Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2001, n. 10309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10309 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D O03.09 LA CORTE PR ASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO US Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Di BENE COMUNE PresidenteDott. Mario SPADONE R.G.N. 7985/00 Cron.22922 Dott. Giandonato NAPOLETANO -- Consigliere Rep. 3476 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 03/04/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: in proprio, IL SOLE 24 ORE COMPARINI TIZIANO, elettivamente domiciliato in ROMA per diriti . 6000 27 LUG. 2001 VIA TRIONFALE 148, presso lo studio dell'avvocato C CANCELLED MARIO RAGAZZONI, che پیستم difende -unitamente 1,55 1.3000 CANCEL all'avvocato TIZIANO COMPARINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE345446 PO RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato DE345447 PAOLO PIPERNO, che lo difende unitamente all'avvocato - - PIERANTONIO ERCOLI, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 M nonchè contro 585 -1- Men PO AN, LI NO, SI AR, ED FR;
- intimati avverso la sentenza n. 1022/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ¡ udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito 1'Avvocato AN COMPARINI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Pierantonio Ercoli, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Men SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18 novembre 1986 il Tribuna- le di Lodi che era stato adito, dopo una prece- dente fase interdittale, da AN CO nei confronti di RL ON, rispettivamente proprietari di due appartamenti al secondo piano e di un locale al piano terreno dell'edificio 35 di via Marsala in quella cittàsito al n. - rigettò la domanda dell'attore, intesa ad ottene- re la condanna del convenuto alla chiusura di una porta che aveva realizzato nel muro perimetrale del fabbricato, per mettere in comunicazione la sua unità immobiliare con la strada pubblica;
condannò inoltre il CO, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in tal senso dal ON, al risarcimento dei danni, nella misura di lire 1.000.000. Impugnata da AN CO, la decisione fu confermata dalla Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 marzo 1988. Su ricorso del soccombente, con sentenza del 21 ottobre 1992 questa Corte cassò entrambe le pronunce di merito e rinviò la causa al giudice di primo grado, in accoglimento dell'eccezione del pubblico ministero, il quale aveva rilevato 7985/2000 3 che il contraddittorio non era stato integro, poiché anche tutti gli altri condomini erano parti necessarie. Il giudizio di rinvio, promosso da AN CO nei confronti di RL ON, IA ON, VA LI, AR PA e RA DÉ quale amministratore del condominio (dei quali solo il primo si costitui in giudi- zio), fu definito dal Tribunale di Lodi con sentenza del 16 gennaio 1997, in conformità con quanto quello stesso giudice aveva deciso con la precedente sua pronuncia. conseguente gravame di AN CO Il cui aveva resistito RL ON, mentre - le altre parti erano rimaste contumaci anche in quella sede è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di Milano, che con sentenza del 20 aprile 1999 ha confermato il rigetto della domanda di riduzione in pristino, ma ha anche respinto la riconvenzionale di risarcimento di danni, compensando tra le parti le spese dei primi tre giudizi e ponendo a carico dell'appel- lante quelle degli altri due. A tali pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: RL ON, primo acquirente di una unità 7985/2000 4 M immobiliare dell'edificio, ha ottenuto dall'ori- ginario unico proprietario la facoltà di aprire una porta verso via Marsala, con una clausola trascritta nei registri immobiliari, insieme con il contratto di vendita e con il regolamento del condominio (in tale occasione costituito), che proprietari ogni all'art. 8 vieta ai singoli opera esterna che modifichi l'architettura e l'estetica del fabbricato;
tra le due previsioni non può esservi contrasto, stante la loro conte- stualità e l'identità delle parti, sicché l'una Va intesa come eccezione alla regola;
essa opponibile ai successivi nuovi condomini;
non stato né specificamente allegato né comunque provato dall'appellante che la nuova opera abbia alterato il decoro architettonico dello stabile;
è mancata, da parte del ON, la prova del pregiudizio che egli lamenta di aver subito, in seguito all'iniziativa giudiziaria del CO in sede interdittale;
le spese dei primi tre giudizi, resi inutili da un vizio procedurale emendabile ad iniziativa di entrambe le parti, vengono compensate;
quelle degli altri due vanno poste a carico dell'appellante, in ragione della sua sostanziale soccombenza, poiché nell'economia 7985/2000 5 Min della causa la questione risarcitoria ha inciden- za minima. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AN CO, in base a tre motivi. RL ON ha resistito con con- troricorso. IA ON, VA LI, AR PA e il condominio non hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente e il resistente hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il controricorso RL ON ha chiesto pregiudizialmente «la declaratoria della estinzione del giudizio a mente del comma 3° dell'art. 307 c.p.c.>>, osservando che AN CO, nel riassumere la causa davanti al Tribunale di Lodi, dopo la cassazione delle sentenze di primo e di secondo grado, non ha convenuto in giudizio tutti gli altri condomini, che questa Corte aveva ritenuto litisconsorti necessari, in quanto non ha citato RI HI, moglie dell'originario attore e compro- prietaria con lui di due appartamenti dell'edifi- cio. La questione rilevabile di ufficio, in quanto concerne l'integrità del contraddittorio, 7985/2000 6 Mm sicché occorre affrontarla e risolverla, anche se, singolarmente, è stata sollevata dalla parte che non vi aveva interesse: se la tesi fosse fondata, ne conseguirebbe la caducazione delle due sentenze di merito favorevoli al ON pronunciate in sede di rinvio, e ciò in applica- zione non già dell'art. 307-3° comma c.p.c. (né dell'art. 393 c.p.c., che semmai avrebbe dovuto essere richiamato), bensì dell'art. 383-3° comma c.p.c. che stata contrastata, al- L'eccezione trettanto singolarmente, dall'altra parte, la al suo accoglimento - vaquale aveva interesse però disattesa, essendo preclusa dal giudicato che sul punto si è formato. Infatti nella seconda sentenza del Tribunale di Lodi viene espressamen- te menzionata RI HI, come comproprieta- ria, insieme con il marito AN CO, di due appartamenti del palazzo. Poiché le preceden- ti pronunce di merito erano state cassate da questa Corte proprio a causa della mancata parte- cipazione di tutti gli altri condomini, si deve ritenere che il giudice di rinvio abbia verifica- to l'integrità del contraddittorio e abbia repu- necessari dei litisconsorti tato che dal novero 7985/2000 7 dovesse essere esclusa la moglie dell'originario attore, della quale gli era nota la qualità di comproprietaria, con lui, di due unità immobilia- implicita decisione ri dello stabile. Né tale constatazione che il (evidentemente dovuta alla CO aveva agito per la tutela di quei beni, a vantaggio anche della contitolare dei relativi diritti) può formare oggetto di alcun sindacato in questa sede, dato che non era stata impugnata in appello. Con il primo motivo di ricorso AN A- IN lamenta che il giudice di secondo grado erroneamente ha ritenuto opponibile ai nuovi condomini la clausola del contratto di vendita a RL ON, con la quale a costui era stata attribuita la facoltà di aprire una porta di comunicazione tra il locale acquistato e la strada: clausola che non era stata richiamata nel distinto e autonomo atto costituito dal regola- mento condominiale, avente natura negoziale, che vieta il compimento di opere del genere. La censura non può essere accolta, а causa della sua non pertinenza con la ratio decidendi posta a base, sul punto, della sentenza impugna- ta. La Corte di appello ha infatti ritenuto che i 7985/2000 8 M successivi acquirenti dei vari appartamenti dell'edificio fossero tenuti al rispetto della pattuizione di cui si tratta, in quanto essa era stata trascritta nei registri immobiliari. L'ar- gomento, cui nessuna specifica obiezione è stata mossa dal ricorrente, è d'altra parte ineccepibi- le, poiché in effetti la trascrizione del vincolo in questione era la condizione necessaria, ma anche sufficiente, perché esso fosse operante per i nuovi condomini, stante la loro qualità di aventi causa da colui che lo aveva costituito, facendolo gravare anche sui beni poi alienati a AN CO. Essendo la clausola, per questa ragione, efficace nei confronti anche degli aventi causa dalle parti del contratto, non Occorreva che fosse richiamata nel contestuale regolamento condominiale, come deroga al divieto di eseguire opere esterne. Con il secondo motivo di ricorso AN Com- paIN addebita alla Corte di appello di aver trascurato che al ON, con deliberazioni condominiali per lui obbligatorie perché non impugnate, era stata negato il permesso di aprire la porta in questione, la cui realizzazione ha comportato una menomazione del decoro architetto- 7985/2000 9 nico dell'edificio. Anche questa censura va disattesa, per ragio- ni analoghe a quelle per cui per cui stato rigettato il primo motivo di ricorso: la sua contenuto della incongruenza con l'effettivo sentenza impugnata. In questa, infatti, si è escluso che l'auto- rizzazione degli altri condomini fosse necessa- ria, perché la realizzazione della comunicazione del locale del ON con la strada formava oggetto di un diritto che uti singulus gli era stato attribuito dal venditore di quella unità immobiliare, mediante un'apposita pattuizione opponibile, perché trascritta, a coloro che successivamente ne avevano acquistato altre porzioni dell'edificio, dallo stesso originario suo unico proprietario. Sterilmente, quindi, il ricorrente invoca l'art. 1120-1° comma C.C., che riserva all'assemblea dei condomini di deliberare in ordine alle innovazioni. Quanto poi al decoro architettonico, che lo stesso art. 1120 C.C. salvaguarda al 2° comma, il giudice di secondo grado ha ritenuto che la facoltà concessa al ON non lo esimeva dal dovere di non compro- mettere l'estetica del fabbricato, ma ha altresì 7985/2000 10 Mo rilevato che in proposito il CO non aveva né allegato né provato alcunché di concreto. A tale constatazione nulla il ricorrente ha speci- ficamente opposto, salvo sostenere che l'apertura della porta «ha spezzato l'euritmia della palaz- zina con un impatto sgradevole e ben visivo per l'utilizzo anche di diversi materiali e l'apposi- zione di un serramento in legno la cui scelta è stata solo del ON ma non in linea con restanti serramenti dell'edificio». La verifica dell'esattezza di questa affermazione richiede- rebbe accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito che non è dato compiere in questa sede. Infine, con il terzo motivo di ricorso, Ti- ziano CO si duole che non siano state compensate parzialmente le spese dei due ultimi giudizi, data «la soccombenza del ON, pur su questioni che possono apparire anche di minor importanza rispetto a quelle principali di merito ma che in realtà sono di particolare rilievo». La censura è inammissibile, poiché il sinda- cato di questa Corte, in materia di spese di - oltre che al controllo giudizio, è limitato della tariffa forense alla dell'osservanza verifica del rispetto del principio per cui esse 7985/2000 11 Mar non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso pertanto deve essere rigettato, conseguente condanna del ricorrente al rim- con borso delle spese di giudizio sostenute dal resistente, che si liquidano nella misura preci- sata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ri- corrente a rimborsare al resistente le spese del 60000 liquidate in liregiudizio di cassazione, 200.000 oltre a lire 3.000.000 per onorari. |TO :310,000 Roma, 3 aprile 2001 Eton Be aut Аналоги IL CANCELLERE C1 Joftsss Donatella D'Anna DEPOSIT 45465 20 ATT 002 7985/2000