CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
Commentario • 1
- 1. AdE, risposta interpello n. 66/2024Morri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 18 marzo 2024
In tema di applicabilità dell'art. 30ter d.P.R. n. 633/1972, la risposta a interpello n 66/2024 ha ribadito che abilitato a chiedere in via diretta all'Erario il rimborso dell'IVA indebitamente corrisposta è il solo soggetto passivo d'imposta. Viceversa, il soggetto obbligato in rivalsa può rivolgersi esclusivamente al cedente/prestatore al fine di ottenere la restituzione dell'IVA non dovuta per via civilistica, anche mediante insinuazione tardiva al passivo fallimentare. La posizione dell'Agenzia delle Entrate, tuttavia, è connotata da una rigidità che non tiene conto dei principi sanciti dalla giurisprudenza unionale con riferimento a situazioni come quelle di comprovata insolvenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14838 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RU FA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Roma in data 7/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7/11/2022, la Corte di assise di appello di Roma ha disposto, nei confronti di FA RU, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena applicato con la sentenza del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia del 20/05/2010, irrevocabile il 19/06/2010, con la quale era stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e di 12.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 19/04/2010. Secondo il Collegio, infatti, nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della predetta sentenza RU si era reso responsabile di altri delitti, per i quali era stato condannato, con sentenza della Corte di assise di Penale Sent. Sez. 1 Num. 14838 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 16/03/2023 appello di Roma in data 12/01/2021, irrevocabile 11 13/01/2022, alla pena di 6 anni di reclusione, inflitta per il delitto di cui agli artt. 416-bis, commi primo, quarto, sesto e ottavo, cod. pen. nonché per il delitto di cui agli artt. 110, 644 e 416-bis cod. pen. In particolare, il reato associativo era stato commesso dal 2004 sino al 2015, trovando pertanto applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui la protrazione della condotta di un reato permanente, come un reato associativo, nell'ambito del quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza con la quale sia stata concessa la sospensione condizionale, ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza. 2. FA RU ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Angela Porcelli, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen., non essendo stata accertata dal Giudice dell'esecuzione, competente a interpretare il giudicato, l'anteriorità dei fatti commessi dal ricorrente e giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello in data 12/01/2021, irrevocabile il 13/01/2022 (riguardando essi condotte commesse dal settembre 2015 al marzo 2016) rispetto al momento del passaggio in giudicato della sentenza con cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena (19/06/2010). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, cod. pen., prospettando una questione di legittimità costituzionale della relativa disposizione per contrasto, anche per il tempo trascorso dai fatti e per l'avviato percorso di reinserimento sociale, con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità ricavabili dall'art. 3 Cost. in relazione alla decorrenza del termine di cinque anni dal giorno della irrevocabilità della sentenza con cui è stato concesso il beneficio e non da quello di commissione del reato. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2022 e dell'art. 2 cod. pen., alla luce della modifica dei presupposti costitutivi della sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen. e della introduzione delle pene detentive brevi, che avrebbero impedito la carcerazione del ricorrente. Inoltre, prospetta questione di incostituzionalità dell'art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha disposto il differimento dell'entrata in vigore del nuovo art. 20-bis cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 73, 77 e 117 Cost. 2 3. In data 26/01/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. In data 6/03/2023, il difensore di RU ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale ha ribadito le ragioni poste a fondamento del ricorso, ulteriormente argomentando rispetto a ciascuno dei tre motivi di doglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «la protrazione della condotta di un reato permanente nell'ambito del quinquennio successivo alla sentenza con la quale sia stata concessa la sospensione condizionale ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza» (Sez. 1 n. 5232 del 10/11/2020, Hmidi, Rv. 280756-01; Sez. 1, n. 30504 del 7/07/2011, Polito, Rv. 251029 - 01); quinquennio successivo che deve essere computato a partire dalla irrevocabilità della sentenza concessiva del beneficio (Sez. 1, n. 8222 del 10/02/2010, Rovetta, Rv. 246629 - 01; Sez. 3, n. 1884 del 23/04/1996, Lavornia, Rv. 205238 - 01; Sez. 4, n. 341 del 26/10/1988, dep. 1989, Saraniti, Rv. 180146 - 01; più di recente, incidentalmente, Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Lacchini, Rv. 276201 - 01). 2.1. Muovendo da tale premessa, la Corte territoriale ha, dunque, verificato se il reato associativo per cui RU è stato condannato con la sentenza della Corte di assise di appello di Roma in data 12/01/2021, irrevocabile il 13/01/2022, era stato commesso nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato, coerentemente con il principio secondo il quale «in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione» (Sez. 1 n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121-01). 2.2. Nell'ambito di tale accertamento, il Giudice dell'esecuzione ha verificato che la consumazione del reato permanente, iniziata già nel 2004, ossia in epoca anteriore ai reati per i quali è stata inflitta la pena condizionalmente sospesa cui si riferisce la revoca, si era protratta sino al quinquennio successivo al passaggio 3 in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, ossia entro il 19/06/2015. Un accertamento fattuale che, oltre a non essere censurabile in questa sede, non appare oggetto di specifiche censure da parte della difesa, che si è limitata a ribadire, senza peraltro dimostrarlo, che le condotte ascritte all'imputato ai capi Q) e A) e oggetto di condanna sarebbero comprese tra settembre 2015 e marzo 2016. Sotto altro profilo è appena il caso di rilevare che il ricorso si incentra sulla questione della anteriorità della commissione del nuovo reato in maniera niente affatto pertinente, atteso che, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento impugnato, la revoca è stata disposta ai sensi del n. 1 e non del n. 2 del primo comma dell'art. 168 cod. pen. Il motivo, dunque, è complessivamente inammissibile, in quanto aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato. 3. Quanto al secondo motivo, con cui la difesa prospetta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, cod. pen. in relazione alla decorrenza del termine di cinque anni dal giorno della irrevocabilità della sentenza con cui è stato concesso il beneficio, va evidenziato come la Corte costituzionale, con ordinanza n. 434 del 14/12/1998, l'abbia già ritenuta manifestamente infondata. In tale frangente, la Consulta, con decisione condivisa dal primo Giudice e anche da questo Collegio, ha ritenuto che la scelta del legislatore di far decorrere il termine dal passaggio in giudicato della prima sentenza sia coerente con la funzione special-preventiva dell'istituto, poiché è solo dopo l'accertamento della responsabilità penale, e dopo che la pena diventa astrattamente eseguibile, che diventa operativo l'ordine di sospenderne, condizionalmente, l'esecuzione e che, quindi, può operare l'effetto deterrente connesso alla eventualità della revoca del beneficio qualora il condannato commetta un nuovo reato (Sez. 4, n. 692 del 29/02/1996, Dolce, Rv. 204629 - 01). 4. Quanto, infine, alla mancata applicazione della disciplina dettata dall'art. 20- bis cod. pen. «pene sostitutive delle pene detentive brevi» introdotto dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, va evidenziato che l'art. 6, d.l. n. 162 del 2022 ha aggiunto l'art. 99-bis al d.lgs. n. 150, il quale dispone il differimento dell'entrata in vigore della disposizione de qua, sicché alla data della decisione impugnata le disposizioni del decreto legislativo citato non erano ancora entrate in vigore. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, va osservato che la stessa non risulta rilevante nel caso di specie. Infatti, la tesi difensiva secondo cui l'art. 2 cod. pen. imporrebbe di applicare retroattivamente le nuove sanzioni penali, più favorevoli rispetto alla pena della reclusione, non tiene conto della clausola di riserva posta dal secondo comma dello stesso articolo, a mente del quale la 4 retroattività della lex mitior trova comunque un limite, nei casi diversi da quelli di abolitio criminis, nell'avvenuta formazione del giudicato. Ciò che, pertanto, non consentirebbe comunque al condannato di chiedere al giudice dell'esecuzione di applicare la pena sostitutiva in luogo di quella detentiva inflitta in sede di cognizione con decisione ormai definitiva. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 16/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7/11/2022, la Corte di assise di appello di Roma ha disposto, nei confronti di FA RU, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena applicato con la sentenza del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia del 20/05/2010, irrevocabile il 19/06/2010, con la quale era stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e di 12.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 19/04/2010. Secondo il Collegio, infatti, nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della predetta sentenza RU si era reso responsabile di altri delitti, per i quali era stato condannato, con sentenza della Corte di assise di Penale Sent. Sez. 1 Num. 14838 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 16/03/2023 appello di Roma in data 12/01/2021, irrevocabile 11 13/01/2022, alla pena di 6 anni di reclusione, inflitta per il delitto di cui agli artt. 416-bis, commi primo, quarto, sesto e ottavo, cod. pen. nonché per il delitto di cui agli artt. 110, 644 e 416-bis cod. pen. In particolare, il reato associativo era stato commesso dal 2004 sino al 2015, trovando pertanto applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui la protrazione della condotta di un reato permanente, come un reato associativo, nell'ambito del quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza con la quale sia stata concessa la sospensione condizionale, ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza. 2. FA RU ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Angela Porcelli, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen., non essendo stata accertata dal Giudice dell'esecuzione, competente a interpretare il giudicato, l'anteriorità dei fatti commessi dal ricorrente e giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello in data 12/01/2021, irrevocabile il 13/01/2022 (riguardando essi condotte commesse dal settembre 2015 al marzo 2016) rispetto al momento del passaggio in giudicato della sentenza con cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena (19/06/2010). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, cod. pen., prospettando una questione di legittimità costituzionale della relativa disposizione per contrasto, anche per il tempo trascorso dai fatti e per l'avviato percorso di reinserimento sociale, con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità ricavabili dall'art. 3 Cost. in relazione alla decorrenza del termine di cinque anni dal giorno della irrevocabilità della sentenza con cui è stato concesso il beneficio e non da quello di commissione del reato. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2022 e dell'art. 2 cod. pen., alla luce della modifica dei presupposti costitutivi della sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen. e della introduzione delle pene detentive brevi, che avrebbero impedito la carcerazione del ricorrente. Inoltre, prospetta questione di incostituzionalità dell'art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha disposto il differimento dell'entrata in vigore del nuovo art. 20-bis cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 73, 77 e 117 Cost. 2 3. In data 26/01/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. In data 6/03/2023, il difensore di RU ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale ha ribadito le ragioni poste a fondamento del ricorso, ulteriormente argomentando rispetto a ciascuno dei tre motivi di doglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «la protrazione della condotta di un reato permanente nell'ambito del quinquennio successivo alla sentenza con la quale sia stata concessa la sospensione condizionale ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza» (Sez. 1 n. 5232 del 10/11/2020, Hmidi, Rv. 280756-01; Sez. 1, n. 30504 del 7/07/2011, Polito, Rv. 251029 - 01); quinquennio successivo che deve essere computato a partire dalla irrevocabilità della sentenza concessiva del beneficio (Sez. 1, n. 8222 del 10/02/2010, Rovetta, Rv. 246629 - 01; Sez. 3, n. 1884 del 23/04/1996, Lavornia, Rv. 205238 - 01; Sez. 4, n. 341 del 26/10/1988, dep. 1989, Saraniti, Rv. 180146 - 01; più di recente, incidentalmente, Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Lacchini, Rv. 276201 - 01). 2.1. Muovendo da tale premessa, la Corte territoriale ha, dunque, verificato se il reato associativo per cui RU è stato condannato con la sentenza della Corte di assise di appello di Roma in data 12/01/2021, irrevocabile il 13/01/2022, era stato commesso nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato, coerentemente con il principio secondo il quale «in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione» (Sez. 1 n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121-01). 2.2. Nell'ambito di tale accertamento, il Giudice dell'esecuzione ha verificato che la consumazione del reato permanente, iniziata già nel 2004, ossia in epoca anteriore ai reati per i quali è stata inflitta la pena condizionalmente sospesa cui si riferisce la revoca, si era protratta sino al quinquennio successivo al passaggio 3 in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, ossia entro il 19/06/2015. Un accertamento fattuale che, oltre a non essere censurabile in questa sede, non appare oggetto di specifiche censure da parte della difesa, che si è limitata a ribadire, senza peraltro dimostrarlo, che le condotte ascritte all'imputato ai capi Q) e A) e oggetto di condanna sarebbero comprese tra settembre 2015 e marzo 2016. Sotto altro profilo è appena il caso di rilevare che il ricorso si incentra sulla questione della anteriorità della commissione del nuovo reato in maniera niente affatto pertinente, atteso che, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento impugnato, la revoca è stata disposta ai sensi del n. 1 e non del n. 2 del primo comma dell'art. 168 cod. pen. Il motivo, dunque, è complessivamente inammissibile, in quanto aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato. 3. Quanto al secondo motivo, con cui la difesa prospetta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, cod. pen. in relazione alla decorrenza del termine di cinque anni dal giorno della irrevocabilità della sentenza con cui è stato concesso il beneficio, va evidenziato come la Corte costituzionale, con ordinanza n. 434 del 14/12/1998, l'abbia già ritenuta manifestamente infondata. In tale frangente, la Consulta, con decisione condivisa dal primo Giudice e anche da questo Collegio, ha ritenuto che la scelta del legislatore di far decorrere il termine dal passaggio in giudicato della prima sentenza sia coerente con la funzione special-preventiva dell'istituto, poiché è solo dopo l'accertamento della responsabilità penale, e dopo che la pena diventa astrattamente eseguibile, che diventa operativo l'ordine di sospenderne, condizionalmente, l'esecuzione e che, quindi, può operare l'effetto deterrente connesso alla eventualità della revoca del beneficio qualora il condannato commetta un nuovo reato (Sez. 4, n. 692 del 29/02/1996, Dolce, Rv. 204629 - 01). 4. Quanto, infine, alla mancata applicazione della disciplina dettata dall'art. 20- bis cod. pen. «pene sostitutive delle pene detentive brevi» introdotto dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, va evidenziato che l'art. 6, d.l. n. 162 del 2022 ha aggiunto l'art. 99-bis al d.lgs. n. 150, il quale dispone il differimento dell'entrata in vigore della disposizione de qua, sicché alla data della decisione impugnata le disposizioni del decreto legislativo citato non erano ancora entrate in vigore. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, va osservato che la stessa non risulta rilevante nel caso di specie. Infatti, la tesi difensiva secondo cui l'art. 2 cod. pen. imporrebbe di applicare retroattivamente le nuove sanzioni penali, più favorevoli rispetto alla pena della reclusione, non tiene conto della clausola di riserva posta dal secondo comma dello stesso articolo, a mente del quale la 4 retroattività della lex mitior trova comunque un limite, nei casi diversi da quelli di abolitio criminis, nell'avvenuta formazione del giudicato. Ciò che, pertanto, non consentirebbe comunque al condannato di chiedere al giudice dell'esecuzione di applicare la pena sostitutiva in luogo di quella detentiva inflitta in sede di cognizione con decisione ormai definitiva. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 16/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente