Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3956
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Sentenza 18 marzo 2003

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Ove la capacità a deporre del teste non possa essere messa in discussione per non essere stata la relativa questione tempestivamente sollevata, il giudice del merito non è esonerato dal potere - dovere di esaminare l'intrinseca attendibilità di detto testimone, specialmente in caso di contrasto tra le risultanze di prove diverse, e legittimamente può tener conto dell'interesse del teste all'esito del giudizio, anche là dove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio.

Nella disciplina delle attività e delle imprese di investimento anteriore a quella prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, per le commissioni del cliente alla società di intermediazione mobiliare non è richiesta la forma scritta, ne' "ad substantiam" ne' "ad probationem", l'obbligo di utilizzare i fissati bollati essendo prescritto soltanto a fini fiscali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3956
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3956
    Data del deposito : 18 marzo 2003

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