CASS
Sentenza 21 luglio 2023
Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/07/2023, n. 21977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21977 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18721/2019 R.G. proposto da Comune di Pizzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Iconio Massara, con con domicilio digitale massaraprimerano@pec.giuffre.it; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente – Agenzia delle entrate-Riscossione Oggetto: IVA - cartella di pagamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 21977 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 21/07/2023 2 di 8 - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 4095/3/2018, depositata il 5 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza cartolare ex artt. 23, comma 8-bis, decreto-legge 137/2020, 8, comma 8, decreto- legge 198/2022 del 7 giugno 2023 dal Consigliere Enrico Manzon;
letta la memoria del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 644/1/16 della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia che aveva accolto il ricorso proposto dal Comune di Pizzo contro la cartella di pagamento IVA 2011. La CTR osservava in particolare: -che, contrariamente a quanto affermato dalla CTP, la procedura impositiva/riscossiva seguita dall'agenzia fiscale ex art. 54 bis, dPR 633/1972 doveva considerarsi legittima;
-che il Comune contribuente non aveva adeguatamente comprovato in giudizio la sussistenza del credito IVA ripreso a tassazione. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Ente comunale deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE In via preliminare deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dei motivi dal secondo al quinto sollevata dalla controricorrente. Non sussiste invero alcun giudicato interno preclusivo dell'esame di detti mezzi, in quanto afferenti questioni diverse da quelle proposte 3 di 8 come motivi di ricorso introduttivo della lite per le quali in grado di appello si è rilevata tale preclusione (per mancata riproposizione/riuncia tacita) e quindi essendo le rationes decidendi della sentenza impugnata riferite a diversi punti controversi, sui quali infatti il giudice tributario di appello si è pronunciato nel merito. Ciò posto, con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di norme di diritto ed il vizio motivazionale, poiché la CTR ha affermato la legittimità della procedura impositiva adottata dall'agenzia fiscale. Ai limiti dell'ammissibilità, in quanto cumulativa e per il vizio motivazionale articolata in modo non conforme al nuovo paradigma correlativo (versione vigente dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la censura è in ogni caso infondata. Basti ribadire che «In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Cass. Sez. U n. 17758 del 08/09/2016, Rv. 640942 - 01). 4 di 8 Del tutto corretta risulta dunque l'affermazione, in diritto, del giudice tributario di appello di piena legittimità dell'adozione della procedura di controllo automatizzato da parte dell'agenzia fiscale, dato che è incontroverbile che nel caso di specie la ripresa fiscale si fonda, essenzialmente, sull'omissione della dichiarazione dell'annualità (2009) nella quale, asseritamente, si è originato il credito IVA oggetto di contestazione (dichiarazione 2012, per l' anno d'imposta 2011). Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di norme di diritto e vizio motivazionale, poiché la CTR non ha fatto applicazione del principio di "non contestazione" in relazione alla sussistenza del credito IVA de quo. Quanto al dedotto vizio motivazionale la censura si evidenzia inammissibile per la medesima ragione esposta in relazione al primo mezzo, mentre è infondata in ordine alla dedotta violazione di legge. Va in merito semplicemente ribadito che: -«Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass., n. 3680 del 07/02/2019, Rv. 653130 - 01); -«Nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle 5 di 8 censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio» (Cass., n. 19806 del 23/07/2019, Rv. 654953 - 01). Facendo piana applicazione di detti principi di diritto ne deriva, per un verso, la non sindacabilità della valutazione meritale, quantomeno implicita, del giudice tributario di appello circa l'inapplicabilità al caso di specie della regola probatoria generale evocata, per altro verso, la stessa insussistenza del vizio affermato, posto che la contestazione del credito "riportato" è chiaramente una "mera difesa" la cui esternazione non è soggetta a vincoli procedimentali. Con i terzo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di norme di diritto ed il vizio di attività, poiché la CTR ha omesso di valutare le sue produzioni documentali ad asseverazione dell'effettiva sussistenza del credito IVA de quo. La censura è inammissibile. Anzitutto anche tale mezzo sconta una formulazione non conforme alla versione vigente dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. In secondo luogo, quanto agli altri due parametri di critica, in ogni caso, collide con i limiti del giudizio di legittimità tracciati dai consolidati principi di diritto che «Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge 6 di 8 costituzionalmente rilevante» (Cass., n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01) e che «La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione» (Cass., n. 19547 del 04/08/2017, Rv. 645292 - 01). Con il quarto motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di norme di diritto ed il vizio motivazionale, poiché la CTR non ha tenuto conto della validità del "riporto" del credito in contestazione nel biennio dalla dichiarazione omessa. La censura è inammissibile. Il mezzo infatti non coglie l'effettiva ratio decidendi relativamente alla sussistenza del credito in questione, che certamente non è 7 di 8 quella oggetto della critica, bensì, del tutto diversamente, quella della mancata prova documentale del credito medesimo. Con il quinto motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di norme di diritto ed il vizio motivazionale, poiché la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciare sulla sua eccezione di inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La censura è inammissibile. Pur infatti vero che la sentenza impugnata non contiene alcuna valutazione espressa circa il punto decisionale in questione, tuttavia l'articolazione della censura non consente a questa Corte di valutarne la rilevanza ai fini dell'eventuale giudizio di rinvio. La ricorrente infatti non deduce specificamente per quali, concrete, ragioni nel giudizio di appello di rinvio si potrebbe pervenire all'affermazione di applicabilità dell'esimente de qua, sicchè per questo aspetto la censura difetta all'evidenza di specificità. In tal senso deve ribadirsi che «In tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione» (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020, Rv. 657230 - 01). In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000 oltre spese prenotate a debito. 8 di 8 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma 7 giugno 2023 Il presidente Il consigliere est.
– controricorrente – Agenzia delle entrate-Riscossione Oggetto: IVA - cartella di pagamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 21977 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 21/07/2023 2 di 8 - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 4095/3/2018, depositata il 5 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza cartolare ex artt. 23, comma 8-bis, decreto-legge 137/2020, 8, comma 8, decreto- legge 198/2022 del 7 giugno 2023 dal Consigliere Enrico Manzon;
letta la memoria del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 644/1/16 della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia che aveva accolto il ricorso proposto dal Comune di Pizzo contro la cartella di pagamento IVA 2011. La CTR osservava in particolare: -che, contrariamente a quanto affermato dalla CTP, la procedura impositiva/riscossiva seguita dall'agenzia fiscale ex art. 54 bis, dPR 633/1972 doveva considerarsi legittima;
-che il Comune contribuente non aveva adeguatamente comprovato in giudizio la sussistenza del credito IVA ripreso a tassazione. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Ente comunale deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE In via preliminare deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dei motivi dal secondo al quinto sollevata dalla controricorrente. Non sussiste invero alcun giudicato interno preclusivo dell'esame di detti mezzi, in quanto afferenti questioni diverse da quelle proposte 3 di 8 come motivi di ricorso introduttivo della lite per le quali in grado di appello si è rilevata tale preclusione (per mancata riproposizione/riuncia tacita) e quindi essendo le rationes decidendi della sentenza impugnata riferite a diversi punti controversi, sui quali infatti il giudice tributario di appello si è pronunciato nel merito. Ciò posto, con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di norme di diritto ed il vizio motivazionale, poiché la CTR ha affermato la legittimità della procedura impositiva adottata dall'agenzia fiscale. Ai limiti dell'ammissibilità, in quanto cumulativa e per il vizio motivazionale articolata in modo non conforme al nuovo paradigma correlativo (versione vigente dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la censura è in ogni caso infondata. Basti ribadire che «In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Cass. Sez. U n. 17758 del 08/09/2016, Rv. 640942 - 01). 4 di 8 Del tutto corretta risulta dunque l'affermazione, in diritto, del giudice tributario di appello di piena legittimità dell'adozione della procedura di controllo automatizzato da parte dell'agenzia fiscale, dato che è incontroverbile che nel caso di specie la ripresa fiscale si fonda, essenzialmente, sull'omissione della dichiarazione dell'annualità (2009) nella quale, asseritamente, si è originato il credito IVA oggetto di contestazione (dichiarazione 2012, per l' anno d'imposta 2011). Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di norme di diritto e vizio motivazionale, poiché la CTR non ha fatto applicazione del principio di "non contestazione" in relazione alla sussistenza del credito IVA de quo. Quanto al dedotto vizio motivazionale la censura si evidenzia inammissibile per la medesima ragione esposta in relazione al primo mezzo, mentre è infondata in ordine alla dedotta violazione di legge. Va in merito semplicemente ribadito che: -«Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass., n. 3680 del 07/02/2019, Rv. 653130 - 01); -«Nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle 5 di 8 censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio» (Cass., n. 19806 del 23/07/2019, Rv. 654953 - 01). Facendo piana applicazione di detti principi di diritto ne deriva, per un verso, la non sindacabilità della valutazione meritale, quantomeno implicita, del giudice tributario di appello circa l'inapplicabilità al caso di specie della regola probatoria generale evocata, per altro verso, la stessa insussistenza del vizio affermato, posto che la contestazione del credito "riportato" è chiaramente una "mera difesa" la cui esternazione non è soggetta a vincoli procedimentali. Con i terzo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di norme di diritto ed il vizio di attività, poiché la CTR ha omesso di valutare le sue produzioni documentali ad asseverazione dell'effettiva sussistenza del credito IVA de quo. La censura è inammissibile. Anzitutto anche tale mezzo sconta una formulazione non conforme alla versione vigente dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. In secondo luogo, quanto agli altri due parametri di critica, in ogni caso, collide con i limiti del giudizio di legittimità tracciati dai consolidati principi di diritto che «Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge 6 di 8 costituzionalmente rilevante» (Cass., n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01) e che «La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione» (Cass., n. 19547 del 04/08/2017, Rv. 645292 - 01). Con il quarto motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di norme di diritto ed il vizio motivazionale, poiché la CTR non ha tenuto conto della validità del "riporto" del credito in contestazione nel biennio dalla dichiarazione omessa. La censura è inammissibile. Il mezzo infatti non coglie l'effettiva ratio decidendi relativamente alla sussistenza del credito in questione, che certamente non è 7 di 8 quella oggetto della critica, bensì, del tutto diversamente, quella della mancata prova documentale del credito medesimo. Con il quinto motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di norme di diritto ed il vizio motivazionale, poiché la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciare sulla sua eccezione di inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La censura è inammissibile. Pur infatti vero che la sentenza impugnata non contiene alcuna valutazione espressa circa il punto decisionale in questione, tuttavia l'articolazione della censura non consente a questa Corte di valutarne la rilevanza ai fini dell'eventuale giudizio di rinvio. La ricorrente infatti non deduce specificamente per quali, concrete, ragioni nel giudizio di appello di rinvio si potrebbe pervenire all'affermazione di applicabilità dell'esimente de qua, sicchè per questo aspetto la censura difetta all'evidenza di specificità. In tal senso deve ribadirsi che «In tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione» (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020, Rv. 657230 - 01). In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000 oltre spese prenotate a debito. 8 di 8 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma 7 giugno 2023 Il presidente Il consigliere est.