Sentenza 11 novembre 2011
Massime • 1
È causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Malfunzionamento del processo telematico non giustifica sostituzione del difensore (Cass. 16120/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 aprile 2021
Illegittimo per il Tribunale sostituire il difensore di fiducia per rimediare all'impossibilità, sopravvenuta ed imprevedibile perché determinata dal cattivo funzionamento del sistema di videoconferenza, di svolgere l'udienza da remoto alla presenza "a distanza" del difensore di fiducia, che in precedenza si era attivato per parteciparvi adeguandosi alle prescrizioni contenute nell'avviso di fissazione, nominando di un difensore di ufficio. In tal modo ha, però, ingiustificatamente sostituito il difensore di fiducia in assenza delle ipotesi tassative previste di cui all'art. 97 c.p.p., Ciò ha dato luogo alla dedotta nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p.. Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2011, n. 43095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43095 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 11/11/2011
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 3670
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 20219/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO RT, N. IL 05/04/1981;
avverso l'ordinanza n. 1464/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 29/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Baglione Tindari, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
RO OB ricorre personalmente innanzi a questa Corte, deducendo violazione della legge processuale per mancata notifica al suo difensore di fiducia del decreto di fissazione dell'udienza camerale, avverso l'ordinanza del 29 marzo 2011, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano gli ha revocato la misura dell'affidamento in prova terapeutico con efficacia ex tunc. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da RO OB è fondato.
2. Come esattamente rilevato anche dal P.G. presso questa Corte nel parere scritto del 5 luglio 2011, dall'esame del fascicolo processuale è emerso che, nel procedimento di esecuzione svoltosi nei suoi confronti, l'avviso di convocazione in camera di consiglio non è stato notificato al suo difensore di fiducia, avv. Alessandro MAGNI.
3.La norma di cui all'art. 666 c.p.p., comma 3, dettata in tema di procedimento di esecuzione e richiamata dall'art. 678 c.p.p., comma 1, concernente il procedimento di sorveglianza, prevede infatti che l'avviso dell'udienza in camera di consiglio venga notificato non solo alle parti, ma anche ai difensori;
e nella specie è pacifico che il ricorrente avesse, all'epoca, già nominato quale suo difensore di fiducia l'avv. Alessandro MAGNI.
4.Trattasi di nullità, che, siccome riferita all'assistenza in giudizio del ricorrente, è da ritenere assoluta ai sensi dell'art.178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, si da determinare la nullità dell'intero procedimento di esecuzione, nonché dei provvedimenti emessi in esito al medesimo (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 2418 del 29/04/1998 dep. 11/06/1998, Pepitoni, Rv. 210773).
5.Consegue da quanto sopra l'annullamento del provvedimento impugnato, con rimessione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011