Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2003, n. 5587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5587 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
15 E N IO 4 CC 78993 IN NOME0 5587 /03 Z /8 3 A /5 1 R T 6 rt IS 2 a G ( E s EPUBB R seu A D ai n i E POPOLE ITAL u T q N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G.N. 17668/0 Consigliere Cron. 1230: Dott. Mario CICALA Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dotl. Bruno SPAGNA MUSSO Rel Consigliere od.25/09/02 Consigliere Dott. Achille MELONCELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 78993 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLR FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOCHESI 12, presso 1 'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 2002 3332
contro
-1- AR ID;
- intimato -
avversO la Bentenza n. 263/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 05/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia. -2- Svolgimento del processo SA LO, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere benefi- ciato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del D. L. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria di Perugia. A seguito dell'impugnazione proposta dall'Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, con la decisione in esame, rigettava il gravame. Propone ricorso per cassazione, con un unico articolato motivo, l'Ufficio; non ha svolto attività di- fensiva l'intimato. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.1 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della leg- ge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 e del D.P.R. 597/1973. Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D. L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quin- quies del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Irpef e dell'llor - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della 1. 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della 1. 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. nn. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ri- corso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, 25-9-2002 Presidente L'estensore मजू IL CANCELLIERE 01 Gina Casoli Depositata in Cancelleria L-A R, 2003– L ANGELUZME OT Gina Creol