Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1999, n. 320
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Sentenza 13 gennaio 1999

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Il tribunale di sorveglianza, in presenza di comportamenti particolarmente gravi e che riverberino i loro effetti anche sulla valutazione del periodo trascorso dal soggetto in regime di affidamento in prova, può,nel revocare tale misura,ritenere che,almeno in parte,detto periodo non vada considerato come pena espiata.In tal caso,però,la valutazione e la motivazione debbono essere molto approfondite e puntuali. (Nella specie,in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio,per difetto di motivazione, l'ordinanza di revoca pronunciata dal tribunale di sorveglianza nella parte in cui,trattandosi di soggetto che era stato sorpreso a bordo di un'autovettura in compagnia di un pregiudicato ed in possesso di un'arma da sparo,aveva per ciò solo ritenuto - considerata la gravità del fatto - di considerare come non espiata la pena corrispondente all'intera durata del periodo trascorso in affidamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1999, n. 320
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 320
    Data del deposito : 13 gennaio 1999

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