CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2023, n. 30565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30565 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LE AB, nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 31/03/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI SA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto al reato di cui al capo B) per difetto di querela e per l'inammissibilità nel resto;
lette le conclusioni i.nviate dal difensore del ricorrente. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 31/03/2022 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, escludendo un'aggravante e riducendo la pena, quella del Tribunale di Trapani in data 15/06/2020, con cui AB LE è stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza e di lesioni aggravate ai sensi degli artt. 585, 576, comma primo, n. 1, cod. pen., commessi reagendo all'azione dei Carabinieri Penale Sent. Sez. 6 Num. 30565 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 30/05/2023 di Trapani, che, avendo saputo che un individuo, noto per i suoi trascorsi, aveva scavalcato un muro entrando in un'abitazione, avevano a loro volta fatto irruzione per bloccare l'individuo, peraltro risultato dimorante colà con i propri anziani genitori, parimenti presenti. 2. Ha presentato ricorso LE tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 582 con riguardo al capo B). Posto che le lesioni devono essere eziologicamente ricollegabili ad una condotta e devono formare oggetto di rappresentazione e volizione, nel caso in esame il ricorrente non avrebbe potuto dirsi responsabile delle lesioni riportate dai Carabinieri operanti, venendo in rilievo traumi distrattivi dei muscoli lombari non costituenti conseguenza della colluttazione e dei colpi inferti ma dell'azione di scavalcamento posta in essere dai militari. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 393-bis cod. pen. La Corte era incorsa nel travisamento della prova, non considerando le risultanze probatorie, che consentivano di delineare una cesura tra la prima fase dell'irruzione e quella successiva, giacché la madre del ricorrente EL IN aveva dichiarato che il ricorrente aveva subito comunicato all'agente Mondello che gli anziani presenti erano i suoi genitori e che costoro, successivamente, quando il figlio era stato raggiunto nel giardino pertinenziale, avevano confermato che quella era la loro abitazione. In tal modo risultava evidente l'illegittimità dell'operato dei militari e l'applicabilità dell'esimente invocata, integrata in presenza dell'oggettiva illegittimità della condotta del pubblico ufficiale a prescindere dalla consapevolezza da parte di costui dell'illiceità del proprio agire. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio quanto al reato di cui al capo B) per difetto di querela e per l'inammissibilità nel resto. 4. Ha inviato le conclusioni il difensore del ricorrente, insistendo nell'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo d isposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art.
5 -duodecles, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. 2 CONSIDERATO IN DIRITrO 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. 2. Il primo motivo, con cui si contesta la correlazione causale tra la condotta del ricorrente e le lesioni refertate nei confronti dei militari intervenuti, è generico e manifestamente infondato. • Sul punto il ricorso prospetta la non riconducibilità delle lesioni a calci e pugni del ricorrente, ma non si confronta con la motivazione, nella quale si è posto in evidenza che i traumi e le abrasioni attestate erano strettamente ricollegabili alla violenta colluttazione con i Carabinieri che lo inseguivano, cui il ricorrente aveva dato consapevolmente causa. Deve anche rimarcarsi che, contrariamente a quanto esposto nelle conclusioni del Procuratore generale, il delitto di lesioni risulta procedibile d'ufficio, in quanto aggravato ai sensi degli artt. 585, 576, comma primo, n. 1, in relazione all'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen. 3. Il secondo motivo è formulato in modo aspecifico. Lo stesso fonda l'assunto della configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., a fronte della riconosciuta legittimità dell'operato dei militari, relativamente alla prima parte dell'intervento, sul travisamento delle risultanze probatorie e in particolare sulla mancata valutazione delle dichiarazioni rese da EL IN, madre del ricorrente: va tuttavia rimarcato corre siffatta deduzione risulti generica, in quanto non accompagnata dalla specifica indicazione delle dichiarazioni decisive e dalla puntuale dimostrazione, tramite allegazione del verbale, del contenuto della deposizione. Il rilievo difensivo risulta dunque radicalmente inidoneo a comprovare che i militari intervenuti avessero avuto contezza già nella fase dell'inseguimento e comunque prima di bloccare il ricorrente, che costui si era introdotto nell'abitazione dei genitori e che proprio costoro erano le due persone anziane presenti in casa. Non sono dunque ravvisabili i prospettati vizi della sentenza impugnata, fermo restando che il motivo di ricorso si sofferma sulla sopravvenuta illegittimità dell'operato dei militari e non sviluppa specificamente il profilo del rilievo putativo della scrinninante invocata. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla 3 causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/05/2023
udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI SA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto al reato di cui al capo B) per difetto di querela e per l'inammissibilità nel resto;
lette le conclusioni i.nviate dal difensore del ricorrente. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 31/03/2022 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, escludendo un'aggravante e riducendo la pena, quella del Tribunale di Trapani in data 15/06/2020, con cui AB LE è stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza e di lesioni aggravate ai sensi degli artt. 585, 576, comma primo, n. 1, cod. pen., commessi reagendo all'azione dei Carabinieri Penale Sent. Sez. 6 Num. 30565 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 30/05/2023 di Trapani, che, avendo saputo che un individuo, noto per i suoi trascorsi, aveva scavalcato un muro entrando in un'abitazione, avevano a loro volta fatto irruzione per bloccare l'individuo, peraltro risultato dimorante colà con i propri anziani genitori, parimenti presenti. 2. Ha presentato ricorso LE tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 582 con riguardo al capo B). Posto che le lesioni devono essere eziologicamente ricollegabili ad una condotta e devono formare oggetto di rappresentazione e volizione, nel caso in esame il ricorrente non avrebbe potuto dirsi responsabile delle lesioni riportate dai Carabinieri operanti, venendo in rilievo traumi distrattivi dei muscoli lombari non costituenti conseguenza della colluttazione e dei colpi inferti ma dell'azione di scavalcamento posta in essere dai militari. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 393-bis cod. pen. La Corte era incorsa nel travisamento della prova, non considerando le risultanze probatorie, che consentivano di delineare una cesura tra la prima fase dell'irruzione e quella successiva, giacché la madre del ricorrente EL IN aveva dichiarato che il ricorrente aveva subito comunicato all'agente Mondello che gli anziani presenti erano i suoi genitori e che costoro, successivamente, quando il figlio era stato raggiunto nel giardino pertinenziale, avevano confermato che quella era la loro abitazione. In tal modo risultava evidente l'illegittimità dell'operato dei militari e l'applicabilità dell'esimente invocata, integrata in presenza dell'oggettiva illegittimità della condotta del pubblico ufficiale a prescindere dalla consapevolezza da parte di costui dell'illiceità del proprio agire. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio quanto al reato di cui al capo B) per difetto di querela e per l'inammissibilità nel resto. 4. Ha inviato le conclusioni il difensore del ricorrente, insistendo nell'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo d isposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art.
5 -duodecles, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. 2 CONSIDERATO IN DIRITrO 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. 2. Il primo motivo, con cui si contesta la correlazione causale tra la condotta del ricorrente e le lesioni refertate nei confronti dei militari intervenuti, è generico e manifestamente infondato. • Sul punto il ricorso prospetta la non riconducibilità delle lesioni a calci e pugni del ricorrente, ma non si confronta con la motivazione, nella quale si è posto in evidenza che i traumi e le abrasioni attestate erano strettamente ricollegabili alla violenta colluttazione con i Carabinieri che lo inseguivano, cui il ricorrente aveva dato consapevolmente causa. Deve anche rimarcarsi che, contrariamente a quanto esposto nelle conclusioni del Procuratore generale, il delitto di lesioni risulta procedibile d'ufficio, in quanto aggravato ai sensi degli artt. 585, 576, comma primo, n. 1, in relazione all'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen. 3. Il secondo motivo è formulato in modo aspecifico. Lo stesso fonda l'assunto della configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., a fronte della riconosciuta legittimità dell'operato dei militari, relativamente alla prima parte dell'intervento, sul travisamento delle risultanze probatorie e in particolare sulla mancata valutazione delle dichiarazioni rese da EL IN, madre del ricorrente: va tuttavia rimarcato corre siffatta deduzione risulti generica, in quanto non accompagnata dalla specifica indicazione delle dichiarazioni decisive e dalla puntuale dimostrazione, tramite allegazione del verbale, del contenuto della deposizione. Il rilievo difensivo risulta dunque radicalmente inidoneo a comprovare che i militari intervenuti avessero avuto contezza già nella fase dell'inseguimento e comunque prima di bloccare il ricorrente, che costui si era introdotto nell'abitazione dei genitori e che proprio costoro erano le due persone anziane presenti in casa. Non sono dunque ravvisabili i prospettati vizi della sentenza impugnata, fermo restando che il motivo di ricorso si sofferma sulla sopravvenuta illegittimità dell'operato dei militari e non sviluppa specificamente il profilo del rilievo putativo della scrinninante invocata. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla 3 causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/05/2023