Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
Integra il concorso di persone nel reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 110 e 479 cod. pen.) - e non quello di tentativo di induzione in inganno del pubblico ufficiale, autore del falso - la condotta del destinatario di un provvedimento di abbattimento di animale che dichiari falsamente il decesso del bovino infetto, al veterinario della ASL, il quale, a sua volta, attesti falsamente, senza i dovuti controlli, l'esecuzione del provvedimento di abbattimento, in quanto il consapevole comportamento del privato concorre con efficacia causale nel determinare il reato di falso.
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2008, n. 13558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13558 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
13558 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
2
UDIENZA PUBBLICA
DEL 07/03/2008
SENTENZA
N. 1128/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NAPPI ANIELLO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO CONSIGLIERE 11 N. 039417/2007 2. Dott. PALLA STEFANO
3. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO "
4. Dott.VESSICHELLI MARIA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 09/03/1933 1) NT ANTONIO
avverso SENTENZA del 07/06/2007
CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
PALLA STEFANO
- Udito il Procuratore Generale in che ha concluso per l'annullamento senza rismis lezvhé il fottoson ostionice reads
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. MOTIVI DELLA DECISIONE
NT NI ricorre avverso la sentenza in data 7.6.07 con la quale la Corte di appello di
Potenza ha confermato quella del Tribunale di Matera, del 9.2.06, di condanna del NT, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.56, 48 e 479 c.p., commesso in Montescaglioso il 5.2.01
allorchè, recatosi il veterinario della ASL n.4 di Matera presso l'allevamento dell'imputato,
destinatario del provvedimento di abbattimento di un bovino affetto da brucellosi, il NT
aveva riferito al predetto pubblico ufficiale che il bovino infetto era deceduto dopo essere precipitato in un burrone, nel quale era impossibile calarsi per le condizioni del terreno.
Sulla base di tale accertamento il dirigente veterinario, dott. Vincenzo Nola, in data 5.2.01, aveva quindi attestato che era stata data esecuzione al provvedimento di abbattimento dell'animale,
essendo invece risultato, da ulteriori indagini, che il bovino precipitato nel burrone era diverso, per razza e segni distintivi, da quello affetto da brucellosi, di cui era stato ordinato l'abbattimento e del quale non vi era più traccia nell'allevamento.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell'art.606 lett.b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt.48 e 479 c.p., dal momento che, come risultava dal documento ispettivo redatto dal dott.
Nola il 5.2.01, il NT si era avveduto del bovino nel crepaccio molti giorni dopo lo smarrimento e l'attestazione di morte dell'animale, necessaria per dare atto della improcedibilità
dell'abbattimento, non poteva fondarsi - così come ritenuto dai giudici della corte di merito - sulle dichiarazioni del NT, ma invece sulla ispezione dei veterinari, non essendo configurabile il falso ideologico per induzione allorché la falsità sia stata determinata, come nella specie, dalle dichiarazione del terzo di cui il pubblico ufficiale si sia avvalso incautamente in luogo di prendere :
diretta conoscenza dei fatti oggetto della attestazione, attività in concreto non impossibile attesa la mera difficoltà nella discesa nel crepaccio, circostanza che non costituiva un ostacolo insuperabile.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606 lett.b) c.p.p., per non avere i giudici di merito ritenuto l'ipotesi del falso grossolano, dal momento che l'indicazione dell'animale, fornita
N dall'imputato, aveva la possibilità di un riscontro diretto e visivo da cui evincere l'evidente differenza del colore del manto (l'uno marrone, l'altro nero con macchie bianche), elemento che non sarebbe potuto sfuggire neanche al più disattento dei veterinari.
Il ricorso è infondato, nei termini che seguono. In tema di falsità ideologica, per integrare il reato di cui all'art.479 c.p. occorre che un enunciato sia idoneo ad assumere un significato descrittivo o constatativo difforme dalla realtà storica, per cui l'atto, nel suo contenuto ideale, risulti così non veritiero.
Orbene, nella specie, il veterinario recatosi presso l'allevamento del NT per procedere all'esecuzione coattiva dell'abbattimento dell'animale affetto da brucellosi, sulla base delle sole mendaci dichiarazioni rese dall'imputato che, indicando nell'animale precipitato in un dirupo quello affetto da brucellosi (in realtà non rinvenuto nell'allevamento), ha attestato falsamente la corrispondenza della carcassa dell'animale precipitato con quella del capo affetto da brucellosi, in tal modo attestando falsamente anche la morte del bovino infetto.
Non v'è dubbio, pertanto, che il consapevole comportamento tenuto dal ricorrente ha concorso, con efficacia causale, nel determinismo produttivo dell'evento-falso individuabile, nella specie,
nell'enunciato constatativo del documento in relazione alla funzione pubblica di cui l'atto in esso rappresentato è espressione. Non assume pertanto rilevanza, ai fini che qui interessano, l'aspetto della idoneità o meno delle affermazioni del NT ad indurre il veterinario a redigere un atto ideologicamente falso, in quanto tale atto non doveva essere redatto sulla base delle dichiarazioni dell'imputato circa fatti dei quali il pubblico ufficiale non poteva avere conoscenza, bensì sulla base di un'attività ispettiva da parte di quest'ultimo, il quale avrebbe dovuto e potuto prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto
Nella specie, quindi, non si versa nell'ipotesi di reato di cui agli artt.56, 48 e 479 c.p., quanto in dell'attestazione.
quella di cui agli artt. 110 e 479 c.p., avendo l'imputato concorso, nei termini sopra evidenziati,
nell'attività illecita posta in essere dal pubblico ufficiale.
2 Qualificato il fatto ascritto a NT NI - per le ragioni fin qui esposte che assorbono anche il secondo motivo di ricorso come concorso in falso ideologico in atto pubblico, il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto come concorso in falso ideologico in atto pubblico (artt. 110 e 479 c.p.),
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 7 marzo 2008
Stefana Pana IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE estensore
Depositata in Cancelleria 31 MAR. 2008 Toma, 1
IL CANCE✓ Carmela Lanzuise
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