Sentenza 17 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, ai fini della configurabilità della condizione ostativa prevista dall'art. 94, comma quinto del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per l'affidamento in prova al servizio sociale, consistente nel divieto di applicare l'istituto "più di due volte", non assume rilievo l'ammissione a tale forma di trattamento non seguita da concreta esecuzione, poiché, in tal caso, non vi è stata una effettiva messa alla prova del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2013, n. 12952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12952 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 17/12/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 4087
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 11858/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IU N. IL 01/04/1970;
avverso l'ordinanza n. 937/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE, del 05/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza pronunciata il 5.03.2013, ha dichiarato inammissibili, per difetto dei presupposti di legge, le istanze di semilibertà, detenzione domiciliare, affidamento in prova ai servizi sociali, ordinario e terapeutico, proposte da PA LI con riguardo alle modalità di espiazione della pena di anni 5 di reclusione per la quale si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Con specifico riferimento all'istanza formulata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94 il Tribunale si limitava a rilevare la condizione ostativa (di cui al comma 5 della norma) rappresentata dal fatto che il PA aveva già fruito due volte della misura alternativa, concessa con ordinanze in data 27.01.1998 e 11.10.2005 del medesimo Tribunale di Sorveglianza.
2. Ricorre per cassazione PA LI, a mezzo del difensore, deducendo violazione ed erronea applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 lamentando l'errore in cui era incorsa l'ordinanza impugnata, di cui chiede l'annullamento, per aver ritenuto che il condannato avesse usufruito due volte dell'affidamento in prova con finalità terapeutiche, mentre l'ordinanza concessiva del beneficio del 27.01.1998 non era stata in realtà eseguita perché mai notificata all'interessato, ed era stata perciò dichiarata inefficace in data 21.04.1998 dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Risulta ex actis che la misura dell'affidamento in prova per motivi terapeutici concessa al PA con ordinanza 27.01.1998 del Tribunale di Sorveglianza di Lecce non è mai stata posta in esecuzione, ed anzi è stata dichiarata inefficace con provvedimento in data 21.04.1998 del medesimo Tribunale, perché l'interessato non si era presentato dinanzi all'organo deputato (C.S.S.A. di Lecce) per la sottoscrizione del verbale contenente le relative prescrizioni:
ciò comporta il venir meno della condizione ostativa, sulla quale l'ordinanza impugnata ha fondato - in via assorbente ed esclusiva - la declaratoria di inammissibilità dell'istanza del PA, individuata nel fatto che lo stesso "ha già fruito due volte" della misura alternativa.
3. La mera ammissione al beneficio, non seguita dalla sua concreta messa in esecuzione, non può valere a integrare la condizione ostativa prevista dal testo (originario) del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 5 non essendosi tradotta in una effettiva messa alla prova del condannato, in grado di assumere - in relazione alla sopravvenienza di una nuova pena detentiva da espiare - efficacia preclusiva della reiterazione della misura alternativa, che non ha potuto esplicare (in difetto di attuazione, o quantomeno di un principio di attuazione) gli effetti di recupero sociale e terapeutico che le sono propri: l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per un nuovo esame diretto a vagliare in concreto i presupposti di ammissione alla misura dell'affidamento in prova per motivi terapeutici richiesta dal PA.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014