseguenze derivate dal suo inadempimento a un dovere imposto da una sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023,; Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023,; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023,); è necessario altresì rammentare che nella giurisprudenza della Corte EDU (VA e ZO c Bulgaria § 49; IN c. Lituania § 52; NO c. Bulgaria, 11/4/2023, §47; GH e altri c. Spagna, 23/3/2021 §60) già solo “l’effettiva attuazione del requisito normativo secondo cui nessun edificio può essere costruito senza permesso di costruire” rappresenta uno scopo legittimo che giustifica l’ingerenza dell’autorità pubblica nell’esercizio del diritto al rispetto del proprio domicilio del privato, costituendo “un tentativo di ristabilire lo stato di diritto e, quindi, la prevenzione del disordine” e uno strumento di “promozione del benessere economico del paese”, finalità rientranti fra quelle contemplate dal comma 2 dell’art. 8 della Convenzione. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l’ordinanza debba essere annullata con rinvio al tribunale di Napoli. 5
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli. Così è deciso, 11/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EP OV LU MA
avverso la ordinanza del 23.07.2025 del tribunale di Napoli;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Valentina Manuali che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Napoli adito quale giudice dell’esecuzione per la sospensione o revoca della ingiunzione a demolire di un’opera abusiva di cui ad una sentenza di condanna irrevocabile, del pretore di Napoli n. 7603/97, rigettava il ricorso. 2. Avverso la ordinanza sopra indicata del tribunale, propone ricorso per cassazione ZU MA a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Con il primo rappresenta il vizio di violazione di legge per nullità conseguente alla intervenuta decisione del giudice assunta nonostante il deposito Penale Sent. Sez. 3 Num. 15947 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: OV EP Data Udienza: 11/02/2026 di documentazione medica attestante l’impossibilità della ricorrente di presenziare alla udienza del 23 giugno 2025. Il giudice avrebbe dovuto rinviare l’udienza assicurando la presenza della interessata oppure valutando modalità alternative come ad esempio il ricorso al collegamento da remoto. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, Il giudice nel valutare il principio di proporzionalità tra la demolizione e le condizioni di salute della ricorrente non avrebbe in realtà considerato queste ultime, priva di capacità di deambulazione autonoma, e si richiamano sul punto le argomentazioni sviluppate in fase di esecuzione. Il provvedimento di demolizione sarebbe quindi sproporzionato rispetto al sacrificio imposto alla ricorrente con l’abbandono forzato della abitazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile posto il principio anche di recente stabilito da questa Corte per cui in tema di procedimento di esecuzione, l'impedimento a comparire dell'interessato rileva nel caso in cui lo stesso abbia chiesto di essere sentito personalmente. (Sez. 3, n. 16084 del 13/02/2025, Lettieri, Rv. 288003 01) 2. Il secondo motivo è fondato, a fronte di una motivazione apparente – con cui il giudice ha assertivamente sostenuto la mancata prova della sproporzionata compromissione della salute della ricorrente senza specificarne, in concreto, le ragioni in punto di valutazione del principio di proporzionalità dell’ordine di demolizione in rapporto ai dedotti motivi di salute. 3. In proposito è comunque utile rammentare quanto segue. 4. Innanzitutto, va ribadito in estrema sintesi, che l'ordine di demolizione impartito dal giudice a seguito di sentenza di condanna è: doveroso, incide, quale misura amministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva e che sia ancora tale, senza che alcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell'abuso, ed in fase di esecuzione esso è passibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività. 3 5. Quanto al tema della proporzionalità, si ricorda che questa Corte, recependo le indicazioni della Corte EDU (v. sentenze 21/04/2016, VA e ZO c. Bulgaria;
4/8/2020 IN c. Lituania;
23/03/2021 GH ed altri c. Spagna;
11/4/2023, NO c. Bulgaria,) ha ripetutamente statuito che l’attuazione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo impone una preventiva valutazione volta a verificare se l’’interesse dello Stato ad assicurare un ordinato sviluppo del territorio e il rispetto della legalità, la cui tutela è assicurata dal ripristino dello status precedente all’intervento abusivo, giustifichino, secondo i criteri di necessità, sufficienza e proporzionalità, la lesione del diritto del privato al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost. e dall’art. 8 CEDU, o di altri diritti protetti dall’ordinamento, quali ad esempio il diritto alla salute (v. Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270 01; Sez. 3, n. 43608 del 8/10/2021, Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950 – 01; Sez. 3, n. 27840 del 23/3/2016, Rv. 267055 – 01 in relazione all’uso per finalità terapeutiche dell’abitazione oggetto di sequestro preventivo disposto per violazione di leggi urbanistiche;
Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023, Rv. 285756). 6. Le linea guida individuate dalla giurisprudenza di legittimità e da quella convenzionale che debbono orientare il test di proporzionalità devoluto al giudice al fine di valutare se il provvedimento di demolizione sia giustificato alla luce delle peculiarità del singolo caso, che è onere di chi intende avvelarsene allegare in modo puntuale , possono essere sintetizzate nei termini di seguito indicati: è necessario che l’esecuzione dell’ordine di demolizione incida sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona tutelato dall’art. 8 della CEDU, per cui l’esigenza di procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste solo nel caso di demolizione di un manufatto adibito ad abituale residenza mentre non si pone nel caso venga opposto il diritto alla tutela della proprietà ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022, Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), , Rv. 280270; Sez. 3, n. 47693 del 4/10/2023,); assumono rilevo la consapevolezza da parte dell’interessato dell’illiceità dell’intervento edilizio che ha originato l’ordine di demolizione, la gravità dell’illecito, da valutarsi anche in considerazione delle disposizioni normative violate, e la tipologia dell’abuso (Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022,; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Rv. 280270; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022,; Sez. 3, n. 7412 del 10/11/2020 (dep. 2021),; Sez. 3, 47693 del 4/10/2023,); è necessario che sia trascorso un arco temporale ragionevole fra l’accertamento del reato e l’attivazione del procedura esecutiva, così da consentire 4 al destinatario dell’ordine di demolizione di “legalizzare” l’immobile, se possibile, o di esperire i mezzi di tutela dei propri interessi offerti dall’ordinamento e di reperire nuove soluzioni abitative ( Sez. 3, n. 2532 del 12/1/2022,; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020 (dep. 2021), Rv. 280270; Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023 n. 869 Rv. 285733; Sez. 4, n. 2770 del 5/10/2023 (dep. 2024),; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, , Rv 282950); assumono rilievo le condizioni personali dell’interessato, quali l’età avanzata, le condizioni di salute e il basso reddito con la precisazione però che tali condizioni, di per sé sole, non posso assumere importanza decisiva dovendo essere valutate congiuntamente con la consapevolezza dell’illiceità dell’intervento edilizio e con l’arco temporale decorso dall’accertamento dell’abuso al fine di verificare se l’interessato abbia avuto la posizione di legalizzare il manufatto e di reperire un alloggio alternativo (Sez. 3, n. 7127 del 19/1/2022,; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023,; Sez. 3, n. 48934 del 15/12/2022,; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, , Rv. 282950); assume rilevo che vi sia stata per l’interessato la possibilità di poter far valere le sue ragioni davanti a un organo indipendente (Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023,; Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, , Rv. 282950); è necessario che i fatti allegati dall’autore dell’abuso per contrastare l’esecuzione dell’ordine di demolizione non siano dipendenti dalla sua inerzia o, comunque, dalla sua volontà, non potendo il condannato lucrare sulle conseguenze derivate dal suo inadempimento a un dovere imposto da una sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 21198 del 15/2/2023,; Sez. 3, n. 48820 del 2/11/2023,; Sez.3, n. 46199 del 17/10/2023,); è necessario altresì rammentare che nella giurisprudenza della Corte EDU (VA e ZO c Bulgaria § 49; IN c. Lituania § 52; NO c. Bulgaria, 11/4/2023, §47; GH e altri c. Spagna, 23/3/2021 §60) già solo “l’effettiva attuazione del requisito normativo secondo cui nessun edificio può essere costruito senza permesso di costruire” rappresenta uno scopo legittimo che giustifica l’ingerenza dell’autorità pubblica nell’esercizio del diritto al rispetto del proprio domicilio del privato, costituendo “un tentativo di ristabilire lo stato di diritto e, quindi, la prevenzione del disordine” e uno strumento di “promozione del benessere economico del paese”, finalità rientranti fra quelle contemplate dal comma 2 dell’art. 8 della Convenzione. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l’ordinanza debba essere annullata con rinvio al tribunale di Napoli. 5
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli. Così è deciso, 11/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EP OV LU MA