Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2001, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
l E N el O I 6 Z 8 g A 2 9 1 . R n / T N 4 E S / - I uca R 6 G 2 B A E . . N R R L I . L EPUBBLICA ITALIANA P L . A A IN NOM EL P POLO0 1 6 9 L P D . I D B L 1. C E A E S D I T T I A D N 1 S I E 3 N CASSAZIONE CO 1 R S E Oggetto E E S . procedimento T I N A A SEZIONE TERZA CIVILE M disciplinare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 99/00 - Presidente- Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 3505 - Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Ud.19/06/00 - Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente 383IT CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: opn TT UN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENOIZY PIRAMIDE CESTIA 1, presso lo studio dell'avvocato ALFIO GRASSO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ARMANDO ROSSO, il primo giusta procura CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE speciale per Notar Paolo SAPORITA di Catania Richiesta copia studio dell'1.6.2000 rep.n. 5661 ed il secondo per procura a dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 30. margine del ricorso;
1116 FEB 2001 IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
CONSIGLIO ORDINE PROFESSIONALE FARMACISTI PROVINCIA DI 2000 CATANIA, in persona del legale rappresentante pro 1222 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 1 21, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA LESTI QUINZIO BELARDINI, difeso dall'avvocato GIOVANNI ROSSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
MINISTERO DELLA SANITA', ASSESSORATO REGIONALE SANITA'- SICILIA, AZIENDA USL/3 CATANIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANIA;
intimati avverso la decisione n. 107/99 della Commissione Centrale per gli esercenti le profes. sanit. di ROMA, emessa il 20/07/99 e depositata il 22/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Alfio GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con provvedimento del 29.01.1998 il Consiglio dell'Ordine dei farmacisti di Catania ha inflitto al farmacista dr. NO AT la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professiont per un mese, addebitandogli di aver indebitamente sospeso 2 il servizio farmaceutico, assentandosi dalla farmacia, in violazione dell'art. 122 del R.D. 27/7/1934, n. 1265 (T.V. delle leggi sanitarieje del decoro professionale. Su ricorso del dr. AT la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con delibe- razione del 20.07.1999, ha confermato il provvedimento sanzionatorio. Per la cassazione di questa decisione il dr. AT propone ricorso affidato a cinque motivi. Il Consiglio dell'Ordine resiste con controricorso. En- trambe le parti hanno prodotto memoria. Gli intimati Procuratori della Repubblica di Catania, Ministero del- la Sanità e Consiglio dell'Ordine di Catania non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 122, co. I, R.D. n. 1265 del 1934. Deduce che l'infrazione ivi prevista, consistendo nella vendita al pubblico di medicinali da parte di persone che non mom fuo dies integrata della semplice assenza del farmacista della farmacia. esercitino la professioni di farmacista, Lamenta, quin- di, che la Commissione gli abbia addebitato l'infrazione in discorso a titolo di illecito discipli- nare, quantunque nessuna vendita fosse avvenuta nella sua farmacia durante la sua assenza. La doglianza non ha fondamento. La pur erronea interpretazione dell'art. 122 co. I da parte della Commissione non ha svolto al- 3 cun ruolo decisivo nella motivazione della decisione impugnata, giacché la Commissione ha ritenuto reprensi- bile, in quanto lesivo del decoro professionale, il fatto puro e semplice dell'assenza prolungata del far- macista dalla farmacia. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazio- ne del D.P.R. 5/4/1950, n. 221 - capo IV, dolendosi d'essere stato sanzionato disciplinarmente, quantunque l'assenza del farmacista dalla farmacia non configuri alcun illecito disciplinare tipico, ossia specificamen- te previsto da detto decreto. La doglianza è priva di fondamento. L'art. 38 del D.P.R. n. 221 del 1950, pre- vedendo quale illeciti disciplinari degli esercenti le professioni sanitarie "abusi 0 mancanze" "fatti di- sdicevoli al decoro professionale", non descrive com- piutamente le azioni o le omissioni vietate - a diffe- renza delle norme penali, soggette al principio di stretta legalità - ma pone delle clausole generali, il cui contenuto deve essere integrato dalle norme di eti- ca professionale, l'enunciazione delle quali è rimessa all'autonomia dell'ordine professionale, cui spetta an- che l'interpretazione e l'applicazione di esse, in esercizio dei relativi poteri nei procedimenti disci- plinari (Cass., 24.5.1975, n. 2104 - Cass., 13.06.1989, n. 2844). E' quanto la Commissione ha fatto nella spe- 4 cie://col terzo e col quarto motivo, che essendo connes- si vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente denun- zia violazione degli artt. 32 e 111 Cost., lamentando che la Commissione abbia immotivatamente disatteso la documentata affermazione dell'incolpato, d'essere stato necessitato ad assentarsi dalla farmacia per l'urgenza di ricorrere all'ausilio di un medico a causa di un grave malessere provocatogli da una ingestione di fun- ghi, La doglianza è infondata, giacché la Commissione - con accertamento di fatto incensurabile in sede di le- gittimità ha ritenuto che la documentazione esibita - dal farmacista a sostegno del suo assunto (il contenuto della quale non è stato, peraltro, precisato dal ricor- rente) non giustificasse un'assenza, che lo stesso in- le ла colpato aveva ammesso essersi protratta ner alcune el Ara E е E 6 N 8 R ng 2 O 9 I д 1 . A Z / N N 4 A I o / - R L 6 n 2 B T P I S . . I u R L C . EPUBBLICA ITALIANA G L S P . I E A L D IN NOM LEL P. POLO ALIANO0 1 6 4 9 R . D L B E A A D T D A I I 1 S E co 3 R CASSAZIONE N T 1 E E Oggetto S N . T procedimento E I N A S A SEZIONE TERZA CIVILE E M disciplinar Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 99/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA · Presidente Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron.3505 Dott. Michele VARRONE Consigliere - Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Rep. - Consiliona Ud.19/06/00 Dott. Alfonso AMATUCCI ne del fatto che il farmacista era in precedenza incor- so in comportamenti che avevano comportato a suo carico la sanzione dell'ammonimento. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali, nonché alla rifusione degli onorari in favore del Consiglio dell'Ordine resistente, onorari che sti- masi di liquidare in L. 7.000.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- na il ricorrente al pagamento delle spes e processuali, liquidate in L. 226'500 = oltre agli onorari, li- quidati in L.
7.000.000. Il Consigliere est.ར༑་ ་ ་ས་མ་ག་ང་ Roma, 19.06.2000/ Il Presidente Spra Fiduccia Depositata in Cancelleria 6 FEB. 2001 IL CANCELLIERE 01 Concetta Ammendela Oggi, 6 IL CANCELLERE C1 E 8 9 E N 1 ConcettaA mendola 2 R / Amme O . I 4 A / Z N 6 N A . 2 I R . L B T R P . . S I P I L . C L G D S A E A I L . R D E D B D A E I T T S A N N 1 I E E 3 S R 1 S I E E . A T N A M 6