Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
Il tribunale di sorveglianza, in presenza di comportamenti particolarmente gravi e che riverberino i loro effetti anche sulla valutazione del periodo trascorso dal soggetto in regime di affidamento in prova, può,nel revocare tale misura,ritenere che,almeno in parte,detto periodo non vada considerato come pena espiata.In tal caso,però,la valutazione e la motivazione debbono essere molto approfondite e puntuali. (Nella specie,in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio,per difetto di motivazione, l'ordinanza di revoca pronunciata dal tribunale di sorveglianza nella parte in cui,trattandosi di soggetto che era stato sorpreso a bordo di un'autovettura in compagnia di un pregiudicato ed in possesso di un'arma da sparo,aveva per ciò solo ritenuto - considerata la gravità del fatto - di considerare come non espiata la pena corrispondente all'intera durata del periodo trascorso in affidamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1999, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 13.01.1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N.320
3.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N.29664/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO RI n. il 17.05.1970
avverso ordinanza del 12.05.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
LA CORTE OSSERVA.
RO RI ha proposta ricorso per cassazione contro l'ordinanza 12.05.1998 con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale dichiarando non espiata la pena con riferimento al periodo già trascorso di attuazione della misura alternativa. Secondo il Tribunale era di ostacolo alla realizzazione dell'affidamento in prova il fatto che il DI fosse stato fermato all'interno di una autovettura in compagnia di pregiudicato e in possesso di arma da sparo. Tale condotta è stata ritenuta grave ed incompatibile con le finalità dell'affidamento in prova, tanto da far ritenere ai Giudici di merito come NON espiata la pena sofferta nel corso della misura alternativa. a) Il ricorrente deduce violazione dell'art. 47 della legge 354/75 per la parte in cui non è stata ritenuta espiata la pena sofferta nel corso della misura. Ha fatto riferimento alle pronunce della Corte costituzionale n. 185 e 312 del 1985 e n. 243 del 29.10.87. Essendo la misura alternativa una modalità di esecuzione della pena, la valutata irrilevanza del periodo trascorso dal ricorrente in una situazione in cui la propria libertà personale era comunque ridotta e limitata, si traduceva, in sostanza, in una sanzione aggiuntiva rispetto alla pena comminata dal Giudice della cognizione. Quanto meno doveva essere tenuto conto del lungo periodo di affidamento in prova in cui il ricorrente aveva osservato le prescrizioni;
(egli era ormai giunto quasi al termine del periodo di affidamento e la sua condotta non aveva dato luogo a rilievi di sorta). La decisione del Tribunale dunque si risolveva in una ingiusta duplicazione della sanzione.
b) Secondo il ricorrente inoltre, l'ordinanza impugnata è viziata da difetto di motivazione per non avere il Tribunale preso in considerazione il positivo comportamento del ricorrente così come descritto nella relazione della assistente sociale 29.04.1998. La difesa aveva prodotto documentazione dalla quale risultava che il coimputato aveva reso confessione assumendosi tutta la responsabilità della detenzione dell'arma. Quanto all'essersi trovato in compagnia di pregiudicato: si trattava di un ex collega di lavoro, egli ignorava che costui avesse dei precedenti penali;
e comunque si era limitato a dargli un passaggio. Erroneamente pertanto il Tribunale aveva ritenuto grave il comportamento del ricorrente, certamente non tale da giustificare la pronuncia relativa alla non espiazione della pena per tutto il periodo già trascorso dell'affidamento.
Il ricorso è fondato, limitatamente al punto riguardante la misura della pena ritenuta non espiata..
Nessuna censura può muoversi al provvedimento impugnato per ciò che riguarda la revoca del beneficio penitenziario a suo tempo concesso al condannato. Sul punto la motivazione è adeguata e corretta. È stato ravvisato nel grave comportamento del DI un ostacolo alla prosecuzione dell'affidamento in prova, una incompatibilità con le finalità della misura.
La motivazione è, invece, del tutto carente a proposito dell'altra proposizione, riguardante la "non espiazione" della pena sofferta nel corso della misura alternativa.
Come è noto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987, il periodo trascorso in affidamento in prova non può essere considerato privo di rilevanza, per il solo fatto che la misura alternativa venga revocata. L'affidamento in prova implica pur sempre una forte limitazione della libertà personale, e di regola, se trascorso positivamente, equivale a pena espiata. Il Tribunale di sorveglianza, in presenza di comportamenti particolarmente gravi e che riverberino i loro effetti anche sulla valutazione del periodo già trascorso, può ritenere che, almeno in parte, il periodo di affidamento possa non essere considerato come pena espiata. Ma, sul punto, occorre una valutazione prima, ed una motivazione poi, molto approfondite e puntuali. Occorre cioè prendere in considerazione la durata del periodo di affidamento già trascorso;
l'impegno dimostrato dal condannato durante tale periodo, gli eventuali progressi compiuti.
Tutto ciò va poi paragonato allo specifico comportamento negativo che importi la revoca del beneficio, al fine di stabilire il "quantum" di durata dell'affidamento in prova da considerarsi come pena espiata ed il "quantum" invece da considerarsi come privo di rilievo ai fini dell'espiazione della pena.
Tutto ciò manca nella motivazione dell'ordinanza impugnata. La quale pertanto deve essere annullata, limitatamente alla misura della pena ritenuta NON espiata;
con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo esame.
P.T.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena ritenuta NON espiata e rinvia al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1999