CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20621 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RA DI nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio - disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza di annullamento n. 9933 del 2025 del 10 aprile 2025 della sentenza di altra sezione della Corte di appello di Napoli del 18 marzo 2021 - in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 2 ottobre 2017, emessa nei confronti di DI RA, ha assolto l’imputato in ordine al reato di bancarotta documentale, con nessuna variazione della pena. 2. Con un unico motivo di ricorso DI RA, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Laudante, deduce ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza di norme penali sostanziali e processuali e vizio di motivazione nella rideterminazione della pena a seguito della assoluzione del ricorrente per il reato di bancarotta documentale per non aver commesso il fatto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20621 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 03/03/2026 Ad avviso della difesa, dopo il ridimensionamento del fatto per l’intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato di bancarotta documentale la pena non poteva rimanere invariata, configurandosi una pena illegale. Si deduce, inoltre, che la Corte di appello di Napoli non abbia dato conto del percorso argomentativo logico - deduttivo seguito nella determinazione della pena in concreto applicata. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. Il motivo di doglianza non merita accoglimento giacché il Giudice del rinvio ha correttamente determinato la misura della pena irrogata al ricorrente dopo averlo assolto dal reato di bancarotta documentale. Infatti, eliminata l’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, n. 1 l. fall., la pena originariamente irrogata dalla sentenza annullata anche in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta (non interessata dalla pronuncia di annullamento) non poteva essere ulteriormente ridotta per le ragioni correttamente evidenziate dalla sentenza impugnata, ovvero per avere il Giudice di primo grado già concesso le attenuanti generiche nella massima estensione e secondo un giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, con conseguente irrogazione della pena nella misura di anni due di reclusione. Detta pena, tenuto conto del minimo edittale previsto per il reato di bancarotta fraudolenta di cui al comma 1 dell’art. 216 l fall., per il quale il ricorrente ha riportato condanna definitiva, non è ulteriormente riducibile, venendosi a configurare, in caso contrario, l’illegalità di una pena inferiore. Nel caso di specie, il principio del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., pur correttamente invocato, non è stato violato. La disposizione richiamata stabilisce, infatti, che «se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita». L’istituto, come è noto, è finalizzato ad evitare all’imputato appellante di dover sopportare conseguenze a lui sfavorevoli per effetto dell’esercizio del potere di impugnazione in quanto il rischio di una decisione peggiorativa inciderebbe sull’effettività del diritto di difesa e della garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ciò nondimeno deve tuttavia evidenziarsi che il principio in questione postula, in ogni caso, che la pena sia determinata in maniera legale. Pertanto va affermato che non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza del 2 giudice di appello che pur a seguito di una pronuncia parzialmente assolutoria per uno dei reati in continuazione non diminuisca la pena inflitta dal giudice di primo grado perché non ulteriormente riducibile. Nella sentenza impugnata, pertanto, non sono riscontrabili i vizi denunciati con il motivo di ricorso. 3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio - disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza di annullamento n. 9933 del 2025 del 10 aprile 2025 della sentenza di altra sezione della Corte di appello di Napoli del 18 marzo 2021 - in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 2 ottobre 2017, emessa nei confronti di DI RA, ha assolto l’imputato in ordine al reato di bancarotta documentale, con nessuna variazione della pena. 2. Con un unico motivo di ricorso DI RA, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Laudante, deduce ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza di norme penali sostanziali e processuali e vizio di motivazione nella rideterminazione della pena a seguito della assoluzione del ricorrente per il reato di bancarotta documentale per non aver commesso il fatto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20621 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 03/03/2026 Ad avviso della difesa, dopo il ridimensionamento del fatto per l’intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato di bancarotta documentale la pena non poteva rimanere invariata, configurandosi una pena illegale. Si deduce, inoltre, che la Corte di appello di Napoli non abbia dato conto del percorso argomentativo logico - deduttivo seguito nella determinazione della pena in concreto applicata. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. Il motivo di doglianza non merita accoglimento giacché il Giudice del rinvio ha correttamente determinato la misura della pena irrogata al ricorrente dopo averlo assolto dal reato di bancarotta documentale. Infatti, eliminata l’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, n. 1 l. fall., la pena originariamente irrogata dalla sentenza annullata anche in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta (non interessata dalla pronuncia di annullamento) non poteva essere ulteriormente ridotta per le ragioni correttamente evidenziate dalla sentenza impugnata, ovvero per avere il Giudice di primo grado già concesso le attenuanti generiche nella massima estensione e secondo un giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, con conseguente irrogazione della pena nella misura di anni due di reclusione. Detta pena, tenuto conto del minimo edittale previsto per il reato di bancarotta fraudolenta di cui al comma 1 dell’art. 216 l fall., per il quale il ricorrente ha riportato condanna definitiva, non è ulteriormente riducibile, venendosi a configurare, in caso contrario, l’illegalità di una pena inferiore. Nel caso di specie, il principio del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., pur correttamente invocato, non è stato violato. La disposizione richiamata stabilisce, infatti, che «se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita». L’istituto, come è noto, è finalizzato ad evitare all’imputato appellante di dover sopportare conseguenze a lui sfavorevoli per effetto dell’esercizio del potere di impugnazione in quanto il rischio di una decisione peggiorativa inciderebbe sull’effettività del diritto di difesa e della garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ciò nondimeno deve tuttavia evidenziarsi che il principio in questione postula, in ogni caso, che la pena sia determinata in maniera legale. Pertanto va affermato che non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza del 2 giudice di appello che pur a seguito di una pronuncia parzialmente assolutoria per uno dei reati in continuazione non diminuisca la pena inflitta dal giudice di primo grado perché non ulteriormente riducibile. Nella sentenza impugnata, pertanto, non sono riscontrabili i vizi denunciati con il motivo di ricorso. 3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3