Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 1
Gli oli usati sono a tutti gli effetti dei rifiuti, sicché vige per essi un principio di prevenzione e di speciale prudenza, dovendo obbligatoriamente essere raccolti e destinati all'apposito Consorzio. In questo contesto anche una quantità limitata di materiale oleoso sparsa su terreno non asfaltato integra il reato di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 e non è richiesta la prova di un concreto danno al suolo ed all'ambiente in genere.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 13346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13346 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Gennaro S. TRIDICO Presidente del 01/10/98
1. Dott. Giovanni PIOLETTI Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe SAVIGNANO Consigliere N.2880
3. " Amedeo POSTIGLIONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Amedeo FRANCO Consigliere N.19642/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AM OB UN n. Pisa 4.8.1941 avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 19.2.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione Udite le conclusioni del P.M. Di Nunzio con le quali chiede l'annullamento senza rinvio per il reato di cui all'art. 25 D.P.R. 915/82, perché estinto per prescrizione e l'annullamento senza rinvio per il reato ex art. 14 D.L. 95/92 perché il fatto non sussiste.
Udito il difensore Avv. Pier Giovanni Mazzei
Fatto e diritto
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 19.2.1998, dichiarava la responsabilità penale di AM OB UN, rappresentante legale della Sernap S.p.A., esercente attività di segazione di marmo, per il reato di cui all'art. 25 D.P.R. 915/82 (realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti speciali, cioè di fanghi reflui di lavorazione, in area demaniale, senza autorizzazione regionale) e per il reato di cui all'art. 14, 3^ comma, D.L. 27.1.1992 n. 95 (scarico di olii usati nel suolo in area adiacente l'opificio), come accertato in Piazza al Serchio il 15.4.1994.
Contro questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo che l'attività di confinamento dei residui di marmo era già cessata nel 1992, sicché il reato ex art. 25 D.P.R. 915/82 sarebbe prescritto e che, in mancanza di qualsiasi danno al suolo, doveva essere pronunciata sentenza di assoluzione per l'altro reato (art. 14 D.L. 95/92). Il ricorso non può essere accolto, perché su entrambe le questioni sollevate esiste nella sentenza impugnata una motivazione adeguata e corretta.
Sulla sussistenza e gravità del reato di discarica abusiva i giudici di merito di primo e secondo grado hanno motivato, con riferimento alla documentazione in atti, alle testimonianze, ai sopralluoghi, alle fotografie dei luoghi, sottoposti ad alterazione senza autorizzazione, nonostante la loro appartenenza al demanio ed il vincolo paesaggistico su essi gravante.
Con apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto che l'attività dell'opificio industriale era ancora in corso all'epoca del sopralluogo (15.4.'94), sicché non poteva essere pronunciata la estinzione del reato di cui all'art. 25 D.P.R. 915/82. La Corte ha anche aggiunto che l'imputato aveva interesse ad utilizzare ancora la discarica abusiva, perché - almeno in parte - i residui venivano scaricati e non riutilizzati nel ciclo produttivo, come confermato al dibattimento da una delle testimonianze. Anche per l'altro reato il ricorso non può essere accolto, perché la normativa in materia di olii usati impone di non scaricare tali rifiuti nell'ambiente circostante.
Gli olii usati sono a tutti gli effetti dei rifiuti, sicché vige per essi un principio di prevenzione e di speciale prudenza, dovendo obbligatoriamente essere raccolti e destinati all'apposito Consorzio: in questo contesto anche una quantità limitata di materiale oleoso sparsa su terreno non asfaltato, come evidenziato da fusti metallici abbandonati sul posto, integra il reato di cui all'art. 14 D.L. 95/92 e non è richiesta la prova di un concreto danno al suolo e all'ambiente in genere.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al Pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998