Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2002, n. 6954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6954 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
6 9 54 / 0 2 r.g. n. 3278/01; ud. 30 gennaio 2002; oggetto: contratti bancari;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Слои 19642 SEZIONE PRIMA CIVILE Rep. 1474 composta dai magistrati presidente Rosario De Musis consigliere Giovanni Losavio Giammarco Cappuccio Giulio Graziadei rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Salvatore Salvago UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti € 6 MAS 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da IA UI ET, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 180, presso l'avv. Francesco Braschi, che, con l'avv. Francesco Cosentino, lo difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
S.p.a. Banca di Roma, in persona dei legali rappresentanti Pier UI Oliva e Michelangelo Verdino, elettivamente domiciliata in 232 2002 Roma, viale Minghetti n. 17, presso l'avv. Andrea Fattorosi Barnaba, che, con l'avv. Aldo Cremonini, la difende per procura a margine del controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1363 del 12 novembre-27 dicembre 1999; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa, l'avv. Ferrari, con delega, per il ricorrente, e l'avv. Cremonini, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Orazio Frazzini, il quale ha concluso per l'inammissibilità, o, in subordine, il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UI ET il 14 luglio 1986 ha citato dinanzi al Tribunale di Parma il Banco di Roma, presso la cui filiale di Parma aveva goduto di un'apertura di credito e di un portafoglio- titoli del valore di oltre cinquecento milioni di lire, deducendo che, nel luglio 1985, dopo comunicazione di revoca del fido con effetto immediato, ed al fine del recupero della relativa esposizione, la convenuta aveva arbitrariamente venduto buona parte di quei titoli;
ne ha chiesto la condanna alla ricostituzione delle proprie posizioni ed al risarcimento del danno. M 2 Il Banco di Roma ha replicato sostenendo che la vendita, resasi necessaria per il superamento dello scarto tecnico fra la linea di credito ed il valore dei titoli, era stata autorizzata dal ET in adesione a specifica proposta del vicedirettore della filiale, ed era stata eseguita in conformità delle istruzioni ricevute. Il Tribunale, pronunciando in contraddittorio della Banca di Roma subentrata al Banco di Roma in dipendenza di fusione, ha respinto la domanda. La Corte d'appello di Bologna, disattendendo il gravame del soccombente e confermando la decisione di primo grado, ha fra l'altro osservato: -che la prova della mancata autorizzazione della cessione dei titoli incombeva al ET, il quale non aveva assolto il relativo onere;
-che le risultanze di causa comunque formivano la prova contraria, in quanto la deposizione di detto vicedirettore (teste capace, in relazione all'oggetto della contesa, ed attendibile), ed inoltre il comportamento del ET anteriore all'instaurazione del giudizio (aveva proseguito i rapporti con la Banca senza avanzare alcun specifico rilievo sulla vicenda inerente all'alienazione dei titoli) dimostravano che quelle operazioni erano state poste in essere con il consenso del cliente;
-che del resto il ET, con la citazione, non aveva esplicitamente disconosciuto detto consenso, sostanzialmente ML 3 lamentandosi che la Banca lo avesse costretto a prestarlo, non lasciandogli alternativa;
-che la legittimità della revoca del fido era stata contestata sotto il profilo non della violazione di patti negoziali, ma dell'inosservanza delle generali regole di correttezza e buona fede;
-che tale inosservanza non era evincibile solo dalla assegnazione per la copertura delle passività del conto di un termine brevissimo, essendo questo giustificato dai precedenti ripetuti inviti ad evitare acquisti di titoli senza fondi sufficienti, né dalle modalità informali dei contatti della Banca con il cliente, essendo usuale la gestione dei relativi rapporti con comunicazioni telefoniche;
-che comunque difettava la prova del proposito della Banca di arrecare nocumento al ET;
-che le conclusioni raggiunte rendevano superflua la consulenza tecnica sollecitata dall'appellante. Il ET, con ricorso notificato il 23 gennaio 2001, articolato in sei motivi d'impugnazione, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello. La Banca di Roma ha presentato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE M 4 Dalla complesse e connesse deduzioni del ricorrente sono enucleabili due censure in diritto, sollevate, rispettivamente, con il primo motivo del ricorso, nella parte in cui si critica la sentenza impugnata per non aver controllato la conformità della revoca del fido alla disciplina normativa e contrattuale del rapporto, mediante indagine ad avviso del ET doverosa al di là delle eventuali imprecisioni dell'atto di citazione sulla qualificazione giuridica e sulle disposizioni di legge applicabili al fatto allegato, e con il terzo motivo, rivolto a denunciare come erronea la ripartizione dell'onere della prova tanto in ordine ai comportamenti della Banca contrari a correttezza e buona fede quanto in ordine all'esistenza di autorizzazione alla vendita dei titoli. La prima tesi è infondata. Con l'atto introduttivo del giudizio è stata contestata la revoca del fido in ragione della violazione di regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), cioè di canoni generali ed aggiuntivi, rispetto agli specifici obblighi costituiti con il contratto, da osservarsi nella fase della sua attuazione. Tale domanda non consentiva di riscontrare eventuali inadempienze della Banca ai doveri derivanti dall'apertura di credito in base a disposizione di legge o di contratto, dato che la relativa indagine avrebbe richiesto l'accertamento di fatti ulteriori e diversi, non una mera qualificazione dei fatti addotti dalla parte attrice, né una semplice individuazione delle norme ad essi 5 applicabili, integrando l'inadempimento una vicenda autonoma rispetto all'adempimento con modalità scorrette o di mala fede. La seconda delle indicate deduzioni è generica, e comunque infondata, sulla questione della prova degli asseriti comportamenti scorretti della Banca, in quanto il relativo onere non poteva che gravare sul cliente che li poneva a sostegno di pretese recuperatorie e risarcitorie, mentre va condivisa, sulla questione della prova dell'autorizzazione ad alienare i titoli, ma non infirma il decisum della sentenza impugnata, richiedendo soltanto una correzione della sua motivazione in diritto. L'azione del proprietario di un bene, diretta a far valere la responsabilità di chi lo abbia alienato terzi senza essere munito di potere rappresentativo, postula la titolarità del bene stesso ed il verificarsi di quella cessione, di modo che richiede la dimostrazione da parte dell'istante di tali circostanze, integranti elementi costitutivi della domanda (art. 2697 cod. civ.), non anche dell'assenza di detto potere (situazione del resto di segno negativo, non suscettibile di dimostrazione). Spetta all'autore della cessione, che adduca il conferimento di mandato con rappresentanza od altro titolo idoneo a legittimare il proprio operato, di dare la corrispondente prova. Il principio non determina, come si è detto, l'annullamento della sentenza impugnata, in quanto la Corte di Bologna, nonostante l'errore commesso sull'onere della prova, ha espresso, sulla scorta delle risultanze di causa, un argomentato 6 convincimento circa l'esistenza dell'autorizzazione del cliente alla vendita dei titoli, così privando di decisività l'errore stesso. Con le altre censure, il ricorrente addebita alla Corte d'appello di aver impropriamente valorizzato il suo comportamento anteriore alla citazione introduttiva;
di avere erroneamente inteso il contenuto di tale citazione, che chiaramente avrebbe denunciato la carenza dell'autorizzazione a vendere (non la mera costrizione a rilasciarla); di aver indebitamente ritenuto capace ed affidabile come testimone il vicedirettore della Banca, nonostante i ragionevoli sospetti sulla sua responsabilità nella complessiva vicenda, e peraltro trascurando gli elementi contrari evincibili dalle altre deposizioni e dalla prodotta documentazione;
di non aver avvertito la necessità di una ricostruzione della contabilità, eventualmente mediante consulenza, alla luce anche dei resoconti mensili inviatigli;
di non aver rilevato che la Banca gli aveva dato informazioni contraddittorie, ed aveva mancato di tradurre in atti scritti istruzioni a suo dire impartite per telefono, così ancora incorrendo nell'inosservanza di doveri di diligenza e correttezza;
di aver utilizzato indizi privi dei requisiti occorrenti per la prova mediante presunzioni. Dette ulteriori deduzioni non sono scrutinabili in questa sede, in quanto, al di là dell'elencazione di norme assertivamente violate e dell'enunciazione di vizi motivazionali, restano sul piano della critica della valutazione della consistenza e concludenza degli elementi probatori, non vanno oltre la formulazione di una M 7 diversa esegesi delle risultanze istruttorie, contrapposta a quella esaurientemente argomentata dalla sentenza impugnata, e, pertanto, si esauriscono nella richiesta di un non consentito Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto, con la riesame nel merito. conseguenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questa fase processuale. La Corte rigetta il ricorso proposto da UI ET, e lo
P.Q.M.
condanna al rimborso, in favore della Banca di Roma, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di euro 4.1.86% di cui euro 4.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 30 gennaio 2002. Il presidente Platyon's Il consigliere rel. est. лий ELLERIA. C G. 2002 N A C IN IL CANCELLIERE TA MA Nuzas Maria Di Nuzzopanie SITA 4 EPO E 1 R D IE o ggi, L z L z u E 109T 129,11 O i N C N D A a 456T 2,66 C ri a IL M i D T EEN KOT 14977 797 (ouro.