Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 15947
CASS
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge per nullità della decisione per mancata considerazione della documentazione medica attestante l'impossibilità di presenziare all'udienza

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile poiché in tema di procedimento di esecuzione, l'impedimento a comparire dell'interessato rileva solo se lo stesso abbia chiesto di essere sentito personalmente.

  • Accolto
    Vizio di motivazione per mancata considerazione delle condizioni di salute nel valutare la proporzionalità tra demolizione e salute della ricorrente

    Il motivo è fondato poiché la motivazione del giudice è apparente, non specificando in concreto le ragioni della mancata prova della sproporzionata compromissione della salute della ricorrente in rapporto al principio di proporzionalità dell'ordine di demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 15947
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15947
    Data del deposito : 4 maggio 2026

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