CASS
Sentenza 29 novembre 2023
Sentenza 29 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2023, n. 47693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47693 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO PP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udita per l'imputato l'avv. Genoveffa Stanco, in sostituzione dell'avv. PP LA CA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47693 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11/05/2023, il Tribunale di Salerno rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di SO PP avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 3.4.2023 in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. c) di.P.R. n. 380/2001, 181 d.lgs 42/2004, 93-95 d.P.R. n. 380/2001. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SO PP, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce omessa motivazione in ordine alla dedotta sproporzione dell'ordine di sgombero. Argomenta che tra i motivi di riesame era stato chiesto di valutare la proporzionalità del vincolo reale in relazione alle esigenze abitative del nucleo familiare della figlia del ricorrente e che il Tribunale aveva omesso tale necessaria valutazione, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in linea con i principi affermati dalla Corte CEDU in relazione al diritti all'abitazione di cui all'art. 8 CEDU;
il nucleo familiare era privo di soluzione abitativa perché sfrattato dall'appartamento precedentemente condotto in locazione e appariva necessario contemperare le esigenze cautelarì con i concomitanti diritti costituzionalmente garantiti concedendo alta figlia del ricorrente di abitare il piano intermedio dell'immobile in sequestro, piano interessato dal contestato illecito edilizio. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Va, innanzitutto, rilevato il manifesto difetto di interesse ad impugnare. Il ricorrente lamenta aspetti non invocabili perché inerenti alla posizione di soggetto diverso (esigenze abitative della figlia e del nucleo familiare della stessa, occupante il piano intermedio dell'immobile in sequestro), quale titolare del diritto all'abitazione del quale si prospetta la lesione ad opera del provvedimento impugnato (sul punto si veda Sez.U,n.13539 del 30/01/2020, in motivazione;
Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141). 3. Va, poi, rilevata anche la genericità del motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare reale. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali - sono applicabili anche al sequestro preventivo, 2 dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509; nonchè Sez. 3, n.27840 del 23/03/2016, Rv. 267055 - 01, che ha riaffermato tale principio, ritenendo legittima l'autorizzazione da parte del giudice all'uso, per finalità terapeutiche dell'imputato, dell'abitazione oggetto di sequestro preventivo in relazione a reato per violazione di leggi urbanistiche, ove tale utilizzo non contrasti con le finalità della misura in atto, nel rispetto del principio di proporzionalità in materia di misure cautelari reali, che impone, nella specie, un bilanciamento tra l'interesse dello Stato ad impedire l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di titolo abilitativo, e il diritto alla tutela dell'abitazione e della salute, così come evidenziato dalla Corte EDU con la sentenza del 21 aprile 2016, n.46577, NO e CH c. Bulgaria). Va ricordato che il rispetto del principio di proporzionalità in materia di diritti fondamentali, specie con riferimento ai diritti di libertà personale e reale, è stato riaffermato dalla Corte Edu (NO e CH c. Bulgaria, sentenza, V Sezione, 21 aprile 2016, n. 46577) in relazione all'ordine di demolizione dell'abitazione, nel senso che il giudice nazionale ha l'onere di valutare e ponderare la situazione personale dei ricorrenti e non limitarsi ad un controllo meramente formale sull'illegalità della costruzione (ex multis, Sez. 3, n. 27840 del 23/03/2016, Rv. 267055 - 01). In altri termini, il rispetto del principio di proporzionalità impone che l'autorità giudiziaria valuti caso per caso se un determinato provvedimento possa ritenersi giustificato in considerazione delle ragioni espresse dal destinatario della misura, al fine di bilanciare il suo diritto alla tutela dell'abitazione, ai sensi dell'art. 8 Convenzione Edu (o di altro diritto fondamentale) e l'interesse dello Stato ad impedire l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di regolare titolo abilitativo. Sicchè deve essere il giudice a stabilire, tenuto conto delle circostanze del caso concreto dedotte dalle parti, se il provvedimento limitativo sia proporzionato rispetto allo scopo, riconosciuto peraltro legittimo dalla Corte Edu, che la normativa edilizia intende perseguire (cfr. Sez. 3, non massimata n. 15141 del 2019 Sez. 3, Pignalosa;
sez. 3 n. 27840 del 23/03/2016 Rv. 267055 - 01 Calvisi). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di attuazione dell' ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abitazione il giudice, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, NO e CH c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, AS c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della Convenzione EIDU, e valutando, nel contempo, la 3 eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (così, diffusamente e con ampi richiami, Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, Esposito, Rv. 284627; nonché Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'Auria, Rv. 282950, e Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270; nello stesso senso, Sez. 3, n. 48021 dell'11/09/2019, Giordano, Rv. 277994, secondo cui il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire„ rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio). Alla luce di tale determinazione giurisprudenziale, il motivo dedotto appare aspecifico, in quanto il ricorrente non ha allegato le concrete ragioni e circostanze del caso di specie, che avrebbero dovuto fondatamente sostenere l'affermata violazione del citato rapporto di proporzionalità, limitandosi a dedurre, genericamente, la mancanza di una soluzione abitativa alternativa. Appare opportuno rimarcare che tali ragioni, in ogni caso, non possono coincidere con il mero interesse del singolo a permanere in una specifica abitazione, atteso, di contro, il principio per cui l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma, in concreto, il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico- edilizio violato (cfr. Sez. 3, n. 24882 dei 26/04/2018 Rv. 273:368 - 01 Ferrante;
Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016 Rv. 267024 01 Contadini). 3.Va, infine, rilevato che il tribunale del riesame non si è sottratto all'obbligo di motivazione relativo al requisito della proporzionalità della misura, che attiene alla valutazione del periculum ed alle modalità con le quali il dato cautelare può essere salvaguardato. Sono stati, infatti, evidenziati, quali dati giustificativi della valutazione di proporzionalità della misura, non solo che le opere abusive erano ancora in fase 4 di completamento al momento degli accertamenti della P.G. ma anche l'entità degli abusivi edilizi (opere realizzate in zona agricola e sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del preventivo deposito del progetto esecutivo strutturale, opere che avevano comportato un cambio di destinazione d'uso dell'intero immobile in sequestro da commerciale a residenziale). Risulta, quindi, evidente la non sanabilità delle opere, in quanto insistenti in zona vincolata e sismica, alla luce dei principi espressi in subiecta materia da questa Corte (in tema di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di opere realizzate in area vincolata, il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al solo profilo urbanistico dell'intervento già realizzato, Sez.3, n.5750 del 02/02/2023, Rv. 284314 - 01; il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti di in cui essa è consentita ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consentendo la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata, Sez.3, n. 190 del 12/11/2020,dep.07/01/2021, Rv.281131 - 01; in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione, cd. "doppia conformità", richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica, Sez.3, n.2357 del 14/12/2022, dep. 20/01/2023, Rv.284058 - 01). Ebbene, deve osservarsi che, nella valutazione di proporzionalità della misura cautelare reale, assumono rilievo essenziale sia le caratteristiche costruttive delle opere in relazione al rispetto della normativa antisismica che la possibilità di sanatoria delle stesse e di ottenimento del certificato di agibilità: condizioni che, ove non conformi alla normativa relativa, non possono che incidere in senso negativo sul diritto di abitare in un immobile abusivo potenzialmente a rischio sismico. Il ricorso, pertanto, presenta anche un ulteriore profilo di inammissibilità, alla luce del principio pacifico, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo 5 a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udita per l'imputato l'avv. Genoveffa Stanco, in sostituzione dell'avv. PP LA CA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47693 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11/05/2023, il Tribunale di Salerno rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di SO PP avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 3.4.2023 in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. c) di.P.R. n. 380/2001, 181 d.lgs 42/2004, 93-95 d.P.R. n. 380/2001. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SO PP, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce omessa motivazione in ordine alla dedotta sproporzione dell'ordine di sgombero. Argomenta che tra i motivi di riesame era stato chiesto di valutare la proporzionalità del vincolo reale in relazione alle esigenze abitative del nucleo familiare della figlia del ricorrente e che il Tribunale aveva omesso tale necessaria valutazione, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in linea con i principi affermati dalla Corte CEDU in relazione al diritti all'abitazione di cui all'art. 8 CEDU;
il nucleo familiare era privo di soluzione abitativa perché sfrattato dall'appartamento precedentemente condotto in locazione e appariva necessario contemperare le esigenze cautelarì con i concomitanti diritti costituzionalmente garantiti concedendo alta figlia del ricorrente di abitare il piano intermedio dell'immobile in sequestro, piano interessato dal contestato illecito edilizio. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Va, innanzitutto, rilevato il manifesto difetto di interesse ad impugnare. Il ricorrente lamenta aspetti non invocabili perché inerenti alla posizione di soggetto diverso (esigenze abitative della figlia e del nucleo familiare della stessa, occupante il piano intermedio dell'immobile in sequestro), quale titolare del diritto all'abitazione del quale si prospetta la lesione ad opera del provvedimento impugnato (sul punto si veda Sez.U,n.13539 del 30/01/2020, in motivazione;
Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141). 3. Va, poi, rilevata anche la genericità del motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare reale. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali - sono applicabili anche al sequestro preventivo, 2 dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509; nonchè Sez. 3, n.27840 del 23/03/2016, Rv. 267055 - 01, che ha riaffermato tale principio, ritenendo legittima l'autorizzazione da parte del giudice all'uso, per finalità terapeutiche dell'imputato, dell'abitazione oggetto di sequestro preventivo in relazione a reato per violazione di leggi urbanistiche, ove tale utilizzo non contrasti con le finalità della misura in atto, nel rispetto del principio di proporzionalità in materia di misure cautelari reali, che impone, nella specie, un bilanciamento tra l'interesse dello Stato ad impedire l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di titolo abilitativo, e il diritto alla tutela dell'abitazione e della salute, così come evidenziato dalla Corte EDU con la sentenza del 21 aprile 2016, n.46577, NO e CH c. Bulgaria). Va ricordato che il rispetto del principio di proporzionalità in materia di diritti fondamentali, specie con riferimento ai diritti di libertà personale e reale, è stato riaffermato dalla Corte Edu (NO e CH c. Bulgaria, sentenza, V Sezione, 21 aprile 2016, n. 46577) in relazione all'ordine di demolizione dell'abitazione, nel senso che il giudice nazionale ha l'onere di valutare e ponderare la situazione personale dei ricorrenti e non limitarsi ad un controllo meramente formale sull'illegalità della costruzione (ex multis, Sez. 3, n. 27840 del 23/03/2016, Rv. 267055 - 01). In altri termini, il rispetto del principio di proporzionalità impone che l'autorità giudiziaria valuti caso per caso se un determinato provvedimento possa ritenersi giustificato in considerazione delle ragioni espresse dal destinatario della misura, al fine di bilanciare il suo diritto alla tutela dell'abitazione, ai sensi dell'art. 8 Convenzione Edu (o di altro diritto fondamentale) e l'interesse dello Stato ad impedire l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di regolare titolo abilitativo. Sicchè deve essere il giudice a stabilire, tenuto conto delle circostanze del caso concreto dedotte dalle parti, se il provvedimento limitativo sia proporzionato rispetto allo scopo, riconosciuto peraltro legittimo dalla Corte Edu, che la normativa edilizia intende perseguire (cfr. Sez. 3, non massimata n. 15141 del 2019 Sez. 3, Pignalosa;
sez. 3 n. 27840 del 23/03/2016 Rv. 267055 - 01 Calvisi). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di attuazione dell' ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abitazione il giudice, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, NO e CH c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, AS c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della Convenzione EIDU, e valutando, nel contempo, la 3 eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (così, diffusamente e con ampi richiami, Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, Esposito, Rv. 284627; nonché Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'Auria, Rv. 282950, e Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270; nello stesso senso, Sez. 3, n. 48021 dell'11/09/2019, Giordano, Rv. 277994, secondo cui il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire„ rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio). Alla luce di tale determinazione giurisprudenziale, il motivo dedotto appare aspecifico, in quanto il ricorrente non ha allegato le concrete ragioni e circostanze del caso di specie, che avrebbero dovuto fondatamente sostenere l'affermata violazione del citato rapporto di proporzionalità, limitandosi a dedurre, genericamente, la mancanza di una soluzione abitativa alternativa. Appare opportuno rimarcare che tali ragioni, in ogni caso, non possono coincidere con il mero interesse del singolo a permanere in una specifica abitazione, atteso, di contro, il principio per cui l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma, in concreto, il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico- edilizio violato (cfr. Sez. 3, n. 24882 dei 26/04/2018 Rv. 273:368 - 01 Ferrante;
Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016 Rv. 267024 01 Contadini). 3.Va, infine, rilevato che il tribunale del riesame non si è sottratto all'obbligo di motivazione relativo al requisito della proporzionalità della misura, che attiene alla valutazione del periculum ed alle modalità con le quali il dato cautelare può essere salvaguardato. Sono stati, infatti, evidenziati, quali dati giustificativi della valutazione di proporzionalità della misura, non solo che le opere abusive erano ancora in fase 4 di completamento al momento degli accertamenti della P.G. ma anche l'entità degli abusivi edilizi (opere realizzate in zona agricola e sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del preventivo deposito del progetto esecutivo strutturale, opere che avevano comportato un cambio di destinazione d'uso dell'intero immobile in sequestro da commerciale a residenziale). Risulta, quindi, evidente la non sanabilità delle opere, in quanto insistenti in zona vincolata e sismica, alla luce dei principi espressi in subiecta materia da questa Corte (in tema di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di opere realizzate in area vincolata, il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al solo profilo urbanistico dell'intervento già realizzato, Sez.3, n.5750 del 02/02/2023, Rv. 284314 - 01; il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti di in cui essa è consentita ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consentendo la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata, Sez.3, n. 190 del 12/11/2020,dep.07/01/2021, Rv.281131 - 01; in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione, cd. "doppia conformità", richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica, Sez.3, n.2357 del 14/12/2022, dep. 20/01/2023, Rv.284058 - 01). Ebbene, deve osservarsi che, nella valutazione di proporzionalità della misura cautelare reale, assumono rilievo essenziale sia le caratteristiche costruttive delle opere in relazione al rispetto della normativa antisismica che la possibilità di sanatoria delle stesse e di ottenimento del certificato di agibilità: condizioni che, ove non conformi alla normativa relativa, non possono che incidere in senso negativo sul diritto di abitare in un immobile abusivo potenzialmente a rischio sismico. Il ricorso, pertanto, presenta anche un ulteriore profilo di inammissibilità, alla luce del principio pacifico, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo 5 a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023