Sentenza 23 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/04/2002, n. 5881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5881 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
ее 67892 05 88 1 /02 REPUBBLIC Oggetto: Imposta di succes- IN NOME DEL PO LO ITALIANO sione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 2834/2000 Presidente Cron. 17281 Dott. Michele Cantillo Consigliere Rep.Dott. Enrico Altieri Consigliere Ud. 31.10.2001 Dott. Giulio Graziadei Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE 67892 N. sul ricorso proposto: dai signori NA DI AM, GA DI RO e LE DI RO, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Biase, giusta mandato a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Giuseppe Rizzacasa con studio in Roma, Piazza Fante n. 1;
- ricorrente -
contro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro delle finanze pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato ope legis, controriconinte avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Aquila 5 ot- tobre 1998, n. 124/8/98, depositata il 23 dicembre 1998; 7 16 2 1 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 31 ottobre 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito, per il Ministero delle finanze, l'avv. Gianni De Bellis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. I signori NA Di LL, GA Di OL e LE Di OL ricorrono per la cassazione della sentenza della Commissione tri- butaria regionale dell'Aquila 5 ottobre 1998, n. 124/8/98, depositata il 23 di- cembre 1998, non notificata, che ha rigettato l'appello dei contribuenti con- tro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara 29 otto- bre 1997, n. 724/03/97, che a sua volta aveva rigettato il ricorso da essi pro- posto contro l'avviso di liquidazione n. 94/00442/000030, adottato dall'Uffi- cio del registro di Pescara in materia di imposta di successione.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - il 3 dicembre 1992 i contribuenti presentano all'Ufficio del registro di Pe- scara la dichiarazione di successione del signor UD Di OL, dece- duto il 16 giugno 1992; per le cinque unità immobiliari comprese nell'attivo ereditario i contri- buenti richiedono espressamente di poter usufruire delle agevolazioni previ- ste dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; · il 23 agosto 1994 l'Ufficio del registro di Pescara notifica il relativo avvi- so di liquidazione di un'imposta di £ 256.885.000; il 20 giugno 1996 l'Ufficio notifica un secondo avviso di liquidazione per l'ulteriore importo di £ 106.424.250; 2 - i coeredi ricorrono alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che con sentenza 29 ottobre 1997, n. 724/03/97, rigetta l'impugnazione; anche l'appello dei contribuenti alla Commissione tributaria regionale del- l'Aquila è rigettato con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Aquila 5 ottobre 1998, n. 124/8/98, è così motivata: · la controversia tra le parti riguarda essenzialmente l'interpretazione del- - l'art. 12 legge 13 maggio 1988, n. 154, perché è pacifico che i contribuenti hanno richiesto l'attribuzione della rendita ai sensi di tale articolo e che il valore dichiarato è inferiore a quello risultante dall'applicazione di tale ren- dita, per cui l'Ufficio ha operato la liquidazione impugnata;
è anche pacifico che i contribuenti non hanno contestato l'attribuzione della rendita;
- è altrettanto incontestato, poi, che il contribuente, nel caso in cui il classa- mento gli sia notificato unitamente alla liquidazione, possa impugnare il classamento, in tal modo impugnando anche la liquidazione;
ma, se egli ha chiesto l'attribuzione della rendita non può poi contestare il criterio di cui ha chiesto l'applicazione.
2.1. I contribuenti sostengono il loro ricorso per cassazione con un solo motivo d'impugnazione.
2.2. I ricorrenti concludono chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese.
3.1. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che il ricorso per cassa- zione sia respinto, con vittoria di spese ed onorari di causa. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i contribuenti de- nunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 legge 13 maggio 1988, n. 154. 4.2. I ricorrenti sostengono al riguardo che l'art. 52.4 DPR 26 aprile 1986, n. 131, dovrebbe essere interpretato nel senso che l'applicazione dei criteri valutativi da esso previsti, con conseguente preclusione del potere di rettifica dell'Ufficio, è subordinata al fatto che il valore dichiarato non sia inferiore al valore tabellare, ottenuto nei modi indicati nella stessa norma. Poiché anche nel caso in discussione il valore dichiarato era inferiore a quel- lo determinato in modo automatico, i ricorrenti avrebbero avuto il diritto di vedersi applicare l'imposta sulla base dei criteri ordinari, stabiliti dall'art. 51 DPR 26 aprile 1986, n. 131, cioè attraverso un accertamento dell'Ufficio il cui esito avrebbe potuto anche coincidere con il valore dichiarato.
4.3. Il ricorso è infondato. Infatti, nell'ipotesi in cui il contribuente, che sia soggetto passivo dell'imposta di registro di un atto avente per ogget- to un immobile ancora privo dell'attribuzione di rendita catastale, chieda, in base all'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, l'applicazione dell'art. 52.4. DPR 26 aprile 1986, n. 131, legittima- mente l'Ufficio richiede la maggiore imposta dovuta, adottando e notifican- do un avviso di liquidazione e non un avviso di accertamento, se il valore derivante dall'applicazione dei criteri automatici è superiore al valore di- chiarato nell'atto registrato. Questa interpretazione della normativa regolativa della fattispecie è basata sulle seguenti ragioni: 1) dalla formulazione letterale delle disposizioni normative appena 4 menzionate si desume che l'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, richiama espressamente solo il comma 4 dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, trascurando qualsiasi riferimento al primo comma dello stesso articolo;
d'altra parte, il primo e il quarto comma dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, disciplinano l'esercizio di due pote- ri amministrativi di accertamento tributario tra di loro diversi ed alternativi, nel senso che, quando esistono i presupposti per applicare l'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, l'Ufficio non può esercitare il potere di accertamento o di rettifica attribuitogli dal primo comma dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'alternatività tra potere di accertamento e potere di liquidazione dell'imposta di registro in base ai cri- teri automatici è confermata, poi, dall'ultimo periodo dell'art. 12.1. DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, secondo il quale In caso di mancata presentazione della ricevuta [dell'istanza di attribu- zione della rendita catastale] nei termini [cioè entro sessanta giorni], l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma 1, del testo unico delle dispo- sizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presi- dente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131...>>; 2) l'interpretazione fornita è coerente con il sistema dei poteri di ac- certamento tributario, perché l'avviso di accertamento di maggior valore o di rettifica è adottato dall'ufficio nell'esercizio di un potere discrezionale tecnico, mentre, nell'ipotesi in cui il valore sia calcolato presuntivamente sulla base della rendita catastale, l'ufficio non esercita un potere di valuta- zione, ma un potere che è privo di qualsiasi discrezionalità, anche tecnica, e si limita all'effettuazione di mere operazioni aritmetiche;
3) sarebbe, inoltre, contraddittorio ammettere che il contribuente, che abbia chiesto che il valore del bene sia determinato secondo un criterio pre- suntivo, possa poi, quando tale criterio gli viene applicato, contestare la de- terminazione vincolata, e puramente aritmetica, dell'ufficio, rimettendo in discussione tutto il rapporto tributario;
4) la soluzione accolta non pregiudica il diritto del contribuente di tutelare, anche in sede giurisdizionale, la propria situazione soggettiva, per- ché egli può ricorrere al giudice tributario contro l'atto di classamento per dimostrare la non conformità ai parametri legali della valutazione del bene.
5. La riconosciuta infondatezza dell'unico motivo d'impugnazione addotto comporta il rigetto del ricorso.
6. Le spese processuali relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, che determina in £2.250.000, di cui £ 2.000.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2001. Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncell IL CANCELLIERE C1 IN TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.3 APR. 2002 Oggi _1 23 IL CANCELLIERE C1 ZO TI